Decreto Semplificazioni 2022, nulla osta stranieri più agile
Pubblicato il 24 giugno 2022
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E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 22 giugno l’atteso DL n. 73 del 21 giugno 2022, il cosiddetto Decreto Semplificazioni, contenente misure in tema di rilascio semplificato del nulla osta al lavoro e di adempimenti fiscali.
Di seguito le principali novità.
Nulla osta per lavoro subordinato
Il decreto in esame semplifica il procedimento di rilascio del nulla osta per lavoro subordinato dei cittadini extracomunitari, disponendo che il sistema di accertamenti e controlli previsti non sono abrogati ma si svolgono successivamente all’inizio del rapporto di lavoro, con conseguente revoca del nulla osta in caso di irregolarità.
Il termine per il rilascio del nulla osta al lavoro subordinato viene perciò portato, dal 22 giugno 2022, da 60 a 30 giorni decorrenti dalla ricezione delle domande, limitatamente ai lavoratori rientranti nel decreto flussi 2021.
Confermata, inoltre, l'applicazione del silenzio assenso per i lavoratori stagionali oggetto di autorizzazione nei cinque anni precedenti presso lo stesso datore di lavoro, fermo restando il rispetto, da parte del lavoratore, delle condizioni indicate in tale precedente permesso di soggiorno.
Il nulla osta semplificato al lavoro, quindi, è rilasciato anche senza visto dal Paese di origine, senza sottoscrizione del contratto di soggiorno con il datore di lavoro presso lo sportello unico e senza richiesta per il permesso di soggiorno per motivi di lavoro alla questura.
Resta confermato peraltro l’obbligo, per il datore di lavoro, di rendere disponibile un alloggio per il lavoratore e di pagare le spese di viaggio per il rientro nel proprio Paese.
La nuova procedura semplificata si applica anche agli stranieri che si trovavano nel territorio nazionale al 1° maggio 2022, con presenza documentata rilasciata da un organismo pubblico, mediante rilievi fotodattiloscopici dell’autorità di pubblica sicurezza o tramite una dichiarazione in frontiera a seguito di ingresso per motivi turistici o studio o simili.
Soggetti esclusi dalla semplificazione
Non sono ammessi alle procedure semplificate i cittadini stranieri:
- destinatari di un provvedimento di espulsione;
- segnalati ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato;
- condannati per uno dei reati previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale o per i delitti contro la libertà personale ovvero per i reati inerenti agli stupefacenti, il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori;
- considerati una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato.
Proroga di termini fiscali
All'interno del provvedimento si trovano anche differimenti di adempimenti fiscali:
- viene fissato al 30 settembre di ciascun anno, invece che al 16 settembre, il termine per le liquidazioni periodiche IVA del secondo semestre;
- viene prorogata al mese successivo al periodo di riferimento, anziché entro il giorno 25, la data di invio degli elenchi INTRASTAT delle cessioni e degli acquisti intracomunitari;
- viene aumentata da 250 a 5.000 euro la soglia per il rinvio del versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche emesse dal 1° gennaio 2023; ne deriva che se l’imposta dovuta per le fatture emesse nel primo trimestre dell’anno è inferiore a 5.000 euro, il bollo può essere versato entro il 30 settembre, vale a dire entro il termine previsto per il versamento del secondo trimestre;
- è spostato, per gli anni di imposta 2020 e 2021, dal 30 giugno al 30 settembre 2022 il termine per la presentazione della dichiarazione dell’imposta di soggiorno;
- viene esteso fino al 31 dicembre 2026 (invece del 30 giugno 2022) il periodo di applicazione del meccanismo facoltativo di inversione contabile;
- la richiesta di registrazione degli atti in termine fisso deve avvenire entro 30 giorni (anziché entro 20 giorni) dalla data dell'atto o, se precedente, dall'inizio del contratto.
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