Danno non patrimoniale per la malattia del figlio con prova presuntiva
Pubblicato il 12 luglio 2017
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La Corte di cassazione ha accolto il ricorso promosso dal padre di un ragazzo, coinvolto in un sinistro stradale, contro la decisione di merito che aveva escluso, nei suoi confronti, il riconoscimento del danno non patrimoniale subito e consistito nella sofferenza provata per la malattia del figlio minorenne.
In particolare, i giudici di secondo grado avevano escluso tale voce di pregiudizio affermando che non fosse stata fornita la relativa prova.
Ricorso alla prova presuntiva
Di diverso avviso la Suprema corte secondo la quale, in proposito, si sarebbe potuto far ricorso alla prova presuntiva.
Se detta ultima prova – ha sottolineato la Terza sezione civile di Cassazione – non può certamente essere svilita ad una mera massima di esperienza, è altresì vero che essa deve pur sempre essere cercata d’ufficio, una volta che la parte abbia dedotto e provato i fatti noti che ne possono costituire il fondamento.
La prova presuntiva, difatti, consiste in un ragionamento logico-deduttivo che, sulla base di fatti noti, consente di risalire a fatti ignorati.
Così, una volta che i fatti noti siano ritualmente entrati nel materiale utilizzabile ai fini della decisione, quel ragionamento il giudice deve comunque farlo.
E nel caso in esame, nel corso del giudizio di merito non erano in contestazione, ovvero erano state debitamente provate, le circostanze che la vittima fosse minorenne, che la stessa fosse stata ricoverata in ospedale, che avesse patito lesioni non lievi nonché un periodo di invaldità temporanea assoluta di oltre quattro mesi, che la vittima, infine, convivesse con il padre.
Queste circostanze costituivano, dunque, altrettanti fatti, decisivi, che il giudicante nel merito non aveva preso in considerazione per trarne le debite conclusioni circa la sussistenza del danno lamentato.
Del resto – si legge nel testo della sentenza n. 17058 dell’11 luglio 2017 – la gravità delle lesioni patite dal minore e il rapporto di parentela tra questi e il padre, costituivano elementi dai quali desumere, secondo l’id quod plerumque accidit, la circostanza che il genitore della vittima si fosse messo in allarme per la salute del figlio.
Era da ritenere, pertanto, sussistente, un‘omessa pronuncia su un fatto decisivo della controversia, per come denunciata dal padre ricorrente.
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