Deducibilità dei contributi volontari solo dal 1° gennaio 2001
Autore: Roberta Moscioni
Pubblicato il 12 aprile 2011
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Con sentenza n. 8208, depositata in data 11 aprile 2011, la Corte di Cassazione ha confermato il principio secondo cui la modifica normativa introdotta dal decreto legislativo n. 47/2000, sulla “Riforma della disciplina fiscale della previdenza complementare”, ha effetto solo per i contributi versati dopo il 1° gennaio 2001.
L’articolo 10 del Tuir – prima della citata modifica – prevedeva la deducibilità dal reddito complessivo dei soli contributi obbligatori. I contributi volontari, invece, erano considerati oneri detraibili nella misura del 19%. Ci si riferiva, nello specifico, ai contributi pagati per la prosecuzione di una assicurazione non obbligatoria, il riscatto della laurea oppure i contributi versati per la ricongiunzione di periodi assicurativi diversi.
A seguito della riforma della disciplina previdenziale, circa i contributi integrativi versati volontariamente, l’articolo 10 del Tuir stabilisce - alla lettera e) del comma 1 - che dal reddito complessivo si deducono “i contributi previdenziali ed assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge, nonché quelli versati facoltativamente alla gestione della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza, ivi compresi quelli per la ricongiunzione di periodi assicurativi”.
Il principio è stato ribadito dai giudici di merito, che con la sentenza in oggetto, hanno confermato il principio della deducibilità dei suddetti contributi volontari a patto però che fossero stati versati a partire dal 2001.
- Il Sole 24 Ore – Norme e tributi, p. 31 - Notizie In breve - Contributi volontari deducibili dal 2001 - De Vico
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