Legge sulla concorrenza. Novità per avvocati

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Legge sulla concorrenza. Novità per avvocati

Dopo un iter parlamentare di quasi 900 giorni, il Ddl concorrenza ha ottenuto la fiducia chiesta dal Governo all’Aula del Senato – ove il provvedimento è giunto in quarta lettura – ed è divenuto definitivamente legge il 2 agosto 2017, con 143 sì, 113 no e nessun astenuto, nella versione già licenziata dalla Camera lo scorso 29 giugno 2017. Pubblicata in Gazzetta Ufficiale – serie generale n. 189 – il 14 agosto 2017, la Legge per il mercato e la concorrenza n. 124 del 4 agosto 2017 è entrata in vigore proprio pochi giorni fa, ovvero il 29 agosto 2017.

Tra le numerose novità apportate dal provvedimento (che toccano svariati settori), la presente trattazione intende soffermarsi su quelle che più da vicino riguardano la professione forense, tra cui l’obbligo di preventivo scritto, il capitolo delle società tra avvocati, le innovazioni in materia di assicurazioni Rc auto, sul fronte processuale e per quanto attiene il risarcimento danni da sinistro stradale.

Obbligo di preventivo scritto

Scatta l’obbligo, per gli avvocati, di comunicare al cliente un dettagliato preventivo, per iscritto, relativo alla prestazione professionale richiesta, con indicazione dei costi ed articolato per voci di spesa. E ciò, indipendentemente dal fatto che sia il cliente o meno a richiederlo.

I legali, in particolare – ma la previsione si estende a tutti i liberi professionisti – dovranno sempre rendere noto “nero su bianco” ed in forma scritta (o digitale), l’importo di quanto dovuto per l’attività professionale da svolgere, distinguendo tra oneri, spese (anche forfettarie) e compenso professionale; oltre al livello di complessità dell’incarico, a tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell’incarico ed agli estremi della polizza assicurativa.

Ma non è tutto. Al fine di assicurare piena trasparenza nei confronti dell’utenza, la Legge sulla concorrenza prevede altresì che i professionisti iscritti ad ordini o collegi siano tenuti ad “indicare e comunicare i titoli posseduti ed eventuali specializzazioni”.

Società tra avvocati

La Legge in esame regolamenta l’esercizio della professione forense in forma societaria, consentendolo a società di persone, a società di capitali ed a società cooperative, mentre è vietata la partecipazione societaria tramite società fiduciarie, trust o per interposta persona. Le società tra avvocati sono iscritte in un’apposita sezione speciale dell’albo, tenuta dall’ordine territoriale nella cui circoscrizione ha sede la stessa società. Presso tale sezione speciale è resa disponibile tutta documentazione analitica, per l’anno di riferimento, relativa alla compagine sociale.

Le società tra avvocati devono rispettare i seguenti requisiti:

  1. i soci, per almeno due terzi del capitale sociale e dei diritti di voto, devono essere avvocati iscritti all’albo, ovvero avvocati iscritti all’albo e professionisti iscritti in albi di altre professioni. Il venire meno di detta condizione, costituisce causa di scioglimento della società, sicché il Consiglio dell’ordine presso il quale è iscritta la società medesima, provvede alla sua cancellazione dall’albo, a meno che la stessa non abbia provveduto, nel termine perentorio di sei mesi, a ristabilire la prevalenza dei soci professionisti;
  2. la maggioranza dei membri dell’organo di gestione deve essere composta da soci avvocati;
  3. i componenti dell’organo di gestione non devono essere estranei alla compagine sociale ed i soci professionisti devono poter rivestire la carica di amministratori.

Pur se la professione forense viene esercitata in forma societaria, resta in ogni caso fermo il principio della personalità della prestazione professionale, che viene eseguita dal singolo socio professionista in possesso dei requisiti necessari per lo svolgimento dello specifico incarico, il quale è tenuto ad assicurare, per l’intera durata dello stesso, la sua piena indipendenza e imparzialità, nonché l’assenza di eventuali conflitti di interesse o/o incompatibilità iniziali o sopravvenute.

La responsabilità della società e quella dei soci, non esclude la responsabilità del professionista che ha eseguito la specifica prestazione. La sospensione, cancellazione o radiazione del socio dall’albo nel quale è iscritto, infine, costituisce causa di esclusione dalla società.

Anche le società tra avvocati, così come i professionisti singoli, sono tenute al rispetto del codice deontologico forense e sono soggette alla competenza disciplinare dell’ordine di appartenenza.

Assicurazioni

Sconti polizze Rc auto, estensione divieto di rinnovo tacito

Sul fronte assicurazioni – aspetto che inevitabilmente si ripercuote sul quotidiano della professione forense - sono introdotti sostanziali sconti sulle polizze Rc auto per i clienti che accettino di istallare sui mezzi di trasporto le c.d. “scatole nere” o dispositivi similari, i cui requisiti funzionali saranno individuati da decreti interministeriali ed i cui costi sono a totale carico delle compagnie assicurative. Si sottolinea che i dati rilevati da siffatti dispositivi assumono pieno valore probatorio in caso contenzioso concernente eventuali sinistri stradali.

Sconti sulle polizze sono contemplati anche per chi consente di equipaggiare la propria autovettura con appositi meccanismi elettronici che impediscono l’avvio del motore qualora sia riscontrato nel guidatore un tasso alcolemico superiore ai limiti stabiliti dalla legge. Gli sconti saranno superiori specie per gli automobilisti con la “fedina assicurativa” pulita (ossia, che non abbiano provocato sinistri nei precedenti quattro anni) anche se residenti nelle province classificate ad “alta sinistrosità”. Tra le ulteriori novità, si segnala, ancora, che la durata annuale della Rc auto ed il divieto di rinnovo tacito, si estendono anche alle coperture sui rischi accessori (ad esempio, furto, incendio, ecc.).

Identificazione testimoni, sin dalla denuncia del sinistro

Ma quel che in tale sede più rileva, sono le novità sul fronte processuale, ed in particolare la previsione per cui l’identificazione di eventuali testimoni sul luogo dell’incidente, deve risultare dalla denuncia del sinistro o comunque dal primo atto formale del danneggiato nei confronti dell’impresa assicurativa (o, in mancanza, deve essere richiesta dall'impresa assicurativa con espresso avviso all'assicurato delle conseguenze processuali in caso di mancata risposta). I testimoni non identificati saranno ammessi dal Giudice solo se verrà dimostrata l’impossibilità della loro identificazione al momento del sinistro. Potranno in ogni caso essere esclusi i testimoni i cui nominativi dovessero risultare presenti in più di tre procedimenti per sinistri negli ultimi cinque anni.

Risarcimento danni non patrimoniali: tabella unica nazionale lesioni di non lieve entità

Per concludere, al fine di garantire il pieno risarcimento del danno non patrimoniale effettivamente subìto dalle vittime dei sinistri stradali e razionalizzare i costi gravanti sul settore assicurativo, la Legge sulla concorrenza contempla la predisposizione di una specifica tabella unica nazionale per le lesioni di non lieve entità, che verrà redatta tenendo conto dei criteri di valutazione del danno non patrimoniale ritenuti congrui dalla consolidata giurisprudenza di legittimità e annualmente aggiornata. Va sul punto precisato che, nei casi in cui le menomazioni accertate incidano in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali documentati e obiettivamente accertati, il Giudice può aumentare l'ammontare del risarcimento con equo e motivato apprezzamento, entro un margine del 30 per cento per le macrolesioni e del 20 per cento per le microlesioni.

Quadro normativo 
Legge n. 124 del 4 agosto 2017 

 

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