Danno biologico, aggiornata la tabella degli indennizzi per il triennio “2019-2021”

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Danno biologico, aggiornata la tabella degli indennizzi per il triennio “2019-2021”

Aggiornata la tabella dei nuovi coefficienti di capitalizzazione delle rendite di inabilità e di quelle a favore dei superstiti. Infatti, con il D.M. n. 45 del 23 aprile 2019 è stata approvata – per il triennio 2019-2021 – la “Tabella di indennizzo del danno biologico in capitale” che sostituisce quella in vigore ai sensi del D.M. del 12 luglio 2000.

La nuova tabella è stata elaborata secondo i principi fondamentali con cui sono state formulate le precedenti tabelle, con l’unica eccezione riguardante la differenziazione di genere, poiché è unica sia per gli uomini sia per le donne. Gli importi, invece, continuano a essere individuati per classi di età e per grado di menomazione dell’integrità psico-fisica, compreso fra il 6% e il 15%. A specificarlo è l’INAIL con la circolare n. 27 dell’11 ottobre 2019.

Danno biologico, decorrenza e ambito di applicazione

La nuova tabella di indennizzo del danno biologico in capitale si applica per gli infortuni verificatisi e le malattie professionali denunciate dal 1° gennaio 2019. Per i suddetti eventi, sono confermati i meccanismi applicativi del regime indennitario introdotto dall’art. 13 del D.Lgs. n. 38/2000.

Pertanto:

  • in caso di accertamenti provvisori dei postumi effettuati su eventi con data dal 1° gennaio 2019, con o senza l’erogazione dell’acconto dell’indennizzo del danno biologico in capitale, per i quali segue l’accertamento definitivo di conferma o aumento del grado, si utilizzano gli importi dei valori capitali previsti nella nuova tabella;
  • in caso di accertamenti provvisori effettuati su eventi antecedenti il 1° gennaio 2019, con o senza l’erogazione dell’acconto dell’indennizzo del danno biologico in capitale, per i quali segue l’accertamento definitivo di conferma o aumento del grado effettuato a far data dal 1° gennaio 2019, si utilizzano gli importi dei valori capitali previsti nelle tabelle previgenti.

Danno biologico, indennizzo a seguito di unificazione dei postumi

Nei casi di unificazione dei postumi, ai fini della valutazione medico-legale si fa riferimento a un’unica menomazione complessiva dove i singoli postumi degli eventi unificati perdono autonoma rilevanza e non possono essere più oggetto di valutazione separata. Ne consegue che, se il grado complessivo risultante dall’unificazione dei postumi è compreso tra il 6% e il 15%, si eroga il nuovo capitale che costituisce primo pagamento sull’evento unificato.

Tenuto conto che la nuova tabella trova applicazione per gli eventi infortunistici verificatisi dal 1° gennaio 2019, in caso di unificazione dei postumi ai fini della individuazione della tabella da applicare, si deve far riferimento alla data dell’ultimo evento lesivo occorso.

Pertanto, in caso di ultimo evento la cui data sia successiva al 1° gennaio 2019, può accadere che il maggior grado riconosciuto dia luogo per la prima volta ad un indennizzo in capitale o, viceversa, a un nuovo indennizzo in capitale, per essere stato già indennizzato il grado riconosciuto precedentemente alla unificazione.

Nella prima ipotesi, si eroga l’importo del valore capitale applicando la nuova tabella al nuovo grado e all’età dell’assicurato al momento dell’insorgenza del diritto, cioè la data evento del nuovo infortunio o la data di ricezione della denuncia di malattia professionale.

Nella seconda ipotesi, cioè nella fattispecie di nuovo indennizzo in capitale con precedente indennizzo riconosciuto su eventi pregressi, si utilizza sempre l’importo del valore capitale previsto dalla nuova tabella, in base al nuovo grado e all’età dell’assicurato al momento della data evento. In tale fattispecie, quest’ultimo importo verrà però decurtato di quanto già corrisposto, ricalcolato con riferimento all’età dell’assicurato e nella misura indicata nella nuova tabella.

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