Società cooperative, consorzi e BCC, regole e modelli per revisione e ispezione straordinaria
Pubblicato il 02 aprile 2025
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Con decreto del 5 marzo 2025, pubblicato sul sito istituzionale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, sono state definite le modalità di svolgimento della revisione cooperativa e approvata la nuova modulistica da utilizzare per l’effettuazione delle attività di revisione delle società cooperative e dei consorzi di cooperative.
Il provvedimento rappresenta un importante passo in avanti verso una revisione cooperativa più moderna, efficiente e trasparente. Le finalità del decreto si collocano in un quadro di riforma strutturata e operativa del sistema di vigilanza, con l’obiettivo di:
- introdurre regole più dettagliate e puntuali, capaci di rafforzare l’efficacia dei controlli;
- garantire una maggiore trasparenza nei confronti degli enti sottoposti a revisione e degli organismi di controllo;
- favorire la digitalizzazione dei processi attraverso l’uso di piattaforme informatiche e strumenti di firma digitale;
- promuovere la standardizzazione delle attività grazie all’adozione di una modulistica unificata, allegata al decreto, che costituirà riferimento per tutti i soggetti incaricati.
Nella stessa data del 5 marzo, il MIMIT ha anche pubblicato altri due provvedimenti, con i quali si approva rispettivamente:
- l’ispezione straordinaria delle società cooperative e dei consorzi di cooperative, finalizzata al controllo e all’accompagnamento degli enti cooperativi;
- la revisione ordinaria e l’ispezione straordinaria delle Banche di Credito Cooperativo, con la specifica modulistica per il settore bancario cooperativo.
Queste innovazioni mirano a rendere la revisione cooperativa uno strumento sempre più efficace non solo di controllo, ma anche di accompagnamento e assistenza per il corretto funzionamento del sistema cooperativo italiano.
Procediamo con ordine.
Revisione enti cooperativi, modalità di svolgimento e nuova modulistica
La revisione cooperativa delle società cooperative e dei loro consorzi rappresenta uno strumento fondamentale di controllo e accompagnamento, volto a garantire la correttezza gestionale, il rispetto della normativa e la coerenza con i principi mutualistici propri della forma cooperativa. Essa si applica a tutte le società cooperative regolarmente iscritte, nonché ai consorzi costituiti tra cooperative, che rientrano nell’ambito delle attività disciplinate dal Decreto del MIMIT del 5 marzo 2025.
L’oggetto della revisione è duplice:
- da un lato ha una funzione assistenziale, fornendo supporto agli enti nella corretta gestione e nella risoluzione di eventuali criticità;
- dall’altro svolge una funzione accertativa, volta a verificare il rispetto delle norme civilistiche, fiscali e mutualistiche.
Tuttavia, la revisione mantiene una sua autonomia rispetto ad altre forme di vigilanza amministrativa e ispettiva, evitando sovrapposizioni con le competenze di altri enti pubblici. Qualora durante l’attività di revisione emergano elementi che rientrino nelle attribuzioni di altre amministrazioni, è compito del revisore segnalarli e della Direzione generale competente trasmettere la relativa documentazione.
Per quanto riguarda la periodicità, il decreto stabilisce che la revisione deve essere effettuata almeno una volta ogni due anni. Il ciclo di revisione segue un biennio che inizia sempre negli anni dispari.
Alcune cooperative, per la loro natura o funzione, sono invece sottoposte a una revisione annuale, come previsto dalla normativa vigente: è il caso, ad esempio, delle cooperative sociali (Legge 381/1991) e di quelle a mutualità prevalente (Legge 59/1992).
Tale revisione periodica risponde all’esigenza di assicurare una vigilanza costante e sistematica, proporzionata alla complessità e alla rilevanza delle attività svolte dalle diverse tipologie di cooperative.
Elenco revisori: iscrizione, requisiti e ruolo nell’attività ispettiva
L’attività di revisione cooperativa può essere svolta esclusivamente da revisori iscritti in un apposito Elenco tenuto presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT). Questo Elenco rappresenta uno strumento di qualificazione e trasparenza, volto a garantire che solo soggetti in possesso delle competenze richieste possano essere incaricati delle attività ispettive. Possono accedervi coloro che abbiano conseguito l’abilitazione specifica tramite corsi organizzati direttamente dal Ministero o dalle Associazioni nazionali di rappresentanza del movimento cooperativo, secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo 2 agosto 2002, n. 220. Inoltre, sono automaticamente inclusi nell’Elenco i revisori già abilitati alla data di entrata in vigore del decreto.
L’Elenco è articolato in due sezioni distinte: una riservata ai dipendenti pubblici e una ai revisori operanti per conto delle Associazioni di rappresentanza, assistenza e revisione. A ogni revisore iscritto viene attribuito un numero identificativo univoco, riportato anche su un tesserino personale di riconoscimento che deve essere utilizzato durante le attività di revisione.
