Inquinamento ambientale altamente probabile? Sì al sequestro del depuratore

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Inquinamento ambientale altamente probabile? Sì al sequestro del depuratore

La Suprema corte ha rigettato il ricorso promosso da una Spa contro il provvedimento del Tribunale che aveva confermato i decreti di sequestro preventivo adottati dal Gip, con riferimento agli impianti di depurazione gestiti dalla ricorrente, nell’ambito di un’indagine penale relativa a diversi reati ipotizzati, in primo luogo quello di inquinamento ambientale.

La decisione della Cassazione

Nel dettaglio, la Corte di legittimità - sentenza n. 52436, depositata dalla Terza sezione penale il 16 novembre 2017 - non ha ravvisato, nella decisione di merito, alcuna violazione di legge o apparente motivazione, in quanto il provvedimento impugnato conteneva adeguata giustificazione, non contraddittoria e non manifestamente illogica, individuando una serie di elementi convergenti per il fumus dei reati contestati.

Tra questi, erano stati ritenuti rilevanti i documenti depositati dal Pm, quali il verbale di accertamento della Guardia costiera, il verbale di sopralluogo e i prelevamento effettuati da quest’ultima e dall’Arpa, una nota a firma del Sindaco del Comune interessato e gli esiti degli accertamenti effettuati dai consulenti tecnici del Pm.

Detti risultati avevano evidenziato che, da un lato, i reflui provenienti dall’impianto, in quanto non depurati, presentavano caratteristiche tali da essere inidonei allo smaltimento in mare e che, dall’altro, l’impianto apparentemente in funzione e di recente attivazione, non effettuava in realtà una adeguata filtrazione dei reflui che si presentavano con caratteristiche chimiche e batteriologiche preoccupanti. Il prodotto che continuava ad essere sversato in mare dal sistema di depurazione contestato, realizzato e gestito dalla Spa ricorrente, sembrava consistere, in definitiva, in un “refluo microbiologicamente peggiore della somma dei due reflui confluenti”.

Inoltre, nel provvedimento impugnato era stata valorizzata la durata prolungata nel tempo dello scarico dei reflui e la quantità degli stessi, elementi utili per confermare la correttezza della valutazione circa la sussistenza, quantomeno in termini di serietà indiziaria, degli elementi costitutivi della fattispecie delittuosa.

Precisazioni sul delitto di inquinamento ambientale

Nell’ambito di questa pronuncia, i giudici di legittimità hanno, altresì, fornito alcune puntualizzazioni per quel che concerne il delitto di inquinamento ambientale.

Detta fattispecie, prevista e punita dall’articolo 452 bis del Codice penale, è un reato di danno, che viene integrato a seguito di un evento di danneggiamento che può consistere in un deterioramento o in una compromissione.

Orbene, nel caso del “deterioramento”, lo stesso consiste in una riduzione della cosa che ne costituisce oggetto in uno stato tale da diminuirne in modo apprezzabile, il valore o da impedirne anche parzialmente l'uso, ovvero da rendere necessaria, per il ripristino, un'attività non agevole.

Nel caso della “compromissione”, invece, esso consiste in uno squilibrio funzionale che attiene alla relazione del bene aggredito con l'uomo e ai bisogni o interessi che il bene medesimo deve soddisfare.

Così - ha concluso la Cassazione - ai fini del sequestro preventivo (nel caso di depuratori) è sufficiente accertare il deterioramento significativo o la compromissione come altamente probabili, desunti dalla natura e dalla durata nel tempo degli scarichi abusivi.

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