Definizione liti pendenti: per la sentenza cassata si paga il 90% del valore

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Definizione liti pendenti: per la sentenza cassata si paga il 90% del valore

Definizione agevolata delle liti tributarie pendenti: la sentenza di appello cassata con rinvio vale come il ricorso pendente dinanzi alla Commissione tributaria di primo grado. Non rileva che entrambi i gradi di merito siano stati favorevoli al contribuente.

Pertanto, ai fini della definizione agevolata della controversia tributaria pendente, se la sentenza di appello è cassata con rinvio, per la definizione agevolata si potrà pagare un importo commisurato al 90% del relativo valore, come per i ricorsi pendenti dinanzi alla Commissione tributaria di primo grado.

È quanto chiarisce l’Agenzia delle entrate con la risposta n. 84/2019.

Sentenze cassate

Nel caso esaminato, entrambi i gradi di merito hanno dato ragione al contribuente; mentre, la Corte Suprema ha annullato la sentenza di secondo grado per motivi processuali.

I termini per la riassunzione non sono ancora spirati.

La disciplina della definizione agevolata delle liti con il Fisco non tratta il caso delle sentenze cassate dalla Suprema Corte che, nei precedenti gradi di giudizio, abbiano incassato un giudizio favorevole al contribuente.

Tuttavia, l’Agenzia ricorda che la Relazione illustrativa al decreto-legge n. 119 del 2018 stabilisce: “Nel caso in cui sia intervenuta sentenza di Cassazione con rinvio, la controversia si considera pendente in primo grado senza decisione, in coerenza con la previsione dell’articolo 68, comma 1, lett. c-bis, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 in materia di riscossione in pendenza del giudizio di rinvio”.

Sempre l’agenzia ribadisce: “è principio fermo nella giurisprudenza di legittimità e nella riflessione della pressoché unanime dottrina processualistica che il giudizio di rinvio (…) costituisce una fase nuova ed autonoma, ulteriore e successivo momento del giudizio (…) diretto e funzionale ad una sentenza che non si sostituisce ad alcuna precedente pronuncia, riformandola, ma statuisce direttamente (‘per la prima volta’, così testualmente Cass. n. 5901 del 1994) sulle domande proposte dalle parti”.

Dunque, nel presupposto che in caso di mancata riassunzione - in esito al rinvio operato dalla Corte di cassazione - si consoliderebbe l’originario atto impositivo, ai fini della definizione della controversia in parola risulta dovuto un importo commisurato al 90 per cento del relativo valore, analogamente a quanto previsto per i ricorsi pendenti dinanzi alla Commissione tributaria di primo grado.

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  • eDotto.com - Edicola del 7 marzo 2019 - Liti fiscali pendenti. Pace fiscale, attivo il servizio per le domande - G. Lupoi

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