Decreto Sud: ok dalla Camera. Istituite Zone franche doganali
Pubblicato il 31 ottobre 2023
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Arriva il via libera dalla Camera, con voto di fiducia (184 voti favorevoli, 106 contrari e due astenuti), al testo contenente la conversione in legge del Dl n. 124/2023 (c.d. Decreto Sud) recante disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell’economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione.
Il provvedimento dovrà passare dall’Aula del Senato ed è attesa la conversione entro il 18 novembre 2023.
Vediamo le variazioni apportate al testo originario durante il passaggio in Parlamento.
Ora si parla di Zes unica per il Mezzogiorno e si prevede una Cabina di regia a Palazzo Chigi per lo sviluppo delle aree interne, presieduta dal ministro per gli Affari europei, con il compito di approvare il “Piano strategico nazionale delle aree interne” (Psnai).
I Piani di sviluppo e coesione sono stati soppiantati, ai fini dell'attuazione degli interventi finanziati con le risorse del Fondo, da un nuovo strumento: l'”Accordo per la coesione”.
Contratti istituzionali di Sviluppo (Cis)
Il testo uscito dalle Camere si occupa dei Contratti istituzionali di sviluppo (Cis).
Tale strumento verrà utilizzato esclusivamente per la realizzazione di interventi finanziati a carico delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione di valore complessivo non inferiore a 200 milioni di euro e di valore unitario non inferiore alle soglie di rilevanza europea, come indicate nel nuovo codice dei contratti pubblici.
Zes unica per il Mezzogiorno dal 2024
Confermata l’istituzione, dal 2024, della Zona economica speciale (ZES) per il Mezzogiorno – in sostituzione delle Zes attuali - con la quale si intende una zona delimitata del territorio dello Stato nella quale l'esercizio di attività economiche e imprenditoriali da parte delle aziende già operative e di quelle che si insedieranno può beneficiare di speciali condizioni in relazione agli investimenti e alle attività di sviluppo d'impresa.
I territori sono quelli di Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna.
Prevista una nuova mansione per la Struttura di missione ZES che dovrà occuparsi anche del monitoraggio, con cadenza almeno semestrale e sulla base degli indicatori di avanzamento fisico, finanziario e procedurale definiti dalla Cabina di regia ZES, degli interventi e degli incentivi concessi nella ZES unica, anche al fine di verificare l'andamento delle attività, l'efficacia delle misure di incentivazione concesse e il raggiungimento dei risultati attesi come indicati nel Piano strategico della ZES unica.
Zone franche doganali al Sud
Nel testo riguardante la Zes unica troviamo il riferimento all’istituzione di zone franche doganali intercluse.
Il confine di tali zone franche doganali è proposto dalla Struttura di missione ed è approvata con determinazione del direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei monopoli, da adottare entro sessanta giorni dalla data della proposta.
Si tratta di spazi del territorio doganale dell'Unione europea dove è possibile depositare merci terze in sospensione dal pagamento dei diritti doganali, effettuare manipolazioni usuali e svolgere lavorazioni in regime di temporanea importazione per poi essere importate, riesportate o vincolate ad altro regime doganale
Inoltre, nelle Zone franche doganali vige la semplificazione delle formalità doganali di presentazione in dogana delle merci.
Credito d’imposta per la Zes Unica
Confermato anche l’impianto del previsto credito d'imposta per l’anno 2024 per investimenti nella ZES unica.
Per quanto riguarda l’ambito applicativo, si segnala una novità: tra le imprese escluse è stato tolto il riferimento ai settori del magazzinaggio e del supporto ai trasporti che, quindi, possono avvalersi del credito d’imposta.
Si ricorda che sono agevolabili gli investimenti relativi:
- all’acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio;
- all’acquisto di terreni e all’acquisizione, alla realizzazione ovvero all’ampliamento di immobili strumentali agli investimenti.
Il valore dei terreni e degli immobili non deve superare il 50% del valore complessivo dell’investimento agevolato.
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