Deduzione forfetaria 2024 per autotrasportatori. Definiti gli importi
Pubblicato il 13 giugno 2024
In questo articolo:
Condividi l'articolo:
Il 10 giugno 2024, il Ministero delle Finanze, insieme al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha riconfermato le agevolazioni fiscali relative alle spese di trasporto personali per chi gestisce trasporti con veicoli industriali per l'anno fiscale 2023, che saranno dichiarate nel 2024.
Contestualmente, le istruzioni dettagliate per la presentazione della dichiarazione dei redditi sono state messe a disposizione sul sito dell'Agenzia delle Entrate.
Per supportare questa agevolazione, il Governo ha allocato un fondo di 70 milioni di euro.
NOTA BENE: Per quest'anno, le somme deducibili e le procedure per la richiesta rimangono invariate rispetto all'anno passato.
La deduzione standard varia a seconda della località del viaggio. Per i trasporti effettuati fuori dal Comune di residenza dell’azienda di trasporto merci, la deduzione è fissata a 48 euro al giorno, indipendentemente dal numero di viaggi effettuati.
Per i viaggi dentro il Comune, la deduzione è calcolata al 35% di quella esterna.
Entrate, indicazioni per compilare la dichiarazione dei redditi
Per quanto riguarda la dichiarazione dei redditi del 2024, l'Agenzia delle Entrate ha fornito indicazioni precise su come gli autotrasportatori devono riportare le deduzioni forfetarie. Queste deduzioni, relative ai trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore, devono essere indicate nei quadri RF e RG dei modelli Redditi 2024 PF e SP.
In particolare, si utilizzano i codici 43 e 44 nel rigo RF55 e i codici 16 e 17 nel rigo RG22, come specificato nelle istruzioni dei modelli. Questi codici identificano rispettivamente le deduzioni per i trasporti interni al Comune in cui ha sede l’impresa e quelle per i trasporti effettuati oltre tale ambito.
Ricevi GRATIS la nostra newsletter
Ogni giorno sarai aggiornato con le notizie più importanti, documenti originali, anteprime e anticipazioni, informazioni sui contratti e scadenze.
Richiedila subitoCondividi l'articolo: