Riduzione contributiva in edilizia confermata nella misura dell'11,50%

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Riduzione contributiva in edilizia confermata nella misura dell'11,50%

Confermata nella misura dell'11,50% per l'anno 2023 la riduzione dei contributi previdenziali e assistenziali in favore dei datori di lavoro del settore edile.

A disporre la misura è il decreto del Direttore Generale per le Politiche previdenziali e assicurative del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ragioniere Generale dello Stato del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 13 dicembre 2023.

Il decreto  è stato pubblicato il 10 gennaio 2024 nella sezione Pubblicità legale del sito istituzionale del Ministero del lavoro. Della sua pubblicazione se ne è data notizia sulla Gazzetta Ufficiale n.17 del 22 gennaio 2024.

Riduzione contributiva nel settore edile

L’articolo 29, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341 detta norme in materia di retribuzione minima imponibile nel settore edile.

In particolare, il comma 2 prevede che sull'ammontare delle contribuzioni previdenziali ed assistenziali diverse da quelle di pertinenza del fondo pensioni lavoratori dipendenti, dovute all'INPS, per gli operai occupati con un orario di lavoro di 40 ore settimanali, a carico dei datori di lavoro esercenti attività edile anche se in economia operanti sul territorio nazionale, si applichi una riduzione.

La misura di tale riduzione è soggetta a verifica annuale.

Misura per il 2023

Tenuto conto che le rilevazioni elaborate dall’Inps sull’andamento delle contribuzioni nel settore edile evidenziano che l’ammontare del gettito contributivo sostanzialmente compensa la riduzione contributiva nella misura dell’11,50% dal decreto direttoriale 5 settembre 2022, la riduzione contributiva in parola è confermata anche per il 2023 nella medesima misura dal decreto direttoriale del 13 dicembre 2023.

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