Depenalizzazione accise
Pubblicato il 10 maggio 2016
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L’Agenzia delle Dogane, con la nota n. 51746/16 del 3 maggio 2016, ha fornito alle Direzioni territoriali le indicazioni per la gestione delle procedure connesse alla contestazione di violazioni in materia di accise oggetto di depenalizzazione, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del DLgs. n. 8/2016.
Si ricorda che il Dlgs 8/2016 in materia di depenalizzazione, in vigore dal 6 febbraio 2016, ha introdotto un sostanziale alleggerimento del carico penale di molte norme di carattere tributario.
L'entrata in vigore di tale provvedimento, però, ha creato alcuni dubbi in materia di accise, in particolar modo per ciò che concerne le imposte sul gas naturale, sui prodotti alcolici, sulla tema delle deficienze e delle eccedenze nei depositi e nella circolazione dei prodotti soggetti ad accisa.
Accise depenalizzate dopo il Dlgs 8/2016
Relativamente al settore delle accise, le disposizioni interessate dalla depenalizzazione sono gli articoli 40, comma 5, 43, comma 4, e 47, comma 1, secondo periodo, del DLgs. n. 504/1995, che disciplinano espressamente alcune fattispecie punite con la sola multa.
In particolare, per quel che concerne l’articolo 40, comma 5 (gas naturale), la nota delle Dogane evidenzia che la disposizione si configura come fattispecie autonoma rispetto alla previsione dell’articolo 40, comma 1, lettera b), che invece disciplina le sanzioni per l’intera categoria dei prodotti energetici.
Ne consegue che, dalla data di entrata in vigore del DLgs. n. 8/2016, le condotte descritte dalle richiamate disposizioni del Testo Unico Accise sono punite esclusivamente con la sanzione amministrativa pecuniaria e per quanto riguarda la misura della sanzione, questa deve essere determinata sulla base dei criteri contenuti nell'art. 1, commi 5 e 6 del DLgs. n. 8/2016. Pertanto, da una interpretazione sistemica del Dlgs 8/2016, ne consegue la sopravvenuta irrilevanza penale di tale disposizione.
Depenalizzazione del gas naturale
In particolare, per quel che concerne la fattispecie prevista dall’articolo 40, comma 5, che puniva la sottrazione all’accertamento o al pagamento dell’accisa sul gas naturale per quantitativi inferiori a 5.000 mc. con la multa dal doppio al decuplo dell’imposta evasa, non inferiore in ogni caso a 516 euro, trova applicazione il comma 6, in base al quale - a fronte di una “pena pecuniaria proporzionale”, prevista per la fattispecie depenalizzata - la somma dovuta a titolo di sanzione amministrativa è pari all’ammontare della multa o dell’ammenda, ma, in ogni caso, non inferiore a 5.000 euro né superiore a 50.000 euro.
Analoghi esempi esplicativi vengono riportati nella nota Dogane n. 51476/2016 in ordine alle fattispecie della detenzione di alcol e di prodotti alcolici.
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