Dalla conversione del Milleproroghe novità e conferme

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Dalla conversione del Milleproroghe novità e conferme

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Legge di conversione n. 15 del 25 febbraio 2022 è stato dato il via libero definitivo alle disposizioni del cd. decreto “Milleproroghe” (D.L.n. 228/2021).

Il decreto è entrato in vigore il 31.12.2021, mentre la legge di conversione è in vigore dallo scorso 1° marzo 2022.

Si propone, di seguito, una sintesi delle più interessati misure fiscali previste dalla novità normativa. 

Sospensione ammortamenti - Estensione al bilancio 2021

Con l’articolo 3 comma 5-quinquiesdecies del D.L. n. 228/2021, convertito, viene esteso all'esercizio successivo a quello in corso al 15.8.2020 (e, quindi, per i soggetti con esercizio “solare”, ai bilanci 2021) il regime derogatorio previsto dall'articolo 60 comma 7-bis e seguenti del D.L. n. 104/2020 convertito che consente di sospendere gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali e immateriali.

Come noto, i commi da 7-bis a 7-quinquies del suddetto articolo 60 hanno consentito ai soggetti che non adottano i principi contabili internazionali di non effettuare, nell'esercizio in corso al 15 agosto 2020 (e, quindi, per i soggetti "solari", per i bilanci 2020), fino al 100% dell'ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali, mantenendo invece il loro valore di iscrizione così come risultante dall'ultimo bilancio annuale approvato. 

Tale opzione può essere esercitata anche in “deroga” all'articolo 2426, primo comma, n. 2, del codice civile, ai sensi del quale il costo delle immobilizzazioni (materiali e immateriali), la cui utilizzazione è limitata nel tempo, deve essere sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio in relazione alla relativa residua possibilità di utilizzazione. La quota di ammortamento non effettuata deve essere imputata nel conto economico relativo all'esercizio successivo e con lo stesso criterio sono differite le quote successive, allungando, quindi, il piano di ammortamento originario di un anno. Pertanto, anche a seguito della proroga in esame, restano ferme le modalità applicative della norma derogatoria. Continuano ad essere previsti l'obbligo di destinare ad una “riserva indisponibile” utili di ammontare corrispondente alla quota di ammortamento non effettuata. In caso di utili di esercizio di importo inferiore a quello della suddetta quota di ammortamento, la riserva è integrata utilizzando riserve di utili o altre riserve patrimoniali disponibili; in mancanza, la riserva è integrata, per la differenza, accantonando gli utili degli esercizi successivi. Restano fermi, poi, gli specifici obblighi di informativa in Nota integrativa. Il comma 7-quater, infatti, prevede che la Nota Integrativa dia conto delle ragioni della deroga nonché dell'iscrizione ed importo della corrispondente riserva indisponibile, indicandone l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico dell'esercizio.

Sul piano fiscale, la deduzione della quota equivalente all'ammortamento è ammessa alle stesse condizioni e con gli stessi limiti previsti dagli articoli 102, 102-bis e 103 del Tuir, a prescindere dall'imputazione al conto economico. La deduzione è, altresì, ammessa ai fini IRAP per la determinazione della relativa base imponibile (valore della produzione netta di cui agli articoli 5, 5-bis, 6 e 7 DLgs. n. 446/1997) alle stesse condizioni e con gli stessi limiti previsti dai citati articoli, a prescindere dall'imputazione al conto economico.

Ambito di applicazione

La proroga in esame segue quella prevista dalla Legge di bilancio 2022 (articolo 1, co. 711 della L. n. 234/2021) la quale, essendo limitata ai soli soggetti che, nell'esercizio 2020, "non hanno effettuato il 100 per cento dell'ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali", aveva sollevato dubbi interpretativi. Con il decreto Milleproroghe, invece, non vi sono limitazioni soggettive e, quindi, l’adozione del regime è possibile, nel 2021, da parte di tutti i soggetti che se ne sono avvalsi nel 2020, a prescindere dal fatto che la sospensione sia stata totale/parziale e che abbia interessato tutte o solo alcune immobilizzazioni.

