Definizione agevolata dello studio, quali conseguenze per gli associati?

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Definizione agevolata dello studio, quali conseguenze per gli associati?

La posizione degli associati non può essere rettificata sulla base del reddito indicato dallo studio associato ai fini del condono. Va verificata l'eventuale proposizione di motivi di opposizione di carattere personale.

Accolti, dalla Corte di cassazione, i ricorsi promossi da due professionisti, due legali, contro la decisione con cui la CTR aveva ritenuto legittimi gli avvisi di accertamento per Irpef loro notificati in ragione della quota di partecipazione a uno studio legale associato.

In particolare, le risultanze del reddito dello studio, per come desunte da domanda di definizione agevolata presentata da quest'ultimo, erano state attribuite pro quota ai due associati.

La Commissione tributaria regionale aveva aderito alle ragioni dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo che, in conseguenza della rottamazione, era legittimo che la posizione degli associati venisse rettificata con riferimento al reddito indicato dallo studio associato ai fini del condono.

Entrambi gli avvocati si erano rivolti alla Suprema corte, lamentando, tra i motivi, violazione e falsa applicazione di legge: secondo la loro difesa, la CTR, in presenza di specifiche contestazioni di carattere personale, non avrebbe potuto attribuire agli associati, pro quota, i proventi dell'attività dello studio determinati, come detto, in sede di definizione agevolata.

Condono studio professionale: effetti non estesi in automatico ad associati

Con ordinanza n. 1406 del 18 gennaio 2022, la Sezione tributaria della Corte di cassazione ha riunito e ritenuto fondati i due ricorsi, dopo aver ricordato che, secondo la giurisprudenza di legittimità, gli effetti del condono effettuato da uno studio associato non si estendono automaticamente agli associati.

A seguito di condono operato unicamente dallo studio legale - ha continuato la Corte - all'associato è consentito proporre opposizione all'avviso di accertamento notificato nei suoi confronti ai fini del reddito di partecipazione, proponendo soltanto ragioni di impugnativa specifiche e, quindi, di carattere personale.

Ed è quanto aveano fatto i due ricorrenti nel caso esaminato: i professionisti avevano dedotto di aver opposto l'avviso per ragioni di carattere personale concernenti le movimentazioni sui loro conti correnti.

Inoltre, avevano contestato i prelevamenti considerati dal Fisco nell'ambito dell'accertamento, in quanto, trattandosi di attività professionale, essi - come riconosciuto dalla Corte costituzionale con sentenza n. 288/2014 - non concorrevano più alla determinazione dei ricavi.

Senza contare che i movimenti bancari presi in considerazione dall'Ufficio finanziario al fine di determinare i ricavi dello studio, erano stati effettuati dai singoli avvocati associati, cosicché erano solo loro - e non lo studio - a poter fornire in giudizio la relativa giustificazione.

I giudici di secondo grado, invece, si erano limitati ad attribuire loro, pro quota, le risultanze del reddito dello studio associato e ciò:

  • senza verificare l'eventuale proposizione, da parte dei contribuenti, di ragioni di opposizione di carattere personale;
  • senza tenere conto della circostanza che i prelevamenti in conto corrente non concorrono più, come evidenziato dai ricorrenti, a determinare presuntivamente i ricavi in caso di attività professionale, quale quella di avvocato.

Da qui l'accoglimento dei ricorsi riuniti dei due legali, con cassazione delle sentenze impugnate e contestuale rinvio alla CTR .

Rettifica dichiarazioni associazioni: i ricorsi degli associati vanno riuniti

Da segnalare che, nel testo della decisione, è stato pregiudizialmente ricordato come secondo la giurisprudenza della Cassazione, "l'unitarietà dell'accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi della società di persone e di quelle dei singoli soci comporta, in linea di principio, la configurabilità di un litisconsorzio necessario". 

Il tutto, con il conseguente obbligo, per il giudice investito del ricorso avanzato da uno soltanto dei soggetti interessati, di procedere all'integrazione del contraddittorio, pena la nullità assoluta del giudizio, rilevabile anche d'ufficio e in ogni stato e grado del processo.

Orientamento, questo - ha ricordato la Corte - esteso anche alle associazioni e ai propri associati.

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