Destinatari diversi, niente ne bis in idem

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Destinatari diversi, niente ne bis in idem

Il sequestro penale per omesso versamento Iva insieme ad una cartella di pagamento di Equitalia, disposti rispettivamente nei confronti di una società e del suo legale rappresentante, non costituiscono violazione del “ne bis in idem” in quanto riferiti a soggetti diversi.

Lo ha precisato la Corte di Cassazione, terza sezione penale, respingendo il ricorso di una s.r.l. avverso la decisione del Tribunale di mantenere il disposto sequestro preventivo per equivalente, corrispondente all’omesso versamento Iva.

La società, in particolare, sosteneva essere stata violata la regola del ne bis in idem in quanto essa sarebbe stata assoggettata ad una duplice sanzione per lo stesso fatto, avente identica natura afflittiva di natura penale. Difatti oltre al sequestro cautelare della somma corrispondente all’iva non versata, la società era stata altresì destinataria di una cartella di pagamento da parte di Equitalia, avente per oggetto una somma di denaro addirittura doppia rispetto all’Iva omessa.

Ne bis in idem, serve identità soggettiva passiva

Censura tuttavia non condivisa dalla Cassazione che, in proposito di ne bis in idem, richiama la normativa europea (in particolare art. 4 Protocollo n. 7 Convenzione E.d.u. ed art. 50 Carta dei Diritti fondamentali Ue) la quale, indipendentemente dalla natura della sanzione inflitta, pone un limite alla possibilità che un individuo venga processato o condannato per una seconda infrazione quando questa scaturisce dagli stessi fatti che hanno dato origine alla prima sanzione.

Tuttavia – precisa ancora la Corte con sentenza n. 9224 del 7 marzo 2016 – le richiamate disposizioni trovano applicazione nella ipotesi – qui non ricorrente – in cui del medesimo fatto sia chiamato a rispondere il medesimo autore, nel senso che occorre anche una identità soggettiva passiva del destinatario della sanzione.

La norma europea non trova invece applicazione laddove, come nel caso di specie, dello stesso fatto rispondano a titolo diverso due soggetti diversi (la società, unica destinataria della sanzione tributaria vera e propria ed il suo legale rappresentante, unico soggetto ad essere perseguitato penalmente con la condotta contemplata dall’art. 10 ter D.Lgs 74/2000 non punibile ove riferita alla società).

 

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