Debiti tributari. Cessionario d’azienda responsabile solidalmente, ma con limiti

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Debiti tributari. Cessionario d’azienda responsabile solidalmente, ma con limiti

In caso di cessione d’azienda, la responsabilità solidale del cessionario per i debiti tributari del cedente è esclusa se l’accertamento del Fisco è successivo alla cessione medesima.

E’ quanto si desume dalle conclusioni di una recente sentenza con cui la Corte di cassazione si è pronunciata con riferimento alle questioni afferenti la solidarietà passiva del cessionario di azienda per debiti inerenti l’esercizio dell’azienda stessa.

Il principio sancito dalla Cassazione

In tema di responsabilità solidale del cessionario nella riscossione dei tributi, l’articolo 14, commi 1, 2 e 3 del Decreto legislativo n. 472/1997, che la disciplina, costituisce una norma speciale rispetto all’articolo 2560, comma 2 del Codice civile.

Detta norma, al fine di evitare che sia dispersa la garanzia patrimoniale del contribuente in pregiudizio dell’interesse pubblico, estende la responsabilità solidale e sussidiaria del concessionario anche alle imposte e alle sanzioni riferibili alle violazioni commesse dal cedente nell’anno in cui è avvenuta la cessione e nei due anni precedenti, nonché alle imposte e alle sanzioni già irrogate contestate nel medesimo periodo, anche se riferite a violazioni commesse in epoca anteriore, sempre che risultino dagli atti dell’Ufficio.

In ogni caso, la mancata richiesta del certificato con i carchi pendenti da parte del cessionario non comporta un’estensione della sua responsabilità rispetto a quella delineata dal combinato disposto dei commi 1 e 2 dell'articolo citato, ma gli impedisce, eventualmente, di avvalersi dell’effetto liberatorio anticipato.

Il debito deve risultare al momento della cessione

Il principio di diritto in oggetto è stato sancito dalla Corte di cassazione nel testo della sentenza n. 17264 del 13 luglio 2017, con la quale è stato respinto il ricorso avanzato dall’Agenzia delle Entrate contro la decisione della Ctr di annullare alcuni avvisi di accertamento emessi nei confronti di una società, quale coobbligata solidale di una Srl nella sua qualità di cessionaria, in relazione a una serie di rilievi ascritti alla cedente.

Sono state confermate, in particolare, le conclusioni rese dai giudici regionali secondo i quali la cessionaria non doveva rispondere del debito tributario della sua dante causa perché, al momento della cessione, non si era ancora aperta, presso l’Ufficio finanziario, una procedura di verifica o di accertamento.

Secondo la Commissione, ossia, doveva escludersi che potesse essere fatta valere la responsabilità solidale della cessionaria per debiti accertati a seguito di verifiche compiute in epoca successiva all’atto di cessione.

Nella specie, infatti, la verifica era stata effettuata ben oltre l’atto di trasferimento aziendale e l’Ufficio, in detto contesto, non aveva nemmeno affermato, né dimostrato, che agli atti del medesimo risultassero, alla data della cessione, elementi concreti del debito fiscale.

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