I revisori hanno l’obbligo di rispettare precisi requisiti di onorabilità e imparzialità: devono astenersi dall’attività se si trovano in condizioni di conflitto di interessi o in una delle cause di incompatibilità previste dall’art. 2399 del Codice Civile. La mancata comunicazione di tali situazioni comporta la cancellazione dall’Elenco. In presenza di comportamenti inadeguati o inidoneità accertata, l’Ufficio competente per la vigilanza può inoltre disporre la sospensione temporanea o la rimozione definitiva dall’Elenco. In questo modo, il Ministero garantisce l’affidabilità, l’indipendenza e la professionalità dei soggetti chiamati a svolgere un ruolo cruciale nella tutela della legalità e nella promozione del buon funzionamento del sistema cooperativo.
Conferimento dell’incarico e modalità di svolgimento della revisione
Il conferimento dell’incarico di revisione avviene attraverso una procedura automatizzata gestita da un apposito sistema informativo predisposto dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy. In alternativa, qualora se ne ravvisi la necessità, l’incarico può essere attribuito anche individualmente, sempre tramite lo stesso sistema. La selezione automatica garantisce imparzialità, trasparenza e tracciabilità nella scelta dei revisori, che devono essere regolarmente iscritti nell’Elenco ufficiale tenuto dal Ministero.
Una volta incaricato, il revisore ha l’obbligo di avviare l’attività entro 15 giorni, comunicandolo alla Direzione Generale entro i successivi 3 giorni. La fase di rilevazione della revisione deve concludersi entro 90 giorni, mentre l’eventuale fase di accertamento, in caso di irregolarità rilevate, deve essere completata entro 15 giorni dalla scadenza del termine indicato nella diffida.
La revisione deve essere svolta nel rispetto del principio del contraddittorio, con la presenza del legale rappresentante dell’ente o di un suo delegato, e preferibilmente presso la sede legale della cooperativa. Il revisore ha pieno accesso alla documentazione contabile e amministrativa, può trattenere i documenti per un massimo di dieci giorni, e ha la facoltà di eseguire sopralluoghi presso le sedi operative, magazzini o succursali, nonché di intervistare soci, dipendenti o terzi. In tutte le fasi, è fondamentale il rispetto della riservatezza e del segreto d’ufficio, a tutela della correttezza del procedimento e della privacy dei soggetti coinvolti.
Modello di revisione: redazione, firma e trasmissione
Nell’ambito della riforma introdotta dal Decreto MIMIT del 5 marzo 2025, è stata approvata una nuova modulistica ufficiale da utilizzare obbligatoriamente per l’effettuazione della revisione cooperativa delle società cooperative e dei loro consorzi. I nuovi modelli di verbale, allegati al decreto, costituiscono parte integrante del processo e sono suddivisi in due sezioni:
- la sezione rilevazione, relativa all’attività ispettiva svolta,
- la sezione accertamento, dedicata alla verifica dell’eventuale regolarizzazione delle irregolarità riscontrate.
Il verbale deve essere redatto in formato digitale e sottoscritto con firma digitale sia dal revisore incaricato sia dal rappresentante dell’ente revisionato. In caso di rifiuto alla sottoscrizione da parte della cooperativa, il documento viene comunque notificato via PEC all’indirizzo ufficiale risultante dal Registro delle Imprese. Entro dieci giorni dalla conclusione della revisione, il revisore ha l’obbligo di trasmettere il verbale all’ente che ha conferito l’incarico: nel caso del Ministero, tramite caricamento su piattaforma informatica dedicata.
Se emergono irregolarità sanabili, il revisore emette una diffida formale indicando un termine, compreso tra 15 e 90 giorni, entro cui la cooperativa deve regolarizzare la propria posizione. Successivamente, si procede alla redazione e trasmissione del verbale di accertamento, anch’esso firmato digitalmente e inviato tramite la medesima piattaforma. Questo approccio consente una maggiore standardizzazione delle procedure, favorendo la trasparenza, la tracciabilità e la digitalizzazione delle attività di vigilanza.
Conclusione della revisione, provvedimenti e durata
La revisione cooperativa si conclude con la valutazione finale da parte dell’Autorità di vigilanza o dell’Associazione che ha conferito l’incarico, la quale può, su richiesta dell’ente revisionato e in presenza dei presupposti previsti dalla normativa, certificare la positiva conclusione dell’attività di vigilanza. A valle della revisione, l’autorità competente esamina le risultanze del verbale e, ove necessario, adotta un provvedimento sanzionatorio o correttivo, fondato sulla proposta del revisore e sulla documentazione acquisita. Nei casi in cui la revisione sia stata svolta da un revisore incaricato da un’Associazione, quest’ultima trasmette il verbale con la relativa proposta al Ministero, che provvede all’adozione definitiva del provvedimento.
