Decreto Milleproroghe, novità e conferme

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Decreto Milleproroghe, novità e conferme

Con la pubblicazione in Gazzetta ufficiale, dal 2 marzo 2021 via libera alle novità apportate dal Parlamento in sede di conversione al D.L. n. 183/2020 (cd. “Milleproroghe”). Tra le disposizioni introdotte si segnala, in primis, la possibilità per le società di applicare le disposizioni anti-covid di cui all’articolo 106 del decreto “Cura Italia” alle assemblee “tenute entro il 31 luglio 2021” e di convocare l'assemblea ordinaria per l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020 entro centottanta giorni dalla chiusura dell’esercizio. Confermate, poi, la proroga del termine per l'utilizzo del bonus vacanze e del buono viaggio, nonché la mini-sospensione delle cartelle con una riscrittura delle disposizioni già previste dal D.L. n. 7/2021.

Assemblee societarie - approvazione bilancio 2020

Per effetto del decreto cd. “Milleproroghe” convertito (articolo 3, comma 6 del D.L. 183/2020), le disposizioni di cui all’articolo 106 del decreto “Cura Italia” si applicano alle assemblee “tenute entro il 31 luglio 2021” (in luogo della precedente locuzione “assemblee convocate entro la data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 e comunque non oltre il 31 marzo 2021”).

Pertanto, stante il prolungarsi della situazione epidemiologica da covid-19, occorrerà rispettare i nuovi termini fissati dalla norma. Ai fini della convocazione delle assemblee societarie il rimando è, dunque, alle disposizioni anti-covid per lo svolgimento delle assemblee “a distanza” previste dall’articolo 106 del D.L. 18/2020: si tratta delle misure secondo cui - in deroga a quanto previsto dagli articoli 2364, comma 2 e 2478-bis del codice civile o alle diverse disposizioni statutarie (che potrebbero non prevedere il rinvio dell’approvazione del bilancio) - l'assemblea ordinaria “è convocata per l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020 entro centottanta giorni dalla chiusura dell’esercizio” (la nuova locuzione sostituisce ”è convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio”).

Viene, invece, “soppresso” il secondo periodo dello stesso articolo riguardante le società cooperative (“E' facoltà delle società cooperative che applicano l'articolo 2540 del codice civile di convocare l'assemblea generale dei soci delegati entro il 30 settembre 2020”).

Tornando alla norma, resta fermo l’ampio ricorso alle metodologie informatiche di svolgimento delle assemblee. In particolare, viene stabilito che le società per azioni, in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative e le mutue assicuratrici (anche in deroga alle disposizioni statutarie), con l’avviso di convocazione delle assemblee ordinarie o straordinarie, possono prevedere che:

  • il voto venga espresso in via elettronica o per corrispondenza;
  • l'intervento all'assemblea avvenga mediante mezzi di telecomunicazione;
  • l’assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi che garantiscano l’identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l’esercizio del diritto di voto, senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio.

Con particolare riguardo alle S.r.l. è, poi, consentito ai soci l’espressione del voto mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto, anche qui eventualmente in deroga alle disposizioni statutarie. Va detto che - anche se la norma non lo dice espressamente - è possibile ritenere che anche le adunanze degli organi di amministrazione e di controllo possano svolgersi con le medesime modalità. 

La norma incentiva, poi, il ricorso alle deleghe di voto per l'esercizio dei relativi diritti nell'assemblea delle Spa quotate. Per queste ultime, nelle ipotesi in cui la partecipazione in assemblea avvenga per il tramite di un rappresentante designato (articolo 135-undecies del TUF) sussiste la necessità che tutte le proposte di deliberazione siano pubblicate prima dell’assemblea.

Invio dati al Sistema tessera sanitaria

In sede di conversione del decreto Milleproroghe viene confermato il differimento al 1° gennaio 2022 ( in luogo del 1° gennaio 2021) della decorrenza dell’obbligo di invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria, ai fini della dichiarazione dei redditi precompilata, mediante memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi (la norma dispone appunto quanto segue: “All'articolo 2, comma 6-quater, secondo periodo, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, le parole "1° gennaio 2021" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2022"). Si ricorda, al riguardo, che per effetto dell'articolo 2, comma 6-quater del D.L. n. 127/2015 i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema TS, ai fini della precompilata, possono adempiere a tale obbligo mediante la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri. Tuttavia, in un primo momento, il D.L. n.34/2020 ne aveva previsto lo slittamento al 1° gennaio 2021 (anziché al 1° luglio 2020): nella relazione illustrativa al decreto si specificava che tale proroga si era resa necessaria in considerazione del fatto che la situazione di emergenza epidemiologica, con la chiusura di gran parte degli esercizi commerciali (soprattutto di piccole dimensioni) e il contenimento degli spostamenti non essenziali, aveva  reso difficoltosa la distribuzione e l’attivazione dei registratori telematici. Per effetto della novella norma si rinvia ulteriormente al 1° gennaio 2022, l’obbligo - per i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema TS - di memorizzazione e trasmissione telematica alle Entrate dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri.

