Detenuti: vantaggi fiscali per le imprese che assumono

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Detenuti: vantaggi fiscali per le imprese che assumono

Il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria ha reso note le indicazioni sui vantaggi fiscali e contributivi destinati alle imprese che assumono detenuti, valide per l'anno 2025 e integrative delle disposizioni già previste per il 2024.

E' quanto si apprende da una nota pubblicata sul portale del ministero della Giustizia il 19 dicembre 2024.

Lavoro detenuti: le indicazioni aggiornate dell'Amministrazione penitenziaria

Le indicazioni fornite dall'Amministrazione penitenziaria sono aggiornate al 16 dicembre 2024.

I benefici in esame sono destinati alle imprese che assumono persone detenute o internate negli istituti penitenziari, lavoratori detenuti o internati impiegati all'esterno del carcere, nonché detenuti o internati semiliberi.

Le imprese che decidono di avvalersi di questa opportunità possono ottenere un credito d'imposta pari a 520 euro mensili per ogni lavoratore assunto, calcolato nei limiti dei costi sostenuti. Nel caso in cui siano assunti detenuti o internazionali in regime di semilibertà, il credito d'imposta riconosciuto ammonta a 300 euro mensili.

Gli stessi sgravi fiscali si applicano anche alle imprese che svolgono attività di formazione nei confronti di persone detenute o interne, a condizione che, al termine del percorso formativo, il soggetto sia immediatamente assunto.

Ma veniamo al dettaglio delle misure.

Vantaggi fiscali

La normativa, come detto, prevede vantaggi fiscali e contributivi per le imprese che assumono detenuti o internati negli istituti penitenziari, lavoranti all'esterno del carcere ai sensi dell'art. 21 della legge sull'ordinamento penitenziario o semiliberi.

Tali agevolazioni consistono principalmente in un credito d'imposta mensile: 520 euro per ogni detenuto o interno assunto e 300 euro per i semiliberi, proporzionato alle ore lavorate in caso di contratti a tempo parziale.

Il beneficio si estende anche nei mesi successivi alla cessazione dello stato detentivo, variando tra 18 e 24 mesi in base alla situazione del lavoratore.

Lo stesso credito d'imposta, come anticipato, si applica per attività di formazione svolte nei confronti di detenuti o internati, purché al termine del percorso formativo segua un'assunzione per una durata minima pari al triplo del periodo di formazione agevolata. Le agevolazioni non sono concesse alle imprese che hanno stipulato convenzioni con enti locali per attività formative.

Per accedere al beneficio, è necessario che l'impresa sottoscriva contratti subordinati di almeno 30 giorni, garantisca un trattamento economico conforme ai contratti collettivi e stipuli una convenzione con la Direzione dell'istituto penitenziario di riferimento.

Accesso al credito d'imposta

Per accedere al credito d’imposta, le aziende convenzionate devono presentare un’istanza alla direzione dell’istituto penitenziario entro il 31 ottobre di ogni anno, specificando l’importo totale richiesto per l’anno successivo, comprensivo del periodo post detentivo e della formazione. Le istanze vengono poi trasmesse ai provveditorati regionali, che le inoltrano al Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria entro il 15 novembre.

Il Dipartimento stabilisce, entro il 15 dicembre, l’importo massimo spettante a ciascuna impresa e invia l’elenco degli aventi diritto all’Agenzia delle Entrate, pubblicandolo anche sul sito ufficiale del Ministero della Giustizia.

Il credito d’imposta può essere utilizzato dalle aziende in compensazione solo dopo essere stato maturato con l’effettiva assunzione dei lavoratori.

Utilizzo del credito d'imposta

Il credito d'imposta - viene chiarito - non incide sulla base imponibile per le imposte sui redditi e l'IRAP e non rileva per la deducibilità di interessi passivi e spese generali.

È utilizzabile esclusivamente in compensazione e deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno di riferimento.

Le agevolazioni sono cumulabili con altri benefici, purché l'importo complessivo non superi il costo sostenuto per il lavoratore o la sua formazione.

Dal 2015, la compensazione del credito d'imposta avviene esclusivamente tramite il modello F24, utilizzando i sistemi telematici dell'Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline) con il codice tributo 6858.

Sgravi contributivi

Sono previsti anche degli sgravi contributivi che si sostanziano in una riduzione del 95% delle aliquote previdenziali e assistenziali a carico di datori di lavoro e lavoratori per i detenuti obbligatori o internati assunti all'interno degli istituti penitenziari (da imprese private e cooperative) o ammessi al lavoro esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge sull'Ordinamento penitenziario (cooperativa individuale).

Questa riduzione si applica anche per i 18 mesi successivi alla cessazione dello stato detentivo per i lavoratori che hanno beneficiato di semilibertà o lavoro esterno, e per 24 mesi per coloro che non ne hanno usufrutto, purché il rapporto di lavoro sia iniziato durante il periodo di detenzione.

Il rimborso degli oneri derivanti dalla riduzione è effettuato dall'INPS sulla base di rendicontazioni specifiche, con agevolazioni riconosciute in ordine cronologico di presentazione delle domande, identificate tramite numero di protocollo informatico.

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