Dalla somministrazione al contratto a termine: cumulo dello sgravio contributivo per la durata massima dell’agevolazione
Autore: Roberta Moscioni
Pubblicato il 02 gennaio 2013
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Il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro si è rivolto al ministero del Lavoro per avere alcune delucidazioni in merito alla corretta fruizione delle agevolazioni contributive ex art. 8, comma 2 della L. n. 223/1991.
Nello specifico, l’Ordine ha voluto sapere se sia possibile applicare lo sgravio contributivo di cui al citato articolo nel caso in cui un lavoratore iscritto nelle liste di mobilità sia utilizzato da un’impresa attraverso lo strumento della somministrazione di lavoro e successivamente venga assunto, ancora come lavoratore iscritto nelle liste di mobilità, dalla stessa impresa con contratto a termine di 12 mesi.
Il beneficio del richiamato articolo 8, comma 2, della Legge n. 223/1991 consiste nel riconoscimento di uno sgravio contributivo per un periodo massimo di 12 mesi, pari a quello previsto per gli apprendisti, in caso di assunzione a termine di un lavoratore iscritto nelle liste di mobilità e nel prolungamento del medesimo beneficio per ulteriori 12 mesi in caso di trasformazione del rapporto a tempo indeterminato.
Con la nota interpello n. 40/2012 del 21 dicembre, il Ministero riconosce la possibilità per un datore di lavoro di usufruire dell’aliquota contributiva agevolata del 10%, per un periodo massimo di 12 mesi, eventualmente prorogabile di altri 12 mesi in caso di trasformazione del rapporto a tempo indeterminato.
In altri termini, il ministero del Lavoro ritiene possibile un cumulo dell’agevolazione contributiva in ordine a quanto previsto dalla legge Fornero (L. 92/2012) che, al fine di garantire l'omogenea applicazione di tutti gli incentivi all'assunzione, ha stabilito che per “la determinazione del diritto agli incentivi e della loro durata, si cumulano i periodi in cui il lavoratore ha prestato l’attività in favore dello stesso soggetto, a titolo di lavoro subordinato o somministrato (…)”, pur riconoscendosi, in tale ipotesi, la presenza di due datori di lavoro diversi.
Si introduce così il criterio del cumulo per la durata massima dell’agevolazione tra i contratti di lavoro subordinato e i periodi di utilizzo dello stesso lavoratore tramite contratto di somministrazione.
Infine, nella nota 40/2012 si ricorda che l’Inps, con messaggio n. 12957/2012, ha adeguato la propria modulistica relativa alle istanze di autorizzazione alla fruizione degli sgravi.
- Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi, p. 18 - Dipendenti in mobilità, lavoro in affitto agevolato - De Fusco - www.anclsu.com
- ItaliaOggi, p. 28 - Doppio sgravio contributivo - Cirioli - www.anclsu.com
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