Decreto sicurezza: Legge di conversione in Gazzetta
Pubblicato il 10 giugno 2025
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Nella Gazzetta Ufficiale n. 131 del 9 giugno 2025 è stata pubblicata la Legge n. 80/2025 di conversione del Decreto legge noto come “Decreto sicurezza”, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica. Ripubblicato anche il testo coordinato del Decreto-legge n. 48/2025.
Nella seduta del 4 giugno 2025, si rammenta, l’Aula del Senato aveva confermato la fiducia al Governo approvando in via definitiva il Ddl di conversione del Decreto.
Il provvedimento introduce nuovi reati e aggravanti, al fine di rafforzare la sicurezza pubblica, garantire una maggiore tutela del personale impegnato nei servizi operativi,
Sono inoltre introdotte misure urgenti volte a offrire sostegno alle vittime dell’usura e modificare l’ordinamento penitenziario.
Il Decreto sicurezza consente, altresì, la concessione dei benefici fiscali e contributivi alle aziende pubbliche e private che impiegano detenuti anche per attività lavorative svolte all’esterno degli istituti penitenziari.
Nuovo reato di occupazione abusiva di immobile
Tra le principali innovazioni introdotte dal Decreto legge, figura l’introduzione del nuovo reato di occupazione abusiva di immobile adibito a domicilio altrui, disciplinato dall’articolo 634-bis del codice penale.
Tale disposizione prevede anche una procedura d’urgenza per ottenere il rilascio dell’immobile illegittimamente occupato, finalizzata alla rapida reintegrazione del legittimo detentore nel possesso.
Fattispecie incriminate e sanzione prevista
Il nuovo articolo 634-bis punisce con la reclusione da 2 a 7 anni le seguenti condotte:
- chiunque, mediante violenza o minaccia, occupi o detenga senza titolo un immobile destinato a domicilio altrui (o le relative pertinenze), ovvero impedisca il rientro del proprietario o del legittimo detentore;
- chiunque si appropri dell’immobile (o delle pertinenze) mediante artifizi o raggiri, oppure ne ceda l’uso a terzi;
- chi, pur non concorrendo nel reato principale, si intrometta o cooperi nell’occupazione, ovvero riceva o corrisponda denaro o altra utilità in relazione all’occupazione abusiva.
La norma introduce una causa di non punibilità per l’occupante che collabori attivamente all’accertamento dei fatti da parte dell’autorità giudiziaria, e adempia spontaneamente all’ordine di rilascio dell’immobile.
Il reato è, in via ordinaria, procedibile a querela della persona offesa. Tuttavia, si prevede la procedibilità d’ufficio qualora la condotta sia realizzata in danno di soggetti in condizioni di particolare vulnerabilità, quali persone incapaci per età o infermità.
Blocco stradale e ferroviario: nuova qualificazione giuridica
Il Decreto, a seguire, prevede che il blocco della circolazione su strada ordinaria o su linea ferroviaria, quando realizzato mediante ostruzione fisica con il proprio corpo, sia qualificato come illecito penale, in sostituzione dell’attuale qualificazione come illecito amministrativo.
Disciplina sanzionatoria
La norma dispone che è punito con la reclusione fino a un mese o con la multa fino a 300 euro chiunque:
- ostacoli la circolazione su una strada ordinaria mediante la propria presenza fisica (blocco stradale);
- ostacoli la circolazione ferroviaria con modalità analoghe (blocco ferroviario).
Circostanza aggravante
Nel caso in cui il fatto sia commesso da più persone riunite, si applica la reclusione da 6 mesi a 2 anni.
Disposizioni relative alle manifestazioni pubbliche
Il provvedimento introduce anche modifiche alla disciplina sanzionatoria applicabile ai reati commessi nel contesto di manifestazioni in luoghi pubblici o aperti al pubblico.
Danneggiamento aggravato
È previsto un inasprimento della pena per il delitto di danneggiamento quando il fatto avvenga nel corso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e sia commesso con violenza alla persona o con minaccia. In tali casi, si applica la pena della reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni e la multa fino a 15.000 euro.
Arresto in flagranza differita
L’ambito di applicazione dell’arresto in flagranza differita viene esteso ai casi di lesioni personali gravi o gravissime arrecate a pubblici ufficiali durante manifestazioni svolte in spazi pubblici o aperti al pubblico.
Tutela delle Forze dell'ordine
Il Decreto introduce una serie di misure volte a rafforzare la tutela del personale delle forze di polizia, delle forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, intervenendo sia sul piano sanzionatorio sia su quello operativo e procedurale.
Circostanze aggravanti
È prevista, in primo luogo, una circostanza aggravante per i reati di violenza o minaccia a pubblico ufficiale e di resistenza a pubblico ufficiale, qualora i fatti siano commessi nei confronti di ufficiali o agenti di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza. In tali casi, la pena è aumentata fino alla metà.
