Esonero donne 2021, via alle istanze con restituzione semplificata della riduzione ex lege 92/2012

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Esonero donne 2021, via alle istanze con restituzione semplificata della riduzione ex lege 92/2012

Dall’11 novembre 2021 sarà possibile avvalersi dei canali telematici del Cassetto previdenziale per fruire dell’esonero contributivo previsto per l’assunzione o stabilizzazione di donne aventi i requisiti previsti dalla legge 28 giugno 2012, n. 92, così come innalzato sino al 100% della contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro dalla Legge di Bilancio 2021 e nella misura massima di 6.000 euro su base annua.

La procedura, debitamente implementata con le modifiche previste dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178, è disponibile dal consueto modulo “92-2012”, di comunicazioni on-line.

Al tempo stesso, l’Istituto previdenziale, con il messaggio INPS 5 novembre 2021, n. 3809, ha facilitato l’eventuale restituzione delle quote di riduzione previste dall’art. 4, commi da 8 a 11, legge 28 giugno 2012, n. 92, consentendo la valorizzazione, nel DM a debito, del codice M431 avente il significato di “Restituzione contr. della legge n. 92/2012”, sgravando ad imprese e professionisti eventuali variazioni delle denunce contributive.

Esonero donne 2021-2022

I commi 16 e ss., della legge 30 dicembre 2020, n. 178, hanno raddoppiato la misura, per il biennio 2021-2022, dell’incentivo previsto dalla Legge Fornero e dedicato all’assunzione di donne, lasciando invariati i requisiti di accesso.

Risultando, dunque, incentivabili le assunzioni, anche in somministrazione, di donne:

  • ultracinquantenni disoccupate da almeno dodici mesi;
  • prive di impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi ovunque residenti;
  • prive di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi e residenti in aree svantaggiate;
  • prive di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi ed appartenenti a professioni o settori economici con forte disparità di genere (per il 2021 i settori sono stati individuati con il Decreto Interministeriale 16 ottobre 2020).  

Si evidenzia, che, l’innalzamento della soglia di contribuzione agevolabile, sino al 100% della contribuzione datoriale dovuta, riguarda esclusivamente le donne, rimanendo esclusi da detto aumento le assunzioni di lavoratori over 50, per i quali, invece, resta vigente, l’esonero strutturale al 50% previsto dalla Legge Fornero.

I predetti requisiti dovranno sussistere alla data dell’evento per il quale si intende richiedere il beneficio. Pertanto, nelle ipotesi di assunzione a tempo determinato, il requisito deve essere soddisfatto alla data di assunzione a tempo determinato e non a quello dell’eventuale proroga o trasformazione a tempo indeterminato. Se si intende richiedere il beneficio per una trasformazione a tempo indeterminato, senza aver preventivamente richiesto l’incentivo in trattazione, il rispetto del requisito dovrà essere soddisfatto alla data della trasformazione.

La durata dell’incentivo varia – nei medesimi termini precedentemente stabiliti dalla legge n. 92/2012 – secondo la tipologia contrattuale di assunzione:

  • fino a 12 mesi per le assunzioni a tempo determinato;
  • fino a 18 mesi per le assunzioni a tempo indeterminato;
  • estensione fino al 18° mese dalla data di assunzione nei casi di trasformazione a tempo indeterminato.

Come specificato nel messaggio INPS 6 aprile 2021, n. 1421, l’esonero spetta anche nelle ipotesi di proroga di rapporti a tempo determinato, sino al limite complessivo di dodici mesi.

L’esonero è riconosciuto a tutti i datori di lavoro privati, anche non imprenditori.

Per l’anno 2021, su istanza presentata dalle Autorità italiane del 16 settembre 2021, la Commissione europea ha autorizzato la misura in trattazione con la decisione C(2021) 7863 final del 27 ottobre 2021, sino al 31 dicembre 2021 (attuale termine di operatività del Temporary Framework).

Per l’anno 2022, le istruzioni saranno fornite all’esito del procedimento di autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell’art. 108, par. 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea e nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa applicabile in materia di aiuti di Stato.

Pertanto, limitatamente all’anno in corso, devono intendersi esclusi dall’ambito di applicazione i datori di lavoro operanti nel settore finanziario – classificazione NACE sezione “K” – Financial and insurance activities – e riconducibili alle attività rientranti nelle divisioni 64, 65 e 66 della classificazione ATECO 2007.

Condizioni di fruizione e cumuli

Fermo restando i principi generali in materia di fruizione degli incentivi di cui all’art. 31, decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, nonché delle condizioni generali di cui ai commi 1175 e 1176, art. 1, legge 27 dicembre 2006, n. 296, le assunzioni devono comportare un incremento occupazionale netto tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese ed il numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti.

