Definizione agevolata dello studio? Resta l’accertamento all’associato

Pubblicato il



Definizione agevolata dello studio? Resta l’accertamento all’associato

L’adesione alla definizione agevolata da parte di un’associazione professionale non travolge anche l’accertamento nei confronti dei singoli professionisti associati.

Anche all’associazione professionale, infatti, va applicato il principio operante in materia di società di persone, secondo cui quando quest’ultima rottama la cartella non viene meno l’accertamento emesso a carico del singolo socio.

Questo perché in caso di conduzione collettiva di un’attività di lavoro autonomo professionale, esercitata nelle forme dell’associazione professionale, ogni associato mantiene la propria soggettività giuridica ai fini dell’assoggettamento a imposizione fiscale.

In tale contesto, il maggior reddito è attribuito, per trasparenza, ai singoli associati, in termini analoghi rispetto a quanto avviene per le società di persone o di fatto, per quanto sia l’associazione a rimanere gravata di tutti gli adempimenti formali e sostanziali per le prestazioni rese, anche a titolo personale dai singoli associati.

La rottamazione dello studio associato non definisce la posizione del singolo professionista

E’ quanto puntualizzato dalla Corte di cassazione nel testo dell’ordinanza n. 19781 del 12 luglio 2021, pronunciata in relazione a tre giudizi, poi riuniti, attivati da un'associazione professionale - nella specie uno studio legale - e dai professionisti a essa associati per impugnare alcuni avvisi di accertamento con i quali l’Amministrazione finanziaria aveva disconosciuto costi indebitamente dedotti.

La Suprema corte, nella decisione, ha dato atto dell’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere con riferimento all’associazione, per intervenuta definizione della pendenza tributaria.

Stante, poi, la natura parziale della definizione agevolata, con conseguente permanenza dell’interesse alla trattazione del ricorso in relazione alla posizione non definita di uno degli associati, era pervenuta, da parte di questi, apposita istanza di fissazione di udienza.

E il ricorso, alla luce dei principi sopra richiamati, è stato esaminato in riferimento alle doglianze promosse dal suddetto ricorrente, nella sua qualità di professionista associato.

Allegati

Ricevi GRATIS la nostra newsletter

Ogni giorno sarai aggiornato con le notizie più importanti, documenti originali, anteprime e anticipazioni, informazioni sui contratti e scadenze.

Richiedila subito