Agevolazioni "prima casa"

Prorogata al 31 dicembre 2021 la sospensione dei termini che condizionano l’applicazione di alcune agevolazioni riguardanti la “prima casa”, prevista dall’articolo 24, comma 1, del D.L. n. 23/2020.

Con l’articolo 3 comma 11-quinquies, infatti, il decreto cd. “Milleproroghe” convertito stabilisce quanto segue: “All’articolo 24, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, le parole: “31 dicembre 2020” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2021”.

Si rammenta, al riguardo, che l’articolo 24 del D.L. n. 23/2020 convertito  aveva “sospeso” per 313 giorni (periodo compreso tra il 23 febbraio e il 31 dicembre 2020) i termini della norma in materia di agevolazioni per l’acquisto della “prima casa” che condizionano l'applicazione dell'imposta di registro agevolata (2 per cento) agli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di case di abitazione non di lusso nonché il termine per il riconoscimento del credito d'imposta per il riacquisto della prima casa.

Per effetto della novella normativa, la scadenza del 31 dicembre 2020 viene “spostata” al 31 dicembre 2021 (allungando la durata della sospensione a 678 giorni). Conseguentemente, i termini previsti dalla nota II-bis all'articolo 1 della Tariffa parte prima, allegata al DPR 131/1986 (TUR) nonché il termine previsto ai fini del riconoscimento del credito d'imposta per il riacquisto della prima casa, sono sospesi nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2021 e occorrerà riprenderne il computo a partire dal 1° gennaio 2022. Così, ad esempio, ai contribuenti cui spetta il credito d’imposta di cui all'articolo 7 della legge n. 448 del 1998 (pari all’imposta pagata per il vecchio acquisto, nei limiti dell’imposta del nuovo acquisto) se al 23.02.2020 era in corso il periodo utile  al “riacquisto” dell’immobile, questo riprenderà a partire da gennaio 2022, mentre, nel caso in cui l’atto di vendita del vecchio immobile viene stipulato nel periodo 23.02.2020 – 31.12.2021, i termini per il riacquisto decorrono anch’essi a  partire dal 1° gennaio 2022.

Tax credit vacanze

Slitta al 31 dicembre 2021 (in luogo del 30 giugno 2021) anche il termine per l’utilizzo del bonus vacanze riconosciuto dal decreto “Rilancio”. Si ricorda, infatti, che l’articolo 176 del D.L. n.24/2020 ha istituito un credito d’imposta in favore dei nuclei familiari con ISEE inferiore ai 40.000 euro per il pagamento di servizi offerti dalle imprese turistico ricettive, dalle aziende di agriturismo e dai bed and breakfast.

Tali imprese devono essere in possesso dei titoli prescritti (dalle norme nazionali o regionali) per l’esercizio dell’attività. L'agevolazione è concessa per i pagamenti di servizi turistici usufruiti sul territorio nazionale. L'ammontare massimo del credito, utilizzabile da un solo componente per nucleo familiare, è pari  a 500 euro per nucleo familiare (300 euro per i nuclei di due persone, 150 euro per i nuclei di una sola persona).

Il beneficio, lo si ricorda,  è fruibile esclusivamente:

  • nella misura dell’80%, d’intesa con il fornitore del servizio, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto;
  • il restante 20% è riconosciuto in forma di detrazione di imposta.

Inoltre, Il bonus è riconosciuto alle seguenti condizioni, prescritte a pena di decadenza:

  • le spese devono essere sostenute in un'unica soluzione in relazione ai servizi resi da una singola impresa turistico ricettiva, da un singolo agriturismo o da un singolo bed & breakfast;
  • il totale del corrispettivo deve essere documentato da fattura elettronica o documento commerciale nel quale è indicato il codice fiscale del soggetto che intende fruire del credito;
  • il pagamento del servizio può essere corrisposto con l'intermediazione di soggetti che gestiscono piattaforme o portali telematici, nonché di agenzie di viaggio e tour operator.