In tal senso, si ritiene opportuno rammentare che non rientrano nel predetto computo i posti resi vacanti a seguito di:

  • dimissioni volontarie;
  • invalidità;
  • pensionamenti per raggiunti limiti di età;
  • riduzioni volontarie dell’orario di lavoro;
  • licenziamenti per giusta causa.

L’esonero è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta e a condizione che, per gli altri esoneri di cui si intenda fruire, non sia espressamente previsto un divieto di cumulo con altri regimi.

A titolo esemplificativo, dunque, l’esonero non è cumulabile con l’incentivo “GECO” previsto dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205, il quale, ai sensi dell’art. 1, comma 114, secondo periodo, “(…) non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, limitatamente al periodo di applicazione degli stessi. Parimenti, può dirsi escluso l’esonero previsto dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178 dedicato alle assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori under 36.

Di converso, l’esonero risulta cumulabile con l’incentivo previsto per la sostituzione di lavoratrici o lavoratori in congedo per le imprese sino a 20 dipendenti (art, 4, comma 3, decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151) ovvero con incentivi di tipo economico (es. lavoratori in NASpI).

Previa verifica della disciplina istitutiva, le imprese che intendano cumulare più esoneri dovranno, comunque, tenere a mente che:

  • l’applicazione dei due incentivi dovrà avvenire secondo l’ordine temporale di introduzione nell’ordinamento;
  • il secondo incentivo è applicabile nei limiti della contribuzione residua dovuta e, dunque, al netto dello sgravio consentito dal primo esonero fruito.

Istanze di accesso e modalità di esposizione in Uniemens

Facendo seguito alla circolare 22 febbraio 2021, n. 32, ed al messaggio 6 aprile 2021, n. 1421, l’Istituto previdenziale, con l’ulteriore messaggio 5 novembre 2021, n. 3809, ha emanato le istruzioni operative per la corretta compilazione delle denunce contributive dei datori di lavoro che intendono fruire dell’esonero in trattazione.

In particolare, l’applicazione dell’incentivo dovrà essere preceduta dall’invio della comunicazione on-line del modulo 92-2012 (opportunamente rivisitato con riferimento alle modifiche introdotte dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178) presente nel Cassetto previdenziale e disponibile a partire dall’11 novembre 2021.

Si evidenzia che qualora l’impresa, anche per il tramite dell’intermediario incaricato, abbia già presentato la comunicazione della fruizione dell’incentivo pari al 50% dei contributi a carico del datore di lavoro ai sensi dell’art. 4, commi da 8 a 11, legge 28 giugno 2012, n. 92, per le assunzioni/trasformazioni nel corso dell’anno corrente, non saranno dovuti ulteriori adempimenti, sicché la precedente comunicazione risulterà già valida ed efficace per la misura pari al 100%.

I datori di lavoro autorizzati potranno esporre, a partire dal flusso Uniemens di competenza novembre 2021, per le lavoratrici per le quali spetta l’esonero, valorizzando l’elemento <Imponibile> e l’elemento <Contributo> della denuncia individuale, inserendo nell’elemento <InfoAggcausaliContrb>:

  • nell’elemento <CodiceCausale> il valore “INDO” avente il significato di “Esonero per assunzioni/trasformazioni art. 1, commi 16-19, L. n. 178/2020”;
  • nell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> il valore data di assunzione a tempo indeterminato o data trasformazione nel formato AAAAMMGG.

I dati sopra indicati esposti nell’Uniemens saranno ricostruiti, a cura dell’Istituto, nel DM2013 Virtuale:

  • con il codice “L541”, avente il significato di “Conguaglio esonero per assunzioni/trasformazioni art. 1, commi 16-19, L. n. 178/2020”;
  • con il codice “L542”, avente il significato di “Arretrati esonero per assunzioni/trasformazioni art. 1, commi 16-19, L. n. 178/2020”.

La restituzione delle eventuali quote di esonero potrà avvenire con i seguenti codici DM a debito:

  • M473” per l’incentivo ex art. 1, comma 100, legge n. 205/2017;
  • M431” per l’incentivo ex art. 4, commi da 8 a 11, legge n. 92/2012.

Come di consueto, invece, i datori di lavoro che hanno diritto al beneficio, ma hanno sospeso o cessato l’attività e vogliono inserire l’esonero spettante, dovranno procedere ad effettuare le denunce di regolarizzazione (c.d. Uniemens/Vig).

QUADRO NORMATIVO

INPS – Circolare 22 febbraio 2021, n. 32

INPS – Messaggio 6 aprile 2021, n. 1421

INPS – Messaggio 5 novembre 2021, n. 3809

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