Decade il beneficio “prima casa” per tutti gli eredi se uno mente

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La disciplina da applicare in caso di decadenza dei requisiti per la fruizione dell’agevolazione “prima casa” nell’ipotesi di successione o donazione con più eredi o donatori è il tema affrontato dall’Agenzia delle Entrate, nella risoluzione n. 33/E del 15 marzo 2011.

Si ricorda che, ai sensi della legge n. 324/2000, articolo 69, la fruizione delle agevolazioni prima casa (imposte ipotecaria e catastale applicate nella misura fissa per i trasferimenti della proprietà di case di abitazione non di lusso e per la costituzione o il trasferimento di diritti immobiliari relativi alle stesse) è possibile quando, in capo al beneficiario o - in caso di pluralità di beneficiari - in capo ad almeno uno di essi, sussistano i requisiti e le condizioni previste in materia di acquisto della prima abitazione.

L’interessato, nella dichiarazione di successione o nell’atto di donazione, deve inoltre dichiarare il possesso dei requisiti e delle condizioni per beneficiare dell’agevolazione “prima casa”, prevedendo l’applicazione della relativa sanzione in caso di decadenza del beneficio o dichiarazione mendace.

Partendo da tale principio, l’Agenzia - pur riconoscendo che la mendacità della dichiarazione può essere fatta ricadere solo sul soggetto che l’ha resa – ammette che la perdita del diritto all’agevolazione è estesa a tutti gli altri coeredi o donatari, che fino a quel momento hanno usufruito del beneficio fiscale, dato che la dichiarazione risulta priva di efficacia sin dall’origine. Dunque, la decadenza opera non solo in capo al dichiarante, ma anche in capo agli altri coeredi o donatari, mentre la relativa sanzione risulterà applicabile unicamente al beneficiario che si è reso colpevole della dichiarazione mendace. Analogo discorso nel caso di perdita dei benefici.

Conclude così la risoluzione n. 33/E/2011: “i coeredi/donatari non dichiaranti, trovandosi ad usufruire dell’agevolazione, senza averlo espressamente richiesto, non rilevano sul piano soggettivo né oggettivo in ordine al mantenimento e alla decadenza di requisiti che non sono mai stati loro richiesti”. Di conseguenza, agli stessi soggetti, “non è data la possibilità di optare per una diversa tassazione, in quanto l’agevolazione è concessa dal legislatore, in modo unitario, per il pagamento una tantum delle imposte ipotecarie e catastali sull’atto di trasferimento dell’immobile per successione”.
Allegati Links Anche in
  • ItaliaOggi, p. 31 - Effetto domino sulla prima casa - Bongi
  • Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi, p. 32 - Coeredi senza bonus sulla prima casa

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