Lo sconto sul corrispettivo è rimborsato al fornitore dei servizi sotto forma di credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione.

Sfratto per morosità

In sede di conversione del cd. Milleproroghe, viene confermato lo slittamento al 30.06.2021 del blocco degli sfratti per morosità originariamente prevista fino al 1° settembre 2020 dall'articolo 103, comma 6, del cd. “Cura Italia” e prorogata al 31 dicembre 2020 dell'articolo 17-bis, comma 1, del D.L. n.34/2020.

La proroga opera limitatamente:

  • ai provvedimenti adottati per mancato pagamento del canone alle scadenze (cd. sfratto per morosità); Si ricorda che, in base agli articoli 657 e seguenti del codice di procedura civile, la procedura si avvia con la convalida di sfratto, che costituisce titolo esecutivo attraverso il quale promuovere l'azione esecutiva di rilascio forzoso dell'immobile. Con il provvedimento di convalida di sfratto, il tribunale ordina il rilascio dell'immobile e fissa il termine per l'esecuzione, che generalmente è di 30 giorni. Se entro detto termine lo sfrattando non ha provveduto a liberare spontaneamente l'immobile, si può promuovere l'azione esecutiva di rilascio forzoso dell'immobile in base all'articolo 608 del codice di procedura civile;
  • ai provvedimenti contenenti l'ingiunzione di rilasciare l'immobile venduto, adottati dal giudice dell'esecuzione ai sensi dell'articolo 586, comma 2, c.p.c., relativamente ad immobili pignorati abitati dal debitore esecutato e dai suoi familiari. Si ricorda che il citato articolo 586 del c.p.c. prevede che il giudice dell'esecuzione pronuncia il decreto col quale trasferisce all'aggiudicatario il bene espropriato, ripetendo la descrizione contenuta nell'ordinanza che dispone la vendita e ordinando che si cancellino le trascrizioni dei pignoramenti e le iscrizioni ipotecarie. Il giudice con il decreto ordina anche la cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti e delle iscrizioni ipotecarie successive alla trascrizione del pignoramento Nel medesimo decreto è contenuta l'ingiunzione al debitore o al custode di rilasciare l'immobile venduto.

Atti impositivi, conferme per la riscossione

In sede di conversione del cd. “Milleproroghe” è stato introdotto l'articolo 22-bis che, “riscrivendo” in toto l’articolo 1 del D.L. 7/2021, conferma quanto già da questa previsto in materia di riscossione. In particolare, stando al contenuto del comma 1 del citato articolo 22-bis viene stabilito che: 

In deroga a quanto previsto dall’articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, gli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti d’imposta, di liquidazione e di rettifica e liquidazione, per i quali i termini di decadenza, calcolati senza tener conto del periodo di sospensione di cui all’articolo 67, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, scadono tra l’8 marzo 2020 e il 31 dicembre 2020, sono emessi entro il 31 dicembre 2020 e sono notificati nel periodo compreso tra il 1° marzo 2021 e il 28 febbraio 2022, salvi casi di indifferibilità e urgenza, o al fine del perfezionamento degli adempimenti fiscali che richiedono il contestuale versamento di tributi”;

Si incide, in tal modo, sui termini di notifica degli atti impositivi. In particolare:

  • gli avvisi di accertamento;
  • gli atti di contestazione e irrogazione delle sanzioni;
  • gli atti di recupero dei crediti di imposta, di liquidazione e di rettifica e liquidazione;

i cui termini di decadenza scadono tra l'8 marzo 2020 ed il 31 dicembre 2020, devono essere “emessi” entro il 31 dicembre 2020 e “notificati” nel periodo compreso tra il 1° marzo 2021 e il 28 febbraio 2022, salvo casi di “indifferibilità e urgenza” (ad esempio, contestazione di frodi fiscali, fattispecie penalmente rilevanti), o al fine del perfezionamento degli adempimenti fiscali che richiedono il contestuale versamento di tributi. Pertanto, dallo scorso 1° marzo 2021 e fino al 28.02.2022 potranno essere “notificati”, ad esempio, gli accertamenti per imposte sui redditi emessi entro il 31.12.2020 e relativi all’anno d’imposta 2015 (modello Unico 2016) ovvero risultanti dal modello Unico 2015 nel caso ci si riferisca ad una dichiarazione omessa.

