Deducibili i costi da fatture inesistenti. Ma il reato penale resta

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Il Dl Semplificazioni fiscali ha introdotto l’importante novità circa la possibilità di dedurre i costi da fatture per operazioni soggettivamente inesistenti. E’ da escludere, comunque, che “la nuova disciplina abbia eliminato i presupposti di antigiuridicità delle condotte contestate”.

La precisazione giunge, per la prima volta, dalla Terza sezione penale della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 25792 del 12 giugno 2013.

Intervenendo in merito ad un’ipotesi di frode carosello, la Suprema Corte riconosce che da febbraio di quest’anno opera, per effetto del Dl n. 16/2012 convertito in Legge n. 44/2012, una distinzione tra le regole che presidiano l’applicazione del regime Iva e quelle che riguardano le imposte dirette: solo per quest’ultime – specifica la Corte – la fittizietà soggettiva delle fatture non costituisce più ostacolo al riconoscimento dei costi.

Ciò vuol dire che l’imprenditore può - sul fronte delle imposte dirette – ottenere un risparmio d’imposta grazie alla deducibilità dei costi anche in consapevolezza della frode, ma non per questo è salvo dalla responsabilità penale. Dunque, sì al risparmio fiscale anche se resta il rischio del carcere.
Allegati Anche in
  • Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi, p. 21 - Deducibilità dei costi senza effetti sul reato - Negri
  • ItaliaOggi, p. 30 - Risparmio fiscale ma il carcere resta - Alberici

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