Debiti INPGI, allungati i termini della sanatoria
Pubblicato il 12 marzo 2021
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Con la circolare n. 4 dell’11 marzo 2021, l’INPGI ha fornito le istruzioni sulla sanatoria delle inadempienze contributive sorte entro il 25 febbraio 2020 e la riapertura dei termini di presentazione delle domande di condono. Inoltre è stato discusso anche il regime sanzionatorio agevolato nei casi di regolarizzazione spontanea per le inadempienze contributive determinatesi dopo il 25 febbraio 2020.
Debiti INPGI, riapertura termini domande di condono
L’INPGI, con atto n. 47, nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 24 ottobre 2019, aveva deliberato la facoltà di sanatoria per le inadempienze contributive verificatesi - presso la Gestione sostitutiva dell’AGO - entro la data di approvazione dell’atto da parte dei Ministeri vigilanti, avvenuta in data 25 febbraio 2020.
Il termine per la presentazione delle istanze di condono era fissato inizialmente al 31 agosto 2020 ed è poi stato prorogato fino al 30 novembre 2020.
A seguito dell’emergenza sanitaria da Covid-19, che ha comportato per molte aziende l’interruzione o la riduzione dell’attività amministrativa, nonché dell’esigenza di consentire una definizione agevolata dei contenziosi ancora in atto, più volte evidenziata dai datori di lavoro, il Consiglio di Amministrazione dell’INPGI - con atto n. 3 del 21 gennaio 2021 - ha deliberato la riapertura dei termini per la presentazione delle istanze di regolarizzazione agevolata dei crediti contributivi, per un periodo di ulteriori 240 giorni dalla data di approvazione ministeriale dell’atto.
Di conseguenza, saranno considerate come prodotte in tempo utile le domande di sanatoria pervenute all’INPGI entro e non oltre lunedì 25 ottobre 2021. A tal fine, per le richieste inoltrate a mezzo posta farà fede la data del timbro postale ovvero la data di inoltro della PEC.
Debiti INPGI, regime sanzionatorio agevolato
Al fine di incrementare la propensione alla regolarizzazione spontanea di inadempienze contributive e contenere così il volume del contenzioso giudiziale, è stata introdotta una agevolazione che comporta sanzioni ridotte nei casi di spontanea denuncia - da parte dei datori di lavoro - per la regolarizzazione delle inadempienze contributive la cui definizione si è perfezionata dopo il 25 febbraio 2020.
Fermo restando il vigente sistema sanzionatorio, la misura delle sanzioni civili dovute dai datori di lavoro è rideterminata d’ufficio qualora intervengano le seguenti fattispecie:
- in caso di spontanea denuncia per la regolarizzazione delle inadempienze presentata dai datori di lavoro interessati prima che sia intervenuto un qualsiasi atto di formale contestazione delle stesse da parte dell’INPGI ovvero di altri organi di accertamento a ciò legittimati, l’importo delle sanzioni civili da corrispondere viene ridotto alla misura degli interessi legali maturati dalla scadenza del termine per il versamento della contribuzione omessa o evasa fino alla data di effettivo pagamento, nei limiti del tetto massimo complessivo del 5%dell’importo dei contributi non versati;
- in caso di regolarizzazione delle inadempienze da parte dei datori di lavoro intervenuta successivamente ad un qualunque provvedimento di formale contestazione delle stesse da parte dell’INPGI, ma antecedentemente all’instaurazione di una qualsiasi forma di contenzioso giudiziale, l’importo delle sanzioni civili dovuto è ridotto ad un terzo) del loro ammontare originario;
- in caso di attivazione delle procedure previste dalle convenzioni sottoscritte con l’INPS per il trasferimento all’INPGI della contribuzione erroneamente versata ad altro ente previdenziale, intervenuta antecedentemente all’instaurazione di una qualunque forma di contenzioso giudiziale, le eventuali somme aggiuntive addebitate a titolo di sanzioni civili non sono dovute.
Debiti INPGI, pagamento contribuzione dovuta
La regolarizzazione può intervenire sia mediante il pagamento in unica soluzione delle somme complessivamente dovute che mediante un piano di dilazione e rateizzo del debito, negli stessi termini e condizioni attualmente previsti dal sistema ordinamentale interno dell’Istituto.
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