Decreto Paesi sicuri in Gazzetta Ufficiale: le novità

Pubblicato il



Decreto Paesi sicuri in Gazzetta Ufficiale: le novità

Nella Gazzetta Ufficiale n. 249 del 23 ottobre 2024 è stato pubblicato il Decreto legge n. 158 del 23 ottobre 2024, recante disposizioni urgenti in materia di procedure per il riconoscimento della protezione internazionale (cosiddetto Decreto Paesi sicuri).

Si tratta del Decreto legge in tema di protezione internazionale approvato dal Consiglio dei ministri nella seduta del 21 ottobre 2024.

Il provvedimento interviene ad aggiornare la lista dei "Paesi di origine sicuri", ovvero quegli Stati considerati sicuri per i richiedenti asilo, sulla base di criteri di stabilità dalla normativa europea e dalle informazioni fornite da organizzazioni internazionali competenti.

Le disposizioni del decreto introducono modifiche al Decreto legislativo n. 25/2008, di attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato.  

Paesi di origine sicura

In primo luogo, l'articolo 2-bis di questo decreto, appunto sui Paesi di origine sicuri, viene modificato attraverso la sostituzione del comma 1.

Si prevede, espressamente, che, in base ai criteri europei e alle informazioni delle organizzazioni internazionali, i seguenti 19 Paesi sono considerati di origine sicura:

  • Albania;
  • Algeria;
  • Bangladesh;
  • Bosnia-Erzegovina;
  • Capo Verde;
  • Costa d'Avorio;
  • Egitto;
  • Gambia;
  • Georgia;
  • Ghana;
  • Kosovo;
  • Macedonia del Nord;
  • Marocco;
  • Montenegro;
  • Perù;
  • Senegal;
  • Serbia;
  • Sri Lanka;
  • Tunisia.

L'elenco dei Paesi sicuri, in altri termini, viene ora adottato direttamente in una legge di natura primaria.

La precedente versione del comma 1, invece, prevedeva che l'elenco dei Paesi di origine sicura fosse adottato con decreto congiunto del Ministro degli Esteri, dell'Interno e della Giustizia, poi periodicamente aggiornato e notificato alla Commissione Europea.

Soppressa l'eccezione territoriale

Viene modificato, a seguire, il comma 2 dell'art. 2-bis, attraverso la soppressione della possibilità di designazione di un Paese di origine sicuro con l'eccezione di parti del territorio.

Si elimina, ossia, la possibilità di designare un Paese come "sicuro" anche quando alcune parti del suo territorio non soddisfano requisiti di sicurezza.

Resta, per contro, la designazione di un Paese di origine sicuro con l'eccezione di categorie di persone.

Aggiornamento elenco

Altra novità è costituita dal nuovo comma 4-bis, che disciplina la procedura di aggiornamento dell'elenco dei Paesi di origine sicuri, effettuata tramite un atto avente forza di legge e notificato alla Commissione Europea.

Ogni anno, entro il 15 gennaio, il Consiglio dei Ministri approva una relazione in cui analizza la situazione dei Paesi già inclusi nell'elenco e valuta l'inclusione di nuovi Paesi, tenendo conto delle esigenze di sicurezza e delle relazioni internazionali. Questa relazione si basa sulle informazioni disponibili e viene trasmessa alle commissioni parlamentari competenti per la valutazione.

Protezione internazionale: sospensione provvedimenti di diniego con decreto motivato

A seguire, il Decreto legge modifica l'articolo 35-bis del D. Lgs. n. 25/2008, sulle controversie in materia di riconoscimento della protezione internazionale.

La modifica, che si sostanzia nell'integrale sostituzione del comma 4 dell'articolo, riguarda la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento delle Commissioni territoriali di diniego della condizione di rifugiato.

Gravi e circostanziate ragioni

Si prevede, in particolare, che l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato possa essere sospesa, su richiesta di parte, attraverso un decreto motivato, qualora sussistano gravi e circostanziate ragioni.

La richiesta di sospensione deve essere presentata insieme al ricorso introduttivo, altrimenti è considerata inammissibile. Il ricorso viene notificato dalla cancelleria.

Il Ministero dell'Interno ha la facoltà di depositare note difensive entro tre giorni dalla notifica. Se il Ministero presenta tali note, la parte ricorrente può replicare entro i successivi tre giorni.

