Deposito telematico penale: rifiuto solo per anomalie bloccanti
Pubblicato il 16 febbraio 2024
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E' possibile che il personale di cancelleria o delle segreterie rifiuti un atto depositato nel portale dei depositi telematici del processo penale?
La risposta è illustrata dal ministero della Giustizia in una circolare datata 9 febbraio 2024, inoltrata dal Dipartimento per gli affari di Giustizia (DAG) ai Presidenti di Corte d'appello del territorio, e ai Procuratori generali presso le medesime Corte.
Le indicazioni sono state fornite dopo che l'Ufficio DAG era stato raggiunto da alcune richieste di chiarimento.
Nel procedimento penale - si legge nella comunicazione - gli atti e i documenti in forma di documento informatico sono trasmessi da parte dei soggetti abilitati esterni attraverso la procedura prevista dal portale dei depositi telematici o dal portale delle notizie di reato previa autenticazione del soggetto depositante.
Questo, ai sensi di quanto previsto dall'art. 13-bis del DM n. 44/2011, introdotto dal nuovo DM n. 217/2023.
Tali atti e documenti - continua il ministero - si intendono ricevuti dal dominio giustizia nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione da parte del portale dei depositi telematici.
Portale depositi telematici: rifiuto solo in caso di anomalie bloccanti
La predetta ricevuta attesta il deposito dell'atto o del documento presso l'ufficio giudiziario competente, senza l'intervento degli operatori della cancelleria o della segreteria, salvo il caso di anomalie bloccanti.
Si tratta delle anomalie che si verificano esclusivamente nelle ipotesi in cui non sia possibile collegare l'atto o il documento al fascicolo in cui viene depositato.
Animalie bloccanti: quali sono?
Tali anomalie bloccanti sono state codificate nell'ambito del portale stesso e si sostanziano nelle seguenti casistiche:
- difensore non costituito;
- numero di registro o procedimento non identificabile nell'atto;
- nomi parti processuali rappresentate incoerenti nell'atto;
- ufficio destinatario errato.
Al di fuori di tali specifiche casistiche, il deposito dell'atto o del documento non può essere rifiutato, "impregiudicata ogni valutazione che il magistrato sarà tenuto a compiere circa l'ammissibilità del deposito dell'atto o del documento".
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