Decreto Coesione: bonus donne e ZES unica estesi alle trasformazioni?
Pubblicato il 11 giugno 2024
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Riprende, dopo la pausa elettorale, l’iter di conversione in legge del decreto Coesione.
Assegnato alla Commissione Bilancio del Senato, il disegno di legge di conversione del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60 sarà, con ogni probabilità, oggetto di importanti ritocchi.
A confermarlo sono le numerose proposte emendative presentate, alcune delle quali tese a colmare le lacune del decreto legge, in particolare, relativamente ai nuovi incentivi contributivi all’assunzione introdotti:
- dall’articolo 21, Incentivi all’autoimpiego nei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica;
- dall’articolo 22, Bonus giovani;
- dall’articolo 23, Bonus Donne;
- dall’articolo 24, Bonus Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno.
Decreto Coesione: cosa accomuna i nuovi incentivi all’assunzione
Tralasciando in questa sede il nuovo incentivo per autoimpiego e assunzioni nei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica, focalizziamo l’attenzione sui restanti (tre) nuovi bonus temporanei, accomunati
- dallo stesso periodo di validità, riguardando eventi agevolati collocati nel periodo settembre 2024 – dicembre 2025;
- dall’uguale misura dell’esonero contributivo spettante (100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL);
- dal medesimo periodo massimo di fruizione dell’esonero (24 mesi);
- dall’esclusione del personale non dirigenziale dalla fruizione degli esoneri;
- dall’incumulabilità con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente,
- dall’integrale compatibilità con la maggiorazione, stabilita al fine della deduzione dalle imposte sui redditi per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, del costo del personale dipendente di nuova assunzione a tempo indeterminato – maggiorazione prevista dall’articolo 4 del D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 216;
- dalla previsione dell’INPS come soggetto gestore del beneficio;
- dal rinvio generalizzato a un decreto interministeriale per la definizione delle modalità attuative dell’esonero contributivo.
Non cambiano infine i limiti individuali di esonero (fatti salvi gli specifici limiti finanziari di spesa), stabiliti, su base mensile e per ciascun lavoratore, nei seguenti importi:
- 650 euro per le assunzioni relative a sedi o unità produttive ubicate nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia e 500 euro nel restante territorio nazionale per il Bonus giovani;
- 650 euro su base mensile per il Bonus Donne e per il Bonus ZES unica.
Decreto Coesione: cosa differenzia i nuovi incentivi all’assunzione
Andando alle differenze, diversa è la platea dei lavoratori agevolati:
- giovani under 35 anni al primo impiego stabile per Bonus giovani;
- donne in situazioni di svantaggio perché prive di un impiego da almeno 6 mesi se residenti nelle regioni della Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno – ossia Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali dell'Unione europea ovvero addette a professioni o attività lavorative in settori economici caratterizzati da un alto tasso di disparità o perché prive di un impiego da almeno 24 mesi ovunque residenti;
- soggetti over 35 disoccupati da almeno 24 mesi assunti, nell’ambito territoriale della Zona economica speciale per il Mezzogiorno (ZES unica), da datori di lavoro privati che occupano fino a 10 dipendenti.
E differisce anche il regime di compatibilità con la normativa sugli aiuti di Stato, essendo subordinata all’autorizzazione della medesima misura da parte della Commissione europea, ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea solo l’applicabilità dell’esonero contributivo di cui al Bonus giovani e al Bonus Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno.
Diversamente, il beneficio di cui al Bonus Donne si applica nel rispetto del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014 e presuppone la sussistenza di un incremento occupazionale netto.
Conversione in legge del decreto Coesione: nuovi incentivi e stabilizzazioni
In aggiunta alle differenze prima evidenziate, va segnalata una importante particolarità riguardante gli eventi agevolati.
Per espressa previsione di legge, il datore di lavoro privato che applica che il Bonus giovani (articolo 22 del decreto Coesione) ha diritto all’esonero contributivo sia per le assunzioni con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato sia per le trasformazioni del contratto di lavoro subordinato da tempo determinato a tempo indeterminato.
Un’analoga previsione non è contenuta nell’articolo 23, Bonus Donne e nell’articolo 24, Bonus Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno del decreto Coesione.
A tale lacuna cercano di sopperire numerose proposte emendative al disegno di legge di conversione del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, di provenienza bipartisan.
Pertanto, qualora auspicabilmente dovessero essere accolte le novelle in parola, il datore di lavoro privato che volesse convertire contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato potrebbe fruire dell’esonero totale nei limiti individuali prima indicati anche per il Bonus Donne e il Bonus Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno.
Decreto Coesione: incentivi a confronto
Si fornisce, a conclusione, la tabella riepilogativa dei punti di contatto e delle differenze tra i nuovi incentivi all'assunzione previsti dal decreto Coesione:
Bonus Giovani |
Bonus Donne |
Bonus ZES Unica |
|
Periodo di validità |
Settembre 2024 - Dicembre 2025 |
Settembre 2024 - Dicembre 2025 |
Settembre 2024 - Dicembre 2025 |
Misura dell'esonero contributivo |
100% dei contributi previdenziali (escluso INAIL) |
100% dei contributi previdenziali (escluso INAIL) |
100% dei contributi previdenziali (escluso INAIL) |
Periodo massimo di fruizione dell'esonero |
24 mesi |
24 mesi |
24 mesi |
Esclusione personale non dirigenziale |
Sì |
Sì |
Sì |
Non cumulabilità con altri esoneri o riduzioni |
Sì |
Sì |
Sì |
Compatibilità con deduzione fiscale |
Sì |
Sì |
Sì |
Gestione da parte dell'INPS |
Sì |
Sì |
Sì |
Rinvio a decreto interministeriale |
Sì |
Sì |
Sì |
Limiti individuali di esonero mensile |
650 euro (ZES), 500 euro (resto d'Italia) |
650 euro |
650 euro |
Beneficiari |
Giovani under 35 al primo impiego stabile |
Donne svantaggiate: senza impiego da 6 mesi o 24 mesi |
Over 35 disoccupati da almeno 24 mesi, assunti in ZES |
Autorizzazione aiuti di Stato |
Necessaria da Commissione UE |
Non necessaria (Regolamento UE n. 651/2014) |
Necessaria da Commissione UE |
Incentivi per trasformazioni da tempo determinato a indeterminato |
Sì |
Non previsto (proposte emendative per includere) |
Non previsto (proposte emendative per includere) |
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