Sospensione ammortamenti -  sintesi

Ammortamenti sospesi

Anche per l’esercizio “successivo” a quello in corso al 15.08.2020 permane la facoltà di ridurre, ovvero azzerare, le quote di ammortamento delle immobilizzazioni materiali e immateriali. Quindi, per i bilanci 2021 (così come per quelli 2020), la società può scegliere la misura dell'ammortamento da imputare a conto economico, attestandosi ad un livello inferiore al 100% (cd. "sospensione parziale"). Anche per il bilancio 2021 restano applicabili le indicazioni fornite dall’ OIC 9. Fiscalmente, si conserva la facoltà di dedurre fiscalmente le quote non imputate a conto economico.

Soggetti interessati

Applicano la norma i soggetti in regime di contabilità ordinaria che adottano i principi contabili nazionali; non dovrebbe rilevare il fatto che si depositi il bilancio al Registro delle imprese, con ciò includendo nel perimetro soggettivo anche le società di persone e le ditte individuali. Nella versione definitiva del decreto è stata eliminata qualsiasi  discriminazione in relazione al comportamento assunto nel 2020, rendendo la facoltà assolutamente “libera”.

Nota integrativa

I soggetti hanno l’onere di giustificare il proprio comportamento nella nota integrativa dando conto di motivazioni coerenti con la scelta effettuata. Si può anche semplicemente affermare che non si sono stanziati gli ammortamenti per non chiudere il bilancio in perdita. E’, altresì, ammissibile giustificare una riduzione della quota in relazione alla minore intensità di utilizzo, dovuta agli effetti della pandemia.

 

Assemblee societarie - approvazione bilancio 2021

Ancora una proroga per lo svolgimento delle assemblee di società ed enti “a distanza”. Per effetto del decreto cd. “Milleproroghe” convertito, infatti, il legislatore è andato nuovamente a modificare il termine previsto dall’articolo 106, comma 7 del D.L. 18/2020 facendo slittare “in avanti” il termine del 31 dicembre 2021 fissato dall’articolo 6 del D.L. 105/2021. Attenzione, però, che la nuova proroga non impatta sui termini di approvazione dei bilanci 2021 che, quindi, dovranno essere approvati nei termini ordinari (120 giorni), salvo ricorrano le condizioni per il rinvio ai 180 giorni. La norma dell’articolo 106, comma 1 del “Cura Italia” continua a disporre quanto segue: “in deroga a quanto previsto dagli articoli 2364, secondo comma, e 2478-bis, del codice civile o alle diverse disposizioni statutarie, l’assemblea ordinaria è convocata per l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020 entro centottanta giorni dalla chiusura dell’esercizio”.

Pertanto, non facendo alcun cenno all’approvazione dei bilanci targati 2021 appare chiaro che, almeno per il momento, si potrà procedere all’approvazione nel maggior termine di 180 giorni solo in presenza delle consuete condizioni di cui agli articoli 2364 comma 2 e 2478-bis del codice civile. Stando, quindi, alle disposizioni previste dalla proroga, fino al prossimo 31 luglio (facendo attenzione che detta data si riferisce al momento in cui l'assemblea è “tenuta” e non a quello in cui la stessa è convocata) per le assemblee ordinarie e straordinarie delle società per azioni, società in accomandita per azioni, delle società a responsabilità limitata, società cooperative e mutue assicuratrici, anche in deroga alle disposizioni statutarie, sarà possibile per i soci:

  • esprimere il voto in via elettronica o per corrispondenza;
  • intervenire all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione.

