In Gazzetta il decreto con la ZES unica

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In Gazzetta il decreto con la ZES unica

Ha titolo “Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione” il decreto-legge n. 124 del 19 settembre arrivato nella Gazzetta Ufficiale n. 219/2023.

Come anticipato in sede di Consiglio dei ministri del 18 settembre, nel provvedimento sono confluite le norme adottate dal Governo per contrastare l’immigrazione illegale.

Ma il Dl n. 124/2023 contiene una importante novità: l’istituzione della ZES unica a partire dal 2024. Vediamo in dettaglio le norme varate.

Zes Unica dal 2024

Sarà istituita, dal 1° gennaio 2024, una nuova zona economica speciale per il Mezzogiorno - ZES unica al posto delle attuali otto zone economiche speciali e comprenderà i territori delle regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna.

In tale zona le aziende già operative e quelle che si insedieranno per l'esercizio di attività economiche e imprenditoriali potranno beneficiare di speciali condizioni con riferimento agli investimenti e alle attività di sviluppo d'impresa.

Il decreto legge 124/2023 tratta nell’articolato:

  • della costituzione di un Cabina di regia per la ZES unica che avrà compiti di indirizzo, coordinamento, vigilanza e monitoraggio;
  • della costituzione di una Struttura di missione per la Zes che coadiuverà nelle funzioni di indirizzo e coordinamento dell'azione strategica del Governo relativamente all'attuazione del Piano strategico della ZES unica;
  • del Piano strategico della ZES Unica – di durata triennale – con il compito di definire la politica di sviluppo della ZES unica, individuando, anche in base alle regioni che ne fanno parte, i settori da promuovere e quelli da rafforzare, gli investimenti e gli interventi prioritari per lo sviluppo della ZES unica e le modalità di attuazione;
  • dell’istituzione del Portale Web – dove si troveranno tutte le informazioni per le imprese in materia di benefici - e dello Sportello Unico digitale Zes (denominato S.U.D. ZES).

In particolare quest’ultimo avrà competenza:

  • sui procedimenti amministrativi inerenti alle attività economiche e produttive di beni e servizi e a tutti i procedimenti amministrativi concernenti la realizzazione, l'ampliamento, la cessazione, la riattivazione, la localizzazione e la rilocalizzazione di impianti produttivi;
  • sui procedimenti amministrativi riguardanti l'intervento edilizio, compresi gli interventi di trasformazione del territorio ad iniziativa privata e gli interventi sugli edifici esistenti e quelli necessari alla realizzazione, modifica ed esercizio di attività produttiva;
  • sui procedimenti amministrativi riguardanti la realizzazione, l'ampliamento, la ristrutturazione di strutture dedicate ad eventi sportivi o eventi culturali di pubblico spettacolo.

Di rilevanza anche la previsione dell’autorizzazione unica: le imprese che intendono avviare attività economiche oppure industriali, produttive e logistiche all'interno della ZES unica, presenteranno allo sportello unico digitale un'istanza alla quale vanno allegate tutte le documentazioni previste dalle norme di settore, al fine di ottenere il rilascio di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari per l’esercizio dell’attività.

Credito d’imposta ZES unica

E’ l’articolo 16 che è dedicato al credito d’imposta inerente alla ZES unica.

L’agevolazione riguarda le imprese che effettuano l’acquisizione di determinati beni strumentali da collocare nelle strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna e Molise, e nelle zone assistite della regione Abruzzo.

L’aiuto, sotto forma di credito d’imposta, è riconosciuto nella misura massima consentita dalla Carta degli aiuti a finalità regionale2022-2027; il limite  massimo di spesa complessivo, per  l'anno 2024, sarà determinato con decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR da adottare di concerto con il Mef entro il 30 dicembre 2023.

Tale provvedimento indicherà, altresì, le modalità di accesso al beneficio, i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta e dei relativi controlli.

Credito d’imposta: investimenti agevolabili

Sono da considerarsi inclusi nell’agevolazione gli acquisti, anche con locazione finanziaria:

  • di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio,
  • di terreni.

Rientra nel beneficio anche l'acquisizione, la realizzazione e l'ampliamento di immobili strumentali agli investimenti.

Il valore dei terreni e degli immobili non può superare il 50% del valore complessivo dell'investimento agevolato.

Le esclusioni

Fuori dal credito d’imposta ZES sono i soggetti che operano nei seguenti settori:

  • dell'industria siderurgica, carbonifera e della lignite,
  • dei trasporti e delle relative infrastrutture,
  • della produzione, dello stoccaggio, della trasmissione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, della banda larga,
  • creditizio, finanziario e assicurativo.

Non viene riconosciuta l’agevolazione anche alle imprese che si trovano in stato di liquidazione o di scioglimento e a quelle in difficoltà.

Limiti dell’agevolazione

Il credito d'imposta ZES dipende dalla quota del costo complessivo dei beni acquistati; in caso di investimenti immobiliari, realizzati dal 1° gennaio 2024 al 15 novembre 2024, il limite massimo, per ciascun progetto di investimento, è di 100 milioni di euro.

Infine, non fruiscono del bonus i progetti di investimento di importo inferiore a 200.000 euro.
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