Danno patrimoniale da perdita dell'immagine della P.a. come danno-conseguenza

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Il danno all'immagine che la Pubblica amministrazione può subire va configurato come “danno patrimoniale da perdita di immagine” ed è un pregiudizio di tipo contrattuale, avente natura di danno-conseguenza. La prova di questo danno può essere fornita anche per presunzioni e mediante il ricorso a nozioni di comune esperienza.  

Detta categoria di danno, che si configura sotto il profilo della spesa necessaria al ripristino del prestigio perduto, può scaturire in conseguenza sia di reati propri dei pubblici dipendenti sia di reati comuni, sempre commessi da soggetti appartenenti alla pubblica amministrazione.

Sono questi gli assunti evidenziati dalla Corte di cassazione nel testo della sentenza n. 5481 del 4 febbraio 2014 e con la quale è stata esclusa la configurabilità del danno all'immagine dell'agenzia delle Entrate asseritamente provocato da un terzo, nella specie alcuni contribuenti condannati per aver emesso fatture relative a operazioni inesistenti al fine di evadere l'Iva.
Allegati Anche in
  • Il Sole 24Ore - Norme e Tributi, p. 19 - Il danno da evasione è limitato – Clarich

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