Derivati: da segnalare le perdite non inferiori al 50%

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Derivati: da segnalare le perdite non inferiori al 50%

La Corte di cassazione ha fornito alcune precisazioni in tema di operazioni in strumenti derivati e in warrant, con particolare riferimento all’obbligo di segnalazione posto a carico dell’intermediario nel caso di perdite subite dall’investitore nella misura non inferiore al 50 % del capitale di riferimento.

Obbligo di segnalazione: qual è il valore di riferimento?

L’obbligo di segnalare le perdite – ha precisato nel testo della sentenza n. 31896 del 10 dicembre 2018 - scatta, ai sensi dell’articolo 28 del Regolamento Consob n. 11522/1998, in rapporto al valore dei mezzi costituiti a titolo di provvista e garanzia per l’esecuzione delle operazioni.

Un valore, questo, che pur essendo originariamente determinato per contratto, subisce variazioni sia in occasione della comunicazione di precedenti perdite sia in caso di versamenti o prelievi.

Tale nuovo valore, in ogni caso, è da ritenere vincolante per l’investitore solo se sia stato tempestivamente comunicato dall’intermediario: in mancanza di comunicazione della variazione della misura del capitale di riferimento, infatti, si applica il valore originariamente determinato o, in caso di ripetute variazioni, quello comunicato per ultimo.

Sì alla cessione del credito da derivati

Oltre a questo principio di diritto, la Prima sezione civile della Cassazione ha enunciato un altro interessante assunto, affermando la possibilità di cessione del credito, da parte del correntista, nella eventuale controversia sui derivati.

In particolare, gli Ermellini hanno concluso che la cessione dei crediti futuri, anche di quelli aventi causa risarcitoria, è possibile senza che rilevi la probabilità della venuta in essere del credito ceduto.

Nell’ordinamento vigente – è stato evidenziato – non esiste una norma che vieta a disponibilità dei diritti futuri perché meramente eventuali, essendo sufficiente che, nel negozio dispositivo, sia individuata o sia determinata o determinabile la fonte dei crediti.

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