Il giudice, poi, deve decidere sull'istanza di sospensione entro cinque giorni.

Nel caso in cui il Ministero non presenti note difensive, il termine per la decisione inizia a decorrere dalla scadenza del termine previsto per il deposito delle note.

Inoltre, nei casi contemplati dalle lettere b), c) e d) del comma 3 (rispettivamente, di ricorso avverso il provvedimento che dichiara inammissibile la domanda di riconoscimento della protezione internazionale, di ricorso avverso il provvedimento di rigetto per manifesta infondatezza, di ricorso avverso il provvedimento adottato nei confronti del richiedente direttamente alla frontiera), qualora l'istanza di sospensione venga accolta, al ricorrente viene rilasciato un permesso di soggiorno per richiesta di asilo.

Decreto motivato impugnabile tramite reclamo

E' inoltre aggiunto il nuovo comma 4-bis, ai sensi del quale contro il decreto motivato di cui al comma 4 è possibile presentare reclamo alla Corte d'appello entro cinque giorni dalla comunicazione del decreto, che viene effettuata dalla cancellazione e notificata anche alla parte non costituita.

In questo caso, si applicano le disposizioni degli articoli 737 e 738 del codice di procedura civile (ricorso al giudice competente e decisione in camera di consiglio).

Il reclamo, una volta presentato, viene comunicato alla controparte dalla cancelleria, ma la sua proposizione non sospende l'efficacia esecutiva del provvedimento contestato.

La Corte d'appello, dopo aver ascoltato le parti, emette una decisione con decreto immediatamente esecutivo entro dieci giorni dalla presentazione del reclamo.

Il decreto viene poi comunicato alle parti, sempre a cura della cancelleria.

Inoltre, nei procedimenti relativi al comma 4-bis non si applica la sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale.

Procedure di frontiera: decisione appellabile

Di seguito, viene modificato anche l'art. 35-ter del Decreto legislativo n. 25/2008, articolo dedicato alla sospensione della decisione in materia di riconoscimento della protezione internazionale nella procedura in frontiera.

Avverso il provvedimento adottato sul ricorso del richiedente straniero, trattenuto durante lo svolgimento della procedura in frontiera, viene ora ammessa l'impugnazione tramite reclamo, nelle forme e nei termini di cui all'articolo 35-bis, comma 4-bis, sopra illustrati.

Applicazione nuove disposizioni ed entrata in vigore

NOTA BENE: Le nuove disposizioni, per espressa previsione, trovano applicazione per i ricorsi presentati decorso il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del Decreto legge n. 145/2024 (cosiddetto Decreto Flussi).

Il decreto legge n. 158/2024 entra in vigore il 24 ottobre 2024, ossia il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e verrà successivamente presentato alle Camere per la sua conversione in legge.

Tabella di sintesi delle principali novità

Novità introdotta Descrizione
Aggiornamento lista Paesi di origine sicuri La lista dei Paesi sicuri viene aggiornata e inserita direttamente nella legge primaria, con specifica dei Paesi considerati sicuri.
Soppressione dell'eccezione territoriale Eliminata la possibilità di designare un Paese sicuro se parti del territorio non soddisfano i requisiti di sicurezza.
Procedura di aggiornamento dell'elenco dei Paesi sicuri Ogni anno, entro il 15 gennaio, il Consiglio dei Ministri analizza la situazione dei Paesi inclusi nell'elenco e valuta l'inclusione di nuovi Paesi.
Modifica sull'efficacia esecutiva dei provvedimenti impugnati La sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato può essere richiesta su istanza motivata, in presenza di gravi e circostanziate ragioni.
Introduzione del reclamo contro il decreto motivato Introdotto il diritto di reclamo alla Corte d'Appello contro il decreto motivato, che non sospende l'efficacia del provvedimento.
Modifica della procedura di frontiera Ammessa l'impugnazione tramite reclamo per i provvedimenti adottati nella procedura di frontiera.
Applicazione delle nuove disposizioni Le nuove disposizioni si applicano ai ricorsi presentati dopo 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto Flussi.
Allegati

Ricevi GRATIS la nostra newsletter

Ogni giorno sarai aggiornato con le notizie più importanti, documenti originali, anteprime e anticipazioni, informazioni sui contratti e scadenze.

Richiedila subito