Dalla Stabilità 2014 obbligo del visto di conformità sui crediti tributati ampio

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La Legge di Stabilita per il 2014 (L. n. 147/2013, articolo 1, comma 574) introduce un nuovo limite per ciò che riguarda il regime della compensazione tributaria esterna, oltre a quello già sperimentato nel campo Iva, con particolare riferimento ora ai crediti risultanti dalle dichiarazioni fiscali per imposte dirette e Irap.

Da quest’anno, infatti, i contribuenti che vorranno utilizzare in compensazione i crediti derivanti dalle dichiarazioni fiscali, mediante modello F24, se di importi superiori a 15mila euro, saranno tenuti ad apporre il visto di conformità sulla dichiarazione di riferimento.

Il nuovo obbligo di certificazione di tali crediti tributari esteso anche ai crediti Irpef e Ires, alle ritenute e alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito oltre che all’Irap, si deve ottemperare già a partire dal primo appuntamento del mese di gennaio, in calendario proprio per il giorno 16.

Stante i 60 giorni necessari alle nuove norme in ragione dello Statuto del contribuente e in assenza di chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate, l'apposizione del visto dovrebbe riguardare la dichiarazione che si potrà presentare in un secondo tempo rispetto alla compensazione.

Il visto va apposto in relazione alle singole dichiarazioni dalle quali emerge il credito. Il limite dei 15mila euro annui, invece, deve essere conteggiato sul credito utilizzato per ogni singolo tributo, facendo riferimento al codice ad hoc.

Alternativamente all’apposizione del visto di conformità, per le società sottoposte a revisione legale, è possibile ricorrere alla sottoscrizione della dichiarazione da parte dei soggetti che sottoscrivono la relazione di revisione.
Allegati Anche in
  • Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi, p. 22 - Crediti Ires, scatta l'obbligo di visto - Ranocchi

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