Per questi atti, notificati entro il 28 febbraio 2022, non sono dovuti:

  • gli interessi per ritardato pagamento, di cui all'art. 6 del D.M. 21 maggio 2009;
  • gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di cui all'art. 20 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e la data di notifica dell'atto.

Sempre nel corpo del citato articolo 22-bis, al comma 2-bis viene stabilito che:

«Gli atti, le comunicazioni e gli inviti di cui al comma 2 sono notificati, inviati o messi a disposizione nel periodo compreso tra il 1° marzo 2021 e il 28 febbraio 2022, salvo casi di indifferibilità e urgenza, o al fine del perfezionamento degli adempimenti fiscali che richiedono il contestuale versamento di tributi. Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 1, comma 640 della legge 23 dicembre 2014, n. 190»;

Viene, così, stabilito che gli atti, le comunicazioni e gli inviti relativi:

  • alle irregolarità da liquidazione automatica o controllo formale della dichiarazione (di cui agli articoli 36-bis e 36-ter del DPR 600/73 nonché all’articolo 54 del DPR 633/1972);
  • all'adempimento di cui all'articolo 21-bis del D.L. 78/2020 (comunicazione liquidazione Iva);
  • all’accertamento dell'addizionale erariale della tassa automobilistica (articolo 23, co. 21 del D.L. 98/2011);
  • all’ accertamento delle tasse automobilistiche di cui al Testo Unico n. 39/1953 ed all'articolo 5 del D.L. n. 953/1982 convertito, limitatamente alle Regioni Friuli Venezia Giulia e Sardegna;
  • all’accertamento per omesso o tardivo versamento della tassa sulle concessioni governative per l'utilizzo di telefoni cellulari di cui alla Tariffa articolo 21 del D.P.R. n. 641/1972.

dovranno essere “notificati, inviati o messi a disposizione” nel periodo compreso tra il 1° marzo 2021 e il 28 febbraio 2022, salvo casi di indifferibilità e urgenza o al fine del perfezionamento degli adempimenti fiscali che richiedono il contestuale versamento di tributi. Anche in tal caso, non sono dovuti gli interessi per ritardato pagamento (art. 6 del D.M. 21 maggio 2009) e gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo (art. 20 del D.P.R. 602/73), per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e la data di consegna della comunicazione.

Resta ferma l’applicazione delle disposizioni di cui all'art. 1, co. 640 della Legge n. 190/2014 (legge di Stabilità 2015) per i casi di presentazione di dichiarazione integrativa o di regolarizzazione di errori e/o omissioni.

Notifica e versamento cartelle di pagamento

Differimento anche per i termini di notifica delle cartelle di pagamento. Per effetto del comma 3 al suddetto articolo 22-bis viene stabilito che i termini di decadenza per la notificazione delle cartelle (articolo 25 del D.P.R. n.602/1973), sono prorogati di “14 mesi” relativamente:

  • alle dichiarazioni presentate nell'anno 2018, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di liquidazione prevista dagli articoli 36-bis del DPR 600/1973 e 54-bis del DPR 633/1972;
  • alle dichiarazioni dei sostituti d'imposta presentate nell'anno 2017, per le somme che risultano dovute ai sensi degli articoli 19 e 20 del DPR 917/1986;
  • alle dichiarazioni presentate negli anni 2017 e 2018, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di controllo formale prevista dall'articolo 36-ter del DPR 600/1973.

Ancora, resta confermato lo slittamento al 28.02.2021 della sospensione dei termini di versamento delle cartelle. In particolare, la norma, sostituendo il comma 1 all’articolo 68 del D.L. n.18/2020 stabilisce che:

«Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall'8 marzo 2020 al 28 febbraio 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, …. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159».

I versamenti oggetto di sospensione, quindi, vanno effettuati in “unica soluzione” entro il 31 marzo 2021.

Sospensione di pignoramenti su stipendi e pensioni

Per effetto dell’articolo 22-bis comma 3 del cd. Milleproroghe resta fermo al 28 febbraio 2021 il termine ultimo di sospensione degli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati sulle somme dovute a titolo di stipendio, pensione e trattamenti assimilati. 

Cessati gli effetti della sospensione e, quindi, a decorrere dal 1° marzo 2021, riprendono ad operare gli obblighi imposti al soggetto terzo debitore (e quindi la necessità di rendere indisponibili le somme oggetto di pignoramento e di versamento all’Agente della riscossione fino alla concorrenza del debito).

