Decesso Covid: presunzione semplice anche per mansioni a contatto con il pubblico

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Decesso Covid: presunzione semplice anche per mansioni a contatto con il pubblico

La presunzione semplice di origine professionale del contagio da coronavirus riconosciuta per gli operatori sanitari vige anche per altre attività lavorative che comportano il costante contatto con il pubblico, come nel caso dell'addetto al front office di un Ufficio giudiziario.

Anche nelle predette ipotesi, quindi, ai superstiti del lavoratore deceduto per Covid-19 spetta il diritto alla corresponsione della rendita Inail.

E' sulla scorta di tali considerazioni che il Tribunale di Milano, con sentenza dell'8 marzo 2023, ha accolto il ricorso di un uomo che aveva convenuto in giudizio l'Inail per sentirlo condannare all'erogazione, in suo favore, della rendita ai superstiti ex DPR n. 1124/1965, previo riconoscimento della riconducibilità del decesso della moglie, dipendente del ministero della Giustizia, alla malattia da Covid contratta nello svolgimento dell'attività lavorativa.

La donna, in particolare, prestava servizio presso l'Ufficio "decreto ingiuntivo" del Tribunale, dove condivideva la propria stanza con altre persone in uno spazio di circa 200 mq ed era addetta all'attività di relazioni con il pubblico nell'orario di apertura.

Covid. Presunzione di origine professionale del contagio non solo per i sanitari

La causa è stata istruita mediante prove testimoniali e Ctu medico legale, al fine di accertare se il decesso della lavoratrice fosse causalmente riconducibile alle mansioni lavorative svolte dalla stessa.

In questa sede, il consulente aveva concluso per la probabile trasmissione virale dalla donna al marito ed al figlio, piuttosto che l'ipotesi inversa, e ciò in considerazione del fatto che la dipendente era stata la prima componente del nucleo famigliare a manifestare febbre, per come riscontrabile dalla documentazione clinica in atti. Tale circostanza portava ad escludere, in via di maggiore probabilità, che la fonte del contagio fosse di pertinenza "intrafamigliare".

Conclusioni, queste, condivise dal Giudice del lavoro e del resto fatte proprie anche dall'INAIL in alcune sue circolari (in particolare, la circolare n. 13/2020), in cui si afferma che la presunzione semplice di origine professionale del contagio da coronavirus valida per gli operatori sanitari vige anche per le fattispecie soggette a una condizione di elevato rischio di contagio, come nel caso delle attività lavorative che comportano il costante contatto con il pubblico o l'utenza.

Tra queste attività, in via esemplificativa, sono menzionate quelle dei lavoratori che operano in front-office, alla cassa, addetti alle vendite/banconisti, personale non sanitario operante all'interno degli ospedali con mansioni tecniche, di supporto, di pulizie, operatori del trasporto infermi, etc.

Orbene, l'istruttoria richiamata aveva fatto emergere come tra le mansioni della donna vi fosse quella di addetta al front office, incombenza che - nonostante la presenza del vetro allo sportello - la metteva in contatto con i numerosi utenti dell'ufficio talvolta anche a distanza ravvicinata e, comunque, in un ambiente chiuso.

Da qui l'accertamento che il decesso era conseguente all'infortunio da Covid 19 contratto in ragione dell'attività lavorativa della donna, con contestuale riconoscimento del diritto del ricorrente alla corresponsione della rendita e delle indennità di cui all'art. 85 del DPR n. 1124/1965, oltre agli interessi legali, dal giorno successivo al decesso medesimo.

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