Danno non patrimoniale con parametri uniformi
Pubblicato il 22 marzo 2017
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Nella seduta del 21 marzo 2017, la Camera ha approvato una proposta di legge che modifica le disposizioni del Codice civile in tema di determinazione e risarcimento del danno non patrimoniale.
Il nuovo testo introduce, in primo luogo, due apposite disposizioni, nel titolo IX del libro quarto del Codice civile, sulla determinazione del danno non patrimoniale derivante da lesione, rispettivamente, del diritto alla salute e di altri diritti (nuovi articoli 2059-bis e 2059-ter).
Determinazione risarcimento secondo Tabelle di Milano
Viene, in particolare, sancito che il danno non patrimoniale derivante da lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della persona, suscettibile di accertamento medico-legale, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla capacità di produrre reddito, inclusi il pregiudizio costituito dall'eventuale sofferenza soggettiva e l'eventuale incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamicorelazionali della vita, vada liquidato sulla base delle tabelle di cui all'articolo 84-bis delle disposizioni per l'attuazione del Codice civile, anche esse introdotte con il provvedimento in oggetto e che traspongono quelle che sono le ultime Tabelle milanesi, i valori, ossia, determinati dall’Osservatorio sulla Giustizia civile di Milano per la liquidazione del danno non patrimoniale.
Il danno – viene previsto con il nuovo testo - sarà liquidato dal giudice, con valutazione equitativa, in base alle tabelle indicate, i cui importi verranno annualmente aggiornati in misura corrispondente alla variazione dell'indice nazionale dei prezzi al consumo.
Disciplinata, nel testo, anche la determinazione del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, determinazione che, anche in questo caso, si appoggia ad apposita tabella di cui all'allegato 2 annesso alla legge.
Modifica Codice assicurazioni private
A seguire, il provvedimento interviene modificando gli articoli 138 e 139 del Codice delle assicurazioni private in materia di danno biologico.
In particolare, si prevede che per la liquidazione del danno non patrimoniale temporaneo e permanente da lesione alla persona venga fatto espresso riferimento alle tabelle di cui all'articolo 84-bis delle disposizioni per l'attuazione del Codice civile.
La proposta di legge passerà, ora, all'esame del Senato.
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