Validità atti periodo transitorio

In base alle disposizioni col comma 4 dell’articolo 22-bis in esame:

  • restano “validi” gli atti, i provvedimenti e gli adempimenti svolti dall'agente della riscossione nel periodo 1° gennaio - 15 gennaio 2021 (sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti);
  • restano “acquisiti”, relativamente ai versamenti eseguiti nel suddetto periodo, gli interessi di mora, le sanzioni e le ulteriori somme corrisposte ai sensi dell'art. 27, comma 1, del D.Lgs.n.46/1999.

Buono viaggio

In sede di conversione del D.L. 183/2020 viene confermato lo slittamento al 30 giugno 2021 del termine entro cui resta possibile l’utilizzo del cd. “buono viaggio”. L’articolo 13, comma 11 del cd. “Milleproroghe”, infatti, modificando l’articolo 200-bis, comma 1 del D.L. n.34/2020, stabilisce che:

 • le persone fisicamente impedite o comunque a mobilità ridotta, con patologie accertate (anche se accompagnate), ovvero appartenenti a nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica o in stato di bisogno. I Comuni delle regioni a statuto ordinario dovranno, pertanto, individuare i beneficiari e il relativo contributo, privilegiando i nuclei familiari ed i soggetti non già assegnatari di altre misure di sostegno pubblico;

• i residenti nei comuni capoluoghi di città metropolitane o di provincia;

possono utilizzare - entro il 30 giugno 2021 (in luogo del 31.12.2020) - un buono viaggio, pari al 50% della spesa sostenuta e, comunque, in misura non superiore a 20 euro per ciascun viaggio, per gli spostamenti effettuati a mezzo del servizio di taxi ovvero di noleggio con conducente. Si rammenta che detti buoni viaggio non sono cedibili, non costituiscono reddito imponibile e non rilevano ai fini del computo del valore dell'ISEE.

Digital Services Tax

In sede di conversione del cd. “Milleproroghe”, l’articolo 22-quater riproduce il contenuto dell’articolo 2 del D.L. n.3/2021 (la cui disposizione è stata abrogata), che proroga il termine di versamento dell'imposta sui servizi digitali dal 16 febbraio al 16 marzo 2021 e quello di presentazione della relativa dichiarazione dal 31 marzo al 30 aprile  2021. Viene, così, modificata la legge di Bilancio 2019 (L.145/2018) con uno slittamento dei termini di versamento (16 marzo 2021) e di presentazione della dichiarazione (30 aprile 2021) dell’l'imposta dovuta per le operazioni imponibili nell'anno 2020.

Si tratta, lo si ricorda, di un’imposta sui servizi digitali (con un'aliquota del 3% sui ricavi) che si applica ai soggetti che prestano tali servizi e che hanno un ammontare complessivo di ricavi pari o superiore a 750 milioni di euro, di cui almeno 5,5 milioni realizzati nel territorio italiano per prestazione di servizi digitali.

Con il provvedimento n. 13185/E del 15 gennaio 2021, l’agenzia delle Entrate ha definito le modalità applicative delle disposizioni relative all’imposta sui servizi digitali, nonché le modalità di versamento. Con la successiva risoluzione n.14/E del 1° marzo 2021, poi, la stessa Agenzia ha istituito i codici tributo per consentire il versamento dell’imposta e degli eventuali interessi e sanzioni dovuti in caso di ravvedimento.

Si tratta dei seguenti codici tributo:

  • “2700” - imposta sui servizi digitali – articolo 1, commi da 35 a 50, della L. n. 145/2020 e s.m.;
  • “2701” - imposta sui servizi digitali – articolo 1, commi da 35 a 50 della L. n. 145/2020 e s.m.; - interessi;
  • “2702” - imposta sui servizi digitali – articolo 1, commi da 35 a 50, della L. n. 145/2020, e s.m. - sanzione.

In sede di compilazione del modello di pagamento F24, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione “Erario”, in corrispondenza esclusivamente delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, specificando nel campo “anno di riferimento” l’anno d’imposta cui si riferisce il versamento. Nel caso in cui il pagamento dell’imposta sia effettuato dal rappresentante fiscale del soggetto passivo ovvero dalla società designata dal soggetto passivo, nella sezione “contribuente” del modello F24 dovranno essere indicati:

  • nel campo “codice fiscale”, il codice fiscale del soggetto passivo;
  • nel campo “codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare”, il codice fiscale del rappresentante fiscale o della società designata che effettua il pagamento;
  • nel campo “codice identificativo”, il codice “72”.

 

Quadro Normativo

 

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