Deposito telematico penale: rifiuto solo per anomalie bloccanti

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Deposito telematico penale: rifiuto solo per anomalie bloccanti

E' possibile che il personale di cancelleria o delle segreterie rifiuti un atto depositato nel portale dei depositi telematici del processo penale?

La risposta è illustrata dal ministero della Giustizia in una circolare datata 9 febbraio 2024, inoltrata dal Dipartimento per gli affari di Giustizia (DAG) ai Presidenti di Corte d'appello del territorio, e ai Procuratori generali presso le medesime Corte.

Le indicazioni sono state fornite dopo che l'Ufficio DAG era stato raggiunto da alcune richieste di chiarimento.

Nel procedimento penale - si legge nella comunicazione - gli atti e i documenti in forma di documento informatico sono trasmessi da parte dei soggetti abilitati esterni attraverso la procedura prevista dal portale dei depositi telematici o dal portale delle notizie di reato previa autenticazione del soggetto depositante.

Questo, ai sensi di quanto previsto dall'art. 13-bis del DM n. 44/2011, introdotto dal nuovo DM n. 217/2023.

Tali atti e documenti - continua il ministero - si intendono ricevuti dal dominio giustizia nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione da parte del portale dei depositi telematici.

Portale depositi telematici: rifiuto solo in caso di anomalie bloccanti

La predetta ricevuta attesta il deposito dell'atto o del documento presso l'ufficio giudiziario competente, senza l'intervento degli operatori della cancelleria o della segreteria, salvo il caso di anomalie bloccanti.

Se ne desume che la norma regolamentare in parola esclude che gli operatori della cancelleria o della segreteria possano rifiutare un atto depositato nel portale dei depositi telematici del processo penale, salvo il caso di eventuali anomalie bloccanti.

Si tratta delle anomalie che si verificano esclusivamente nelle ipotesi in cui non sia possibile collegare l'atto o il documento al fascicolo in cui viene depositato.

Animalie bloccanti: quali sono?

Tali anomalie bloccanti sono state codificate nell'ambito del portale stesso e si sostanziano nelle seguenti casistiche:

  • difensore non costituito;
  • numero di registro o procedimento non identificabile nell'atto;
  • nomi parti processuali rappresentate incoerenti nell'atto;
  • ufficio destinatario errato.

Al di fuori di tali specifiche casistiche, il deposito dell'atto o del documento non può essere rifiutato, "impregiudicata ogni valutazione che il magistrato sarà tenuto a compiere circa l'ammissibilità del deposito dell'atto o del documento".

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