ATTENZIONE: Le disposizioni precedenti relative all’esecuzione della vigilanza ordinaria sulle società cooperative e sui loro consorzi, nonché alla formazione e alla gestione dell’elenco dei revisori, sono da considerarsi superate qualora risultino incompatibili con quanto previsto dal nuovo decreto MIMIT del 5 marzo 2025.
Ispezione straordinaria, nuove regole e modulistica per le società cooperative
In data 5 marzo 2025, il MIMIT ha pubblicato sul proprio sito web anche il DM che disciplina le modalità di svolgimento dell’ispezione straordinaria delle società cooperative e dei consorzi di cooperative. Il provvedimento, inoltre, approva la nuova modulistica da utilizzare per l’effettuazione delle ispezioni straordinarie, che entrerà in vigore al termine del processo di reingegnerizzazione della Direzione generale.
L’obiettivo del decreto è rafforzare l’efficacia dei controlli straordinari, assicurando uniformità, trasparenza e rigore nell’accertamento della corretta applicazione delle norme mutualistiche da parte degli enti cooperativi.
Soggetti ispezionati e incaricati dell’ispezione straordinaria
Le ispezioni straordinarie riguardano tutte le società cooperative e i consorzi di cooperative iscritti nei registri ufficiali, e sono attivate in circostanze particolari che richiedono un accertamento immediato, come il sospetto di irregolarità o di mancato rispetto delle normative cooperative. A differenza delle revisioni ordinarie, che seguono una periodicità prestabilita, l’ispezione straordinaria è condotta in via eccezionale, in risposta a situazioni che potrebbero compromettere la corretta gestione dell'ente o l’adempimento dei requisiti mutualistici previsti dal Decreto Legislativo 2 agosto 2002, n. 220, in particolare all’art. 1, comma 2, che stabilisce i principi fondanti delle cooperative, come l’obiettivo di operare per il beneficio reciproco dei soci.
Le verifiche ispettive sono finalizzate proprio all’accertamento della sussistenza dei requisiti mutualistici, cioè al controllo che l'ente cooperativo rispetti i principi mutualistici di base, tra cui l’attività svolta esclusivamente per i propri soci e non per il mercato, e che i benefici derivanti dall’attività siano distribuiti in base ai principi cooperativi. L'ispezione straordinaria è essenziale per prevenire abusi, come l'uso distorto della cooperativa per scopi non mutualistici, e per garantire che le cooperative operino in modo trasparente e conforme alla legislazione vigente.
Gli incarichi di ispezione sono affidati a due o più ispettori, scelti tra i dipendenti del Ministero delle Imprese e del Made in Italy e, in alcuni casi, tra dipendenti di altre amministrazioni pubbliche, iscritti nell'Elenco dei revisori abilitati. Tali ispettori sono incaricati di condurre le ispezioni in presenza del legale rappresentante della cooperativa, garantendo il rispetto dei principi di imparzialità e trasparenza.
Modalità di svolgimento dell’ispezione straordinaria
L’ispezione straordinaria viene svolta da due o più ispettori incaricati dall’Autorità di vigilanza, di regola, alla presenza del legale rappresentante o di un suo delegato, eventualmente assistito da soci o consulenti. Durante l’ispezione, gli ispettori rilevano informazioni e documenti necessari per la compilazione del verbale di ispezione, utilizzando la modulistica approvata dall'art. 10 del decreto. Gli enti cooperativi sono obbligati a mettere a disposizione tutti i libri, registri e documenti richiesti, e la mancata esibizione verrà segnalata nel verbale. L’ispezione si svolge principalmente presso la sede sociale, ma può estendersi anche ad altri luoghi dove si svolge l’attività, inclusi locali di terzi. Gli ispettori possono convocare e acquisire dichiarazioni da soci, dipendenti e terzi coinvolti nell’attività.
Nel caso in cui l’ispezione non possa essere completata a causa dell'indisponibilità del legale rappresentante, gli ispettori possono comunque raccogliere gli elementi necessari attraverso altre fonti investigative e redigere un verbale di ispezione straordinaria. Se l’ispezione non può essere effettuata per motivi ostativi, viene redatto un verbale di mancata ispezione.
Nuova modulistica per la revisione e ispezione straordinaria delle BCC
Questo decreto è rivolto a tutte le Banche di Credito Cooperativo (BCC), agli ispettori e ai revisori incaricati dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy e dalle Associazioni di rappresentanza cooperativa. La modulistica approvata è destinata a uniformare e rendere più efficienti le attività di revisione e ispezione, semplificando la redazione dei verbali e garantendo un processo di controllo più trasparente e digitalizzato.
La nuova modulistica, che costituirà parte integrante del decreto, entrerà in vigore al termine del processo di reingegnerizzazione della Direzione generale, il quale consentirà l’adozione di strumenti tecnologici avanzati per l’effettuazione e la gestione delle ispezioni e revisioni, migliorando così la qualità e la tempestività delle verifiche.
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