Deroga alla svalutazione titoli non durevoli anche nell’esercizio 2023

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Deroga alla svalutazione titoli non durevoli anche nell’esercizio 2023

Con l’art. 45, commi 3-octies e 3-novies, DL 21 giugno 2022 n. 73, convertito (DL Semplificazioni fiscali), vista l’eccezionale situazione di turbolenza dei mercati finanziari, è stato consentito di non svalutare i titoli del circolante con riferimento all’esercizio in corso al 22 giugno 2022.

Svalutazione titoli circolante: deroga

In sostanza, i soggetti che non adottano i principi contabili internazionali possono valutare i titoli non destinati a permanere durevolmente nel loro patrimonio in base al loro valore di iscrizione, come risultante dall'ultimo bilancio annuale approvato, anziché al valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato. Fanno eccezione le perdite di carattere durevole.

Dunque, è ammesso derogare al criterio di valutazione previsto dall’articolo 2426, numero 9, del Codice civile, per le perdite di carattere non durevole: in questo modo si sterilizzano le perdite di carattere non durevole, di titoli di debito e partecipativi iscritti nell’attivo circolante valutati al minore tra costo e valore di realizzazione secondo l’andamento del mercato.

Questo, come detto, per il 2022. Ma, considerato il permanere di una situazione di turbolenza dei mercati finanziari, il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 14 settembre 2023, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 223 del 23 settembre, reitera la possibilità di valutare i titoli non durevoli in base al valore di iscrizione risultante dall’ultimo bilancio regolarmente approvato anche nel 2023.

ATTENZIONE: Si tratta di una facoltà, potendo scegliere di adottare i criteri ordinari che consentono di svalutare i titoli.

Il decreto ministeriale 14 settembre 2023, inoltre, prevede un particolare obbligo di destinazione di utili a riserva.

Infatti, le imprese di cui all'articolo 91, comma 2, del codice delle assicurazioni private, di cui al Dlgs n. 209/2005, che si avvalgano della detta facoltà, devono destinare a una riserva indisponibile utili di ammontare corrispondente alla differenza tra i valori registrati in applicazione delle disposizioni dei commi 3-octies e 3-novies e i valori di mercato rilevati alla data di chiusura del periodo di riferimento, al netto del relativo onere fiscale.

Si aggiunge che in caso di utili di esercizio di importo inferiore a quello della suddetta differenza, la riserva è integrata utilizzando riserve di utili o altre riserve patrimoniali disponibili o, in mancanza, mediante utili degli esercizi successivi.

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