Deduzione triennale dei componenti del reddito di lavoro autonomo. Transitoria per alcuni.

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Attualmente, con la riforma transitoria introdotta dalla Finanziaria per il 2007 e valida nel triennio fino al 2009, il trattamento dei componenti – negativi o positivi – del reddito di lavoro autonomo legati agli immobili, comporta per il professionista (o l’artista) che utilizza strumentalmente tali beni, acquistati o assunti in locazione finanziaria fino al 14 giugno 1990, che egli possa dedurre integralmente le quote di ammortamento e i canoni. Chi, al contrario, ha acquistato dopo quella data e fino al 31 dicembre 2006 non ha potuto (neppure nei tre anni dal 2007 al 2009) dedurre i componenti del reddito (ammortamenti, canoni di locazione o di leasing, spese di manutenzione e ristrutturazione, minusvalenze). Se il lavoratore autonomo ha acquistato (o assunto in locazione finanziaria) in quel periodo (2007/2009), può dedurre ammortamenti e canoni con le attuali regole transitorie, benché più rigide. Ma solo per chi stipula dal 1° gennaio 2010, poiché per chi ha scelto il periodo agevolato per destinare l’immobile esclusivamente all’attività professionale, da quest’anno la deduzione degli ammortamenti e dei canoni leasing è invece maggiore, non applicandosi più le limitazioni ad un terzo dell’importo imposte durante il periodo transitorio.
Anche in
  • Il Sole 24 Ore – Norme e Tributi, p. 4 – Per le ristrutturazioni doppio binario “ristretto”
  • Il Sole 24 Ore – Norme e Tributi, p. 4 – Immobili, deduzioni agganciate alla data di acquisto o leasing – a cura di Gavelli, Sirri, Gavatta

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