Decreto sanzioni: rivisti i rapporti tra processo penale e tributario
Pubblicato il 23 febbraio 2024
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Tra le novità contenute nello schema di decreto legislativo di riforma delle sanzioni tributarie, approvato in esame preliminare dal Governo nella seduta del 21 febbraio 2024, sono ricomprese anche misure che rivedono i rapporti tra processo penale e processo tributario.
Assoluzione penale con efficacia di giudicato nel giudizio fiscale
Si prevede, in primo luogo, che la sentenza irrevocabile di assoluzione perché il fatto non sussiste o l’imputato non lo ha commesso, pronunciata in seguito a dibattimento nei confronti del medesimo soggetto e sugli stessi fatti materiali oggetto di valutazione nel processo tributario, ha, in quest'ultima sede, efficacia di giudicato, in ogni stato e grado, quanto ai fatti medesimi.
Viene espressamente riconosciuto, in altri termini, che l'assoluzione penale fa stato nel processo tributario quanto ai fatti materiali oggetto di valutazione, e ciò anche con riferimento alla fase di legittimità.
Tale sentenza, infatti, può essere depositata anche nel giudizio di Cassazione con memoria illustrativa.
Nelle predette ipotesi, la Suprema corte è tenuta ad assegnare al PM un termine massimo di 60 giorni per il deposito di eventuali osservazioni.
Trascorso tale termine, la Cassazione può decidere la causa conformandosi alla sentenza penale qualora non ritenga necessari ulteriori accertamenti di fatto.
Sentenze tributarie acquisibili come prova nel processo penale
Le sentenze irrevocabili rese, invece, nel processo tributario, così come gli atti di definitivo accertamento delle imposte in sede amministrativa, anche a seguito di adesione, che abbiano ad oggetto violazioni derivanti dai medesimi fatti per cui è stata esercitata l’azione penale, possono essere acquisiti nel processo penale ai fini della prova del fatto in essi accertato.
Ne bis in idem: meccanismi di riduzione e compensazione tra sanzioni
Il decreto legislativo, inoltre, interviene a garanzia del principio del ne bis in idem, introducendo dei meccanismi di compensazione e di riduzione delle sanzioni irrogate e da irrogare.
Viene potenziata, di fatto, l’integrazione tra le sanzioni amministrative e penali in modo da evitare il rischio di moltiplicazione dei procedimenti e delle sanzioni nei confronti dello stesso soggetto per illeciti derivanti dal medesimo fatto.
Con riguardo all'applicazione e all'esecuzione delle sanzioni penali e amministrative, quindi, si prevede che:
- quando, per lo stesso fatto è stata applicata, a carico del soggetto, una sanzione penale ovvero una sanzione amministrativa o una sanzione amministrativa dipendente da reato, il giudice o l’autorità amministrativa, al momento della determinazione delle sanzioni di propria competenza e al fine di ridurne la relativa misura, debbano tenere conto di quelle già irrogate con provvedimento o con sentenza assunti in via definitiva;
- quando, inoltre, il PM esercita l'azione penale per i reati tributari è tenuto ad informare la competente direzione provinciale dell’Agenzia delle entrate, dando notizia dell'imputazione.
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