Decreto crisi. Riders, Consulenti al Senato per le tutele
Pubblicato il 03 ottobre 2019
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Il CNO dei consulenti del lavoro, in audizione presso le Commissioni riunite Industria e Lavoro del Senato sul decreto crisi, ha presentato un documento sulle tutele per i "riders".
Il Ddl n. 1476 convertirà in legge il Decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, recante disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali.
Nel documento si ammonisce: “Il richiamo al Decreto Legislativo 81/2008 non è risolutivo… prevede forme di tutela molto differenziate per i lavoratori subordinati e per i collaboratori coordinati e continuativi, laddove per questi ultimi si precisa anche che le tutele prevenzionistiche trovano applicazione ‘ove la prestazione lavorativa si svolga nei luoghi di lavoro del committente’ (art. 3, comma 7). Risulta di tutta evidenza che, nell'ipotesi dei cosiddetti ‘riders’ si tratterebbe di una vera e propria assenza di tutela, in quanto la loro attività per definizione viene effettuata fuori dal contesto aziendale del committente”.
Decreto crisi. Riders. Le proposte dei Consulenti del lavoro
Il CNO premette che la tematica del lavoro di consegna a domicilio di merci o prodotti alimentari pone, soprattutto, il problema dell'inquadramento giuridico della tipologia della fattispecie lavoristica, l'individuazione dell'effettivo datore di lavoro o committente e i conseguenti aspetti che ne scaturiscono sotto il profilo degli obblighi e delle responsabilità.
Pronunce giurisprudenziali per alcuni aspetti non del tutto allineate rendono opportuno un intervento legislativo che faccia chiarezza sul trattamento giuridico di tali operatori ed estenda agli stessi maggiori tutele e garanzie.
Alla luce della sentenza n. 26/2019 della Corte d’Appello di Torino, è necessario, secondo i consulenti, che si metta mano all’art. 2, comma 1, del Dlgs n. 81/2015, che estende, di fatto, tutte “le tutele proprie dei rapporti di natura subordinata alle collaborazioni personali continuative ed etero-organizzate anche quando l'attività si realizza attraverso ‘piattaforme anche digitali’”.
Al contempo “il d.l. n. 101/2019, però, introduce anche un ampliamento delle tutele degli iscritti alla gestione separata per i prestatori di lavoro non subordinato qualora utilizzino velocipedi o veicoli a motore”.
Il CNO si chiede, nell’ipotesi in cui tali lavoratori siano etero-organizzati, anche in relazione alle modalità di tempo e di luogo individuati dal committente, quali disposizioni prevalgano: quelle del Dlgs n. 81/2015 o quelle, inferiori, del Dl n. 101/2019?
Il quadro è reso più oscuro in virtù della mancanza di definizioni normative precise di ‘occasionalità’ e ‘continuatività’.
Inoltre, andrebbe meglio individuata, si spiega nel documento, la platea dei lavoratori oggetto delle tutele introdotte dallo stesso Decreto. Infatti, nel fare riferimento ai "lavoratori impiegati nelle attività di consegna di beni per conto altrui, in ambito urbano, e con l'ausilio di velocipedi o veicoli a motori di cui all'art. 47, comma 2, lettera a), del Decreto 285/1992", si attua una disparità di trattamento: il ricorso alla previsione di quest'ultimo Decreto ricomprende nella tutela esclusivamente soggetti che conducono ciclomotori ovvero veicoli a tre ruote di cilindrata non superiore a 50 cc.
Le tutele finiscono per essere condizionate dalla tipologia del mezzo adottato.
Quanto all’utilizzo di piattaforme digitali, dovrebbe essere esplicitata la persona fisica sulla quale ricadono gli obblighi contrattuali (il legale rappresentante di una persona giuridica non coincide sempre con il datore di lavoro).
- edotto.com - Edicola del 5 settembre 2019 - Decreto lavoro e crisi di impresa in Gazzetta. Tutele per riders e parasubordinati - Moscioni
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