Provvedimenti di trattenimento impugnabili tramite reclamo

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Provvedimenti di trattenimento impugnabili tramite reclamo

Il Capo IV del Decreto legge n. 145/2024, noto come "Decreto flussi", introduce alcune disposizioni processuali applicabili alle materie sulle quali le sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea giudicano in composizione collegiale.

Il Decreto legge in esame - si rammenta - reca "disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonché dei relativi procedimenti giurisdizionali".  

Il provvedimento, pubblicato in Gazzetta Ufficiale l'11 ottobre 2024, dovrà essere convertito in legge entro il 10 dicembre 2024.

Decreto flussi: le misure processuali

Le misure processuali, in particolare, sono contenute negli articolo 16, 17, 18 e 19 del Decreto legge.

Reclamo contro i provvedimenti di trattenimento

Una delle principali innovazioni consiste nella possibilità di impugnare i provvedimenti di trattenimento adottati dalle sezioni specializzate, tramite lo strumento del reclamo.

Il reclamo può essere presentato dinanzi alla Corte d'Appello, che lo tratta in camera di consiglio, e deve essere deciso con decreto entro un termine di sessanta giorni.

Trattenimento alla frontiere: ridotti i termini per presentare ricorso

Altra novità introdotta è la riduzione dei termini per presentare ricorso contro i provvedimenti di trattenimento alla frontiera.

Il termine, che in precedenza era di quattordici giorni, è stato dimezzato a sette giorni, il che richiede una risposta più immediata da parte del soggetto interessato.

Sospensione del trattenimento

Oltre alla possibilità di ricorrere contro tali provvedimenti, il ricorrente ha anche la facoltà di chiedere la sospensione del trattenimento mentre il ricorso è ancora in fase di valutazione.

Questa opzione consente allo straniero di sospendere temporaneamente l'efficacia del provvedimento, in attesa della decisione definitiva della Corte.

Il Decreto, a seguire, introduce la possibilità di proporre appello contro il diniego o la revoca della protezione speciale, provvedimenti anch'essi adottati dalle sezioni specializzate.

Le altre misure processuali

Tra le altre novità introdotte si segnala che:

  • la proposizione del reclamo non sospende l'efficacia del provvedimento impugnato, a meno che la Corte non decida diversamente su istanza della parte interessata;
  • la procura alle liti per la proposizione del reclamo deve essere conferita successivamente alla comunicazione del decreto impugnato, pena l'inammissibilità;
  • è previsto l'obbligo, per i giudici delle corti d'appello coinvolti nei collegi di reclamo, di seguire un percorso formativo e di aggiornamento specifico, con cadenza almeno annuale;
  • è possibile presentare ricorso per cassazione contro i decreti della Corte d'appello (i termine per proporre tale ricorso è di trenta giorni dalla comunicazione del decreto impugnato, e la Corte di cassazione è tenuta a decidere entro sei mesi o, nei casi di conferma della decisione di trasferimento, entro due mesi dal deposito del ricorso).

Disposizioni transitorie

Per espressa previsione, le disposizioni processuali contenute nel capo IV del decreto legge si applicano ai ricorsi presentati per l'impugnazione di cui all'articolo 35 e all'articolo 3, comma 3-bis (decisioni di trasferimento), del Decreto legislativo n. 25/2008 (Attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato), decorsi trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto.

Decreto Flussi: gli altri capi del provvedimento

Il Decreto legge, per il resto, è suddiviso in tre parti principali:

  • la prima parte introduce una serie di modifiche alla normativa sull'ingresso in Italia per motivi di lavoro, con l'obiettivo, da parte del Governo, di rendere più efficienti le procedure relative ai flussi migratori per lavoro;
  • la seconda parte si concentra sul contrasto al lavoro sommerso e prevede misure volte a garantire una maggiore tutela per le vittime di sfruttamento lavorativo;
  • la terza parte apporta modifiche alla disciplina del soccorso in mare, regolamenta le attività di identificazione dei migranti e introduce norme relative ai respingimenti.

Soccorso in mare, identificazione migranti e protezione internazionale

Per quanto riguarda quest'ultima parte, il Decreto introduce nuovi obblighi per i piloti di aeromobili e droni impegnati nelle operazioni di ricerca, imponendo loro di comunicare immediatamente ogni emergenza alle autorità competenti. In caso di violazioni, sono previste sanzioni amministrative, tra cui il fermo dell'aeromobile. I termini per impugnare tali provvedimenti sono stati ridotti.

Le norme introducono anche obblighi per i richiedenti asilo e per gli stranieri irregolari di collaborare alla propria identificazione. In caso di mancata collaborazione, le autorità possono accedere ai dati identificativi contenuti nei dispositivi elettronici, con garanzie per i diritti dello straniero.

Nella procedura di frontiera, il Decreto riduce i termini per presentare ricorso contro i provvedimenti di trattenimento e introdurre un'ipotesi di respingimento per coloro che vengono soccorsi in mare durante le operazioni di sorveglianza.

Le misure relative ai richiedenti asilo prevedono che la domanda di protezione sia considerata implicitamente ritirata se il richiedente si allontana senza motivo dalle strutture di accoglienza o non si presenta al colloquio. Inoltre, la Commissione nazionale per il diritto di asilo può revocare la protezione speciale se sussistono motivi di pericolosità per la sicurezza dello Stato, con la possibilità di impugnare tali decisioni.

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