Liti fiscali pendenti. Pace fiscale, attivo il servizio per le domande
Pubblicato il 07 marzo 2019
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E’ disponibile, sul sito delle Entrate, il servizio per compilare e trasmettere telematicamente, entro il 31 maggio 2019, la domanda di definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti (pace fiscale ex Dl n. 119/2018).
Lo rende noto l’Agenzia stessa con il comunicato stampa del 6 marzo 2019.
Parte l’invio delle domande per chiudere le liti fiscali pendenti
La presentazione è esclusivamente telematica. Il modello è quello approvato con il provvedimento 39209 del 18 febbraio 2019.
Per la compilazione e la trasmissione delle istanze, all’interno della sezione “Servizi per > Richiedere” è attiva la funzione “Domanda definizione agevolata controversie tributarie pendenti - art. 6 e art. 7, comma 2 lett. b) e comma 3, Dl n. 119/2018”.
Si deve presentare una domanda di definizione per ciascuna controversia tributaria.
Per inviare la domanda:
- si può accedere alla propria area riservata dei canali Entratel o Fisconline;
- ci si può rivolgere ad un intermediario abilitato;
- si può andare in un qualsiasi Ufficio territoriale dell’Agenzia.
Le liti da definire
La definizione agevolata è ammessa esclusivamente per le controversie tributarie con le seguenti caratteristiche:
- è parte l’Agenzia delle Entrate;
- hanno ad oggetto atti impositivi, pendenti in ogni stato e grado di giudizio (compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio);
- il ricorso sia stato notificato entro il 24 ottobre 2018;
- alla data di presentazione della domanda il processo non si è concluso con pronuncia definitiva.
Restano escluse:
- le liti che hanno ad oggetto atti di mera liquidazione e riscossione;
- le liti di valore indeterminabile;
- le liti relative al rifiuto alla restituzione di tributi.
Perfezionamento: trasmettere e pagare
Entro il 31 maggio 2019 i contribuenti interessati devono trasmettere la domanda e pagare l’intero importo agevolato, o la prima rata in caso di rateazione per importi superiori ai mille euro. Qualora non vi siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.
Dagli importi dovuti per la chiusura si scomputano quelli già versati a qualsiasi titolo. Attenzione: la definizione non dà luogo alla restituzione delle somme già versate anche se eccedenti rispetto a quanto dovuto.
- eDotto.com - Edicola del 22 febbraio 2019 - Definizione liti pendenti. I codici tributo - G. Lupoi
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