Decreto ingiuntivo per compensi professionali. Foro facoltativo nel domicilio del debitore
Autore: Eleonora Pergolari
Pubblicato il 13 ottobre 2011
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Per la Corte di cassazione – sentenza n. 21000 del 12 ottobre 2011 - è da considerare un debito pecuniario illiquido, da determinare secondo la tariffa professionale, il compenso per prestazioni professionali che non sia convenzionalmente stabilito. Ne consegue che per determinare la competenza ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo con cui far valere il credito professionale, occorre individuare il foro facoltativo del luogo ove eseguirsi l'obbligazione nel domicilio del debitore, così come prescritto dall'ultimo comma dell'articolo 1182 del Codice civile.
La Corte di legittimità ha, infatti, spiegato come “poiché l'ammontare e la scadenza dell'obbligazione avente ad oggetto il pagamento di compensi professionali non sono determinati, di norma, dalla convenzione con la quale sia stato conferito l'incarico, ma possono essere stabiliti successivamente solo alla stregua dell'attività posta in essere concretamente dal professionista, dopo cioè che questa sia stata prestata, la relativa obbligazione non costituisce obbligazione pecuniaria liquida ed esigibile, ai sensi dell'art. 1182, comma 3 Cc, e non deve essere eseguita al domicilio del creditore, ma a quello del debitore”.
- ItaliaOggi, p. 24 – Decreto ingiuntivo, si decide nel domicilio del debitore - Alberici
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