Danni da vaccino difettoso. Bastano gravi presunzioni
Pubblicato il 22 giugno 2017
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Nonostante manchino contributi scientifici che attestino la dannosità dei vaccini, non può essere esclusa a priori dal giudice, la sussistenza di un nesso di causalità tra la somministrazione del vaccino e l’insorgenza della malattia.
E’ quanto enuncia la Corte di Giustizia Ue (conclusioni dell'Avvocato generale) nell'ambito di una complessa vicenda, sottoposta ai giudici francesi, ove i familiari di un soggetto malato di sclerosi multipla (nel frattempo deceduto) proponevano azione di risarcimento contro la casa produttrice di un vaccino, sostenendo che la malattia del proprio congiunto fosse stata causata dal vaccino medesimo, asseritamente difettoso. Domanda tuttavia respinta dalle autorità nazionali, stante il mancato riconoscimento di un nesso causale tra l’inoculo della medicina e l’insorgenza della sclerosi. E questo nonostante le parti ricorrenti avessero invocato, per dimostrare tale nesso, una normativa del diritto francese, secondo cui il collegamento causale si può presumere qualora la malattia si manifesti subito dopo la somministrazione del farmaco ritenuto difettoso e non sussistano precedenti personali o familiari relativi a quella specifica malattia.
Veniva pertanto interpellata la Corte di giustizia europea, con riguardo all'interpretazione della Direttiva 85/374/CEE sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi. Si chiedeva in particolare alla Corte se l’applicazione della sopra invocata presunzione (di cui al diritto francese) fosse o meno compatibile con la cit. Direttiva UE e se, in caso negativo, il ricorrente fosse tenuto a produrre prove scientifiche del nesso causale.
Nesso causale. Non necessariamente da attestazioni scientifiche
Orbene - si legge nelle conclusioni dell’Avvocato generale Michal Bobek del 7 marzo 2017, C 621/15 - l’art. 4 della suindicata Direttiva 85/374/CEE non osta di per sé, per quanto concerne la responsabilità dei laboratori farmaceutici per danni ascrivibili a vaccini da essi prodotti, ad un mezzo di prova che consenta al giudice nazionale, nell'esercizio del suo libero apprezzamento, di ritenere che gli elementi di fatto presentati dal ricorrente costituiscano presunzioni gravi, precise e concordanti, tali da dimostrare il difetto del vaccino e l’esistenza di un nesso causale tra quest’ultimo e la malattia. E ciò, nonostante la constatazione che la ricerca medica generale non abbia stabilito alcun collegamento scientifico tra la vaccinazione e l’insorgenza della patologia.
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