Danno erariale esteso al privato
Pubblicato il 14 giugno 2016
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Il danno erariale può essere contestato dalla Corte dei Conti ad una società privata, anche qualora essa non sia legata all'Ente pubblico da un rapporto di servizio, bensì da un contratto d’appalto.
Lo ha affermato la Corte di Cassazione, Sezioni Unite civili, respingendo il ricorso di una s.p.a. condannata dalla Corte dei Conti al risarcimento dei danni provocati alla Regione, per inadempimento nel programma di bonifica della zona costiera concesso ad essa in appalto e finanziato con fondi comunitari.
Avverso la loro condanna, i dirigenti della s.p.a. deducevano in particolare l’assenza di giurisdizione in capo alla Corte dei Conti, in carenza di alcun rapporto di servizio con l’Ente locale, vertendosi piuttosto in tema di contratto di appalto per la bonifica di un’area demaniale.
Servizio pubblico in vece della p.a. Giurisdizione Corte dei Conti
Confermando la pronuncia impugnata, le Sezioni Unite valorizzano piuttosto la natura pubblica del finanziamento, nella specie utilizzato per realizzare finalità proprie dell’Amministrazione.
Sicché sussiste rapporto di servizio – dunque la giurisdizione della Corte dei Conti – allorché un Ente privato esterno all'Amministrazione venga incaricato di svolgere nell'interesse di quest’ultima e con risorse pubbliche, come in ipotesi de quo, un’attività o un servizio pubblico in sua vece.
In questo quadro di riferimento non assume rilievo, ai fini della giurisdizione, che il finanziamento pubblico sia stato formalmente erogato in favore della Regione, stante il rilievo decisivo che esso è stato poi utilizzato per la bonifica dell’area demaniale.
Né appare esimente- conclude la Corte con sentenza n. 12086 del 13 giugno 2016 - il filtro formale del contratto di appalto, inserito in un progetto di riqualificazione complessiva di una zona, rientrante nella funzione pubblica dell’Ente territoriale.
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