Denunce di successione online per gli avvocati e agevolazioni prima casa

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Denunce di successione online per gli avvocati e agevolazioni prima casa

Anche gli avvocati sono abilitati alla trasmissione telematica della denuncia di successione e alla domanda di volture catastali.

Il chiarimento è stato resto dal sottosegretario all'Economia Pier Paolo Baretta, il 12 aprile 2017, nel corso del question time n. 5-11106 in Commissione Finanze alla Camera.

In tale sede si è specificato che il Dpr n. 322/1998 sancisce che i soggetti abilitati alla trasmissione telematica sono anche abilitati alla trasmissione della dichiarazione di successione e alla domanda di volture catastali.

Il chiarimento si è reso necessario dopo il provvedimento del 1° marzo 2017 dell'Agenzia delle Entrate, che aveva - limitatamente alla trasmissione della dichiarazione di successione e della domanda di volture catastali - incluso tra i soggetti abilitati anche i geometri e i periti industriali, anche in forma associata, senza nulla specificare invece per i legali.

Non era, infatti, chiara la concessione della possibilità anche per i suddetti professionisti.

Il sottosegretario al MEF coglie così l'occasione per specificare quanto segue: tenendo conto che la lettera e) del comma 3, dell'art. 3, Dpr 322/98 inserisce tra gli abilitati, in via residuale, gli “altri incaricati individuati con decreto del ministero dell'economia e delle finanze”, che il Dm 12/07/2000 ne ha previsto l'estensione anche agli iscritti negli albi degli avvocati e che il provvedimento di approvazione della dichiarazione di successione richiama gli intermediari di cui al comma 3, del citato art. 3, è evidente che anche i legali possono essere incaricati alla trasmissione telematica della dichiarazione di successione e alla domanda di volture catastali, ferma restando una previa presentazione di apposita richiesta all'Amministrazione finanziaria.

Agevolazione prima casa

Con risposta al question time n. 5-11109 del 12 aprile, il sottosegretario Baretta ha, invece, chiarito un aspetto riguardante l'agevolazione “prima casa”.

Si precisa che il regime agevolato “prima casa” è riconosciuto soltanto con dichiarazione in atto di svolgere la propria attività nel comune di ubicazione dell'immobile acquistato. In caso di mancato trasferimento della residenza nel comune in cui è ubicata l'unità immobiliare, l'acquirente per beneficiare dell'agevolazione può rettificare la dichiarazione resa e indicare di svolgere in quel comune la propria attività.

Dopo il dubbio sorto a seguito di una recente pronuncia della Cassazione, che confermava la necessità della dichiarazione del possesso della residenza nel comune di acquisto dell'unità immobiliare nel momento dell'acquisto dell'immobile, ma non faceva altrettanta esplicita richiesta della stessa dichiarazione per i soggetti che acquistano il fabbricato nel comune in cui svolgono la propria attività lavorativa, il MEF è interventuo per precisare che l'Agenzia delle Entrate ha esplicitamente previsto che:

la dichiarazione in atto è necessaria in entrambi i casi di residenza e di attività lavorativa, affermando inoltre che si decade dall'agevolazione in assenza del trasferimento della residenza nel comune in cui è ubicato l'immobile entro 18 mesi dall'acquisto ma che, in pendenza di tale termine dei 18 mesi, l'acquirente può rettificare la dichiarazione rilasciata indicando, in apposito atto, di svolgere la propria attività lavorativa nel comune in cui è situato l'immobile, evitando così il recupero del differenziale dell'imposta, qualora risulti verificata la detta seconda condizione.

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