Delegato sicurezza, responsabilità esclusa in assenza di delega specifica
Pubblicato il 13 ottobre 2021
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L’istituto della delega investe di responsabilità il delegato solo se gli vengono attribuiti reali poteri di organizzazione, gestione, controllo e spese pertinenti all’ambito delegato. Difatti, la delega è contrassegnata da condizioni formali e sostanziali da verificare sia nel momento costitutivo che nel suo farsi in concreto.
È una delle motivazioni pronunciate dalla Corte di Cassazione, nella sentenza n. 35652 del 29 settembre 2021, con la quale ha parzialmente accolto il ricorso di un delegato della sicurezza imputato di lesioni gravi colpose a danno di un lavoratore.
Delegato sicurezza, la vicenda
Nel caso di specie, il delegato alla sicurezza cagionava colposamente lesioni gravi al dipendente mediante un telaio metallico, riportando un trauma da schiacciamento al dito della mano sinistra. Quest’ultimo, pur a conoscenza del problema, ometteva di dotare i telai metallici, con l’interno slitte estraibili, di barre trasversali o maniglie da utilizzarsi durante la movimentazione degli stessi per ovviare al rischio di schiacciamento delle mani a seguito di slittamento dai piani delle componenti estraibili.
Il delegato alla sicurezza, giudicato colpevole in sede d’Appello, proponeva ricorso per Cassazione, specificando che non aveva più la delega di sicurezza con riguardi agli interventi di messa in sicurezza dei carrelli su ruote usati nelle panetterie della società datrice di lavoro. Nello specifico, al delegato era stato sottratto uno specifico settore di intervento in materia di sicurezza nella movimentazione dei carrelli della panetteria.
Delegato sicurezza, la sentenza
La Corte di Cassazione accoglie il ricorso del delegato alla sicurezza. Gli ermellini, al riguardo, ricordano che l’istituto della delega di funzioni investe di responsabilità il delegato solo se gli vengono attribuiti reali poteri di organizzazioni, gestione, controllo e spese pertinenti all’ambito delegato (o, per quanto qui rileva, a specifici settori dell’ambito delegato).
In altri termini, l’effetto liberatorio – per il datore di lavoro delegante – viene meno qualora sorgano problematiche afferenti alla sicurezza che trascendano i poteri delegati, specie se esse coinvolgano scelte di fondo della politica aziendale, che richiedono un impegno di spesa eccedente rispetto ai limiti stabiliti, come sembra essere avvenuto nel caso di specie.
In conclusione, la Suprema Corte ha affermato come la delega sia contrassegnata da condizioni formali e sostanziali da verificare sia nel momento costitutivo che nel suo farsi in concreto, e che l’ingerenza del delegante, se non effimera, caduca l’effetto traslativo tipico dell’istituto.
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