Si introduce inoltre una specifica aggravante ad effetto comune – con aumento della pena fino a un terzo – nei casi in cui gli atti di violenza siano finalizzati a impedire la realizzazione di infrastrutture, in particolare quelle considerate strategiche, come infrastrutture destinate alla fornitura di energia, servizi di trasporto, telecomunicazioni o altri servizi pubblici essenziali.
Nuovo reato di lesioni personali a pubblico ufficiale
Viene poi introdotta una nuova fattispecie incriminatrice relativa alle lesioni personali arrecate a un ufficiale o agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza, commesse nell’esercizio o a causa dell’adempimento delle funzioni.
La norma prevede un trattamento sanzionatorio graduato in base alla gravità dell’evento lesivo:
- reclusione da 2 a 5 anni in caso di lesioni personali semplici;
- reclusione da 4 a 10 anni in caso di lesioni gravi;
- reclusione da 8 a 16 anni in caso di lesioni gravissime.
Utilizzo di dispositivi di videosorveglianza
È inoltre riconosciuta la possibilità, per le Forze di polizia, di impiegare dispositivi di videosorveglianza indossabili (bodycam) per la registrazione delle attività operative svolte nei contesti di mantenimento dell’ordine pubblico, controllo del territorio, vigilanza di obiettivi sensibili, servizio in ambito ferroviario e a bordo treno.
L’impiego di sistemi di videosorveglianza, inclusi quelli indossabili, è autorizzato nei luoghi di trattenimento di persone sottoposte a restrizione della libertà personale, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di tutela dei diritti fondamentali.
Tutela legale
In materia di tutela legale del personale in servizio, il decreto prevede l’innalzamento a 10.000 euro dell’importo massimo riconoscibile per ciascuna fase del procedimento giudiziario, a copertura delle spese legali sostenute per fatti connessi all’attività di servizio.
Gli agenti di pubblica sicurezza, infine, vengono autorizzati a portare senza licenza alcune tipologie di armi quando non sono in servizio.
Detenute madri
Tra le misure più controverse si segnala quella relativa alle condannate incinte o madri di figli di età inferiore ad un anno: il rinvio dell’esecuzione della pena diventa facoltativo, e non più automatico, lasciando al giudice la possibilità di valutare caso per caso l’opportunità del differimento.
Nel caso in cui il rinvio non venga concesso, l’esecuzione della pena deve avvenire presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri, conformemente alla disciplina vigente in materia di tutela della genitorialità in ambito detentivo.
È inoltre stabilito che non può essere disposto il rinvio dell’esecuzione qualora sussista un rischio, di eccezionale rilevanza, di commissione di ulteriori reati da parte della persona condannata.
Rivolta in istituti penitenziari o centri di trattenimento migranti
Nel contesto del rafforzamento della sicurezza all’interno degli istituti penitenziari, il Decreto legge n. 48/2025 introduce alcune nuove disposizioni.
E' previsto, in primo luogo, il nuovo delitto di rivolta in istituto penitenziario, che sanziona penalmente chi partecipa a rivolte svolte all’interno di strutture detentive. La fattispecie - punita con la reclusione da 1 a 5 anni - si configura quando vi partecipano almeno tre persone e gli eventi sono caratterizzati da atti di violenza, minaccia, tentativi di evasione o resistenza tali da compromettere le attività finalizzate al mantenimento dell’ordine e della sicurezza interna.
La norma in esame qualifica espressamente come rilevanti ai fini penali le condotte di resistenza passiva, definendole come quei comportamenti che ostacolano l’esecuzione degli atti d’ufficio o di servizio necessari alla gestione dell’ordine e della sicurezza.
Le condotte di promozione, organizzazione o direzione della rivolta, sono invece punite con la reclusione da 2 a 8 anni.
Circostanze aggravanti
Le pene sono inoltre aggravate in caso di partecipazione alla rivolta con uso di armi e se dal fatto deriva, non volutamente, una lesione personale grave o gravissima o la morte.
In caso di lesioni gravi, gravissime o di decesso di più persone, si applica la pena prevista per la violazione più grave, aumentata fino al triplo. Tuttavia, la pena detentiva non può in ogni caso eccedere i 20 anni di reclusione.
Tra le altre misure, è introdotta una circostanza aggravante per il reato di istigazione alla disobbedienza delle leggi, qualora il fatto sia commesso all’interno del carcere o attraverso scritti o messaggi diretti a persone detenute.
Sicurezza nei centri di trattenimento per migranti
Un'analoga stretta viene estesa anche ai comportamenti violenti o di resistenza compiuti all’interno dei centri di trattenimento per migranti irregolari.
In questo caso, chi partecipa a una rivolta è punito con la reclusione da 1 a 4 anni.
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