Decreto Sostegni bis: divieto di licenziamento fino al 28 agosto 2021?
Pubblicato il 24 maggio 2021
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Il divieto di licenziamento continua ad animare il dibattito all'interno della maggioranza, tra le forze di Governo e con le parti sociali.
Ed è per questo che, ancora oggi, a distanza di qualche giorno dall'approvazione in Consiglio dei Ministri, del decreto-legge recante misure urgenti da 40 miliardi di euro a sostegno delle imprese, del lavoro e delle professioni, fronteggiare le conseguenze dell’emergenza da COVID-19 non si dispone di un testo ufficiale, pubblicato in Gazzetta Ufficiale (come normalmente esigerebbe la straordinarietà del provvedimento).
Non solo. Se è ipotizzabile che, nonostante il via libera ricevuto dal CDM di giovedì 20 maggio 2021, il Governo stia ancora limando il testo definitivo del decreto, resta del tutto incerta la sorte della vexata norma sul divieto di licenziamento, inserita a sorpresa nel corso del Consiglio dei Ministri, resa nota nel corso della conferenza stampa dal Ministro del lavoro Orlando e non riportata nel comunicato di fine seduta.
Cosa prevede il decreto Sostegni
ll decreto Sostegni (decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 convertito, con modificazioni, con la legge di conversione 21 maggio 2021, n. 69) all’art. 8, commi 9, 10 e 11 proroga il divieto di licenziamento per giustificato motivo oggettivo e di licenziamento collettivo, stabilendo due diversi termini di sospensione:
- fino al 30 giugno 2021 per tutti i datori di lavoro;
- dal 1° luglio al 31 ottobre 2021 solo per i datori di lavoro appartenenti a settori destinatari degli ammortizzatori sociali COVID-19 costituiti dall'assegno ordinario, dalla cassa integrazione in deroga e dalla CISOA.
Le sospensioni non si applicano nelle ipotesi di:
- licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell'attività dell'impresa oppure dalla cessazione definitiva dell'attività di impresa conseguente alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell'attività, nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni o attività che possano realizzare un trasferimento d'azienda o di un ramo di essa ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile;
- nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono alo stesso;
- in caso di fallimento, quando non sia previsto l'esercizio provvisorio dell'impresa o ne sia disposta la cessazione. Nel caso in cui l'esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell'azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso.
Cosa prevede il decreto Sostegni bis
Secondo l'annuncio dato dal Ministro del Lavoro Orlando durante la conferenza stampa del 20 maggio scorso, il divieto generalizzato di licenziamento, in scadenza il prossimo 30 giugno, sarebbe prolungato fino al 28 agosto 2021 solo per i datori di lavoro che utilizzeranno, dall'entrata in vigore del decreto Sostegni bis a fine giugno, la Cassa integrazione Covid.
Dal 1° luglio fino al 31 dicembre 2021 il divieto di licenziamento verrebbe esteso ai datori di lavoro che utilizzano la cassa integrazione ordinaria, esonerati dal pagamento del contributo addizionale.
Confermati, infine, i limiti al divieto di licenziamento previsti dal decreto Sostegni.
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