Inoltre, le predette società possono prevedere che l'assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio. Con particolare riguardo alle s.r.l. è consentito ai soci l’espressione del voto mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto, anche qui eventualmente in deroga alle disposizioni statutarie. La norma incentiva, poi, il ricorso alle deleghe di voto per l'esercizio dei relativi diritti nell'assemblea delle Spa quotate. Per queste ultime, qualora si ipotizzi la partecipazione in assemblea per il tramite di un rappresentante designato (articolo 135-undecies del TUF), sussiste la necessità che tutte le proposte di deliberazione siano pubblicate prima dell’assemblea.

Assemblee “a distanza” entro il 31 luglio 2022 anche per le associazioni e le fondazioni appartenenti o meno al comparto del Terzo settore (APS, ODV e Onlus). In tal caso il richiamo è alle disposizioni di cui all’articolo 106, comma 8-bis del D.L. 18/2020 convertito. Con il nuovo termine, quindi, le associazioni e le fondazioni potranno svolgere le riunioni degli organi sociali in videoconferenza anche nel caso in cui tali modalità non siano espressamente previste negli statuti e nei regolamenti delle stesse organizzazioni.

Per gli enti dotati della qualifica di Onlus, in assenza di deroghe, resta l’obbligo di redigere il bilancio entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio (art. 20 bis DPR 600/73).

Da ultimo occorre evidenziare che, nonostante manchi una espressa indicazione normativa, si ritiene che l’utilizzo delle modalità “a distanza” sia possibile anche per le adunanze degli organi di amministrazione (Cda e consigli di gestione) e di controllo (collegi sindacali, ecc..). Sul punto, nell’ambito della norma di comportamento del CNDCEC (al punto 2.1) viene evidenziato che, ai sensi dell’articolo 2404 del codice civile, non appare necessario indicare il luogo in cui fisicamente il collegio si riunisce; potrebbe essere, quindi, sufficiente indicare nel verbale che la riunione si è integralmente svolta fra i componenti del collegio in audio-video conferenza, evidenziando che ai vari membri del collegio è stata consentita una completa e contestuale informativa e la possibilità di uno scambio documentale. 

Certificazioni Uniche 2015-2017 - Tardiva o errata trasmissione

Si introduce una “sanatoria” per le certificazioni uniche errate o inviate tardivamente in relazione ai periodi d'imposta dal 2015 al 2017.Con la novella norma, in particolare, si inserisce il comma 6-quinquies.1 nel corpo del regolamento di cui al D.P.R. n. 322/1998. Viene così stabilito che, nei casi di tardiva o errata trasmissione delle certificazioni uniche relative a somme e valori corrisposti per i periodi d'imposta dal 2015 al 2017 non si fa luogo all'applicazione della sanzione di cui al comma 6-quinquies (100 euro con un massimo di euro 50.000 per sostituto d'imposta), se la trasmissione della corretta certificazione è effettuata entro il 31 dicembre del secondo anno successivo al termine ordinario di invio  (16 marzo dell'anno successivo alla corresponsione delle somme e valori). Pertanto, per le CU 2018 (relative al periodo d'imposta 2017), le sanzioni non sono applicabili se le corrette certificazioni sono state trasmesse entro il 31.12.2020. Nessuna sanzione, quindi, troverà applicazione se le CU corrette sono state trasmesse:

  • per il periodo d’imposta 2015, entro il 31/12/2018;
  • per il periodo d’imposta 2016, entro il 31/12/2019;
  • per il periodo d’imposta 2017, entro il 31/12/2020.

Diversamente, la sanzione è dovuta in caso di certificazioni uniche “omesse”. Sul piano sanzionatorio si ricorda che, ai sensi dell'art. 4 co. 6-quinquies del DPR 322/98, per ogni certificazione unica omessa, tardiva o errata si applica la sanzione di 100 euro, con un massimo di euro 50.000 per sostituto di imposta. Nei casi di errata trasmissione dei dati, la sanzione non si applica se la trasmissione della corretta certificazione è effettuata entro i 5 giorni successivi alla scadenza prevista. Se la certificazione è correttamente trasmessa entro 60 giorni dalla scadenza, la sanzione è ridotta a un terzo, con un massimo di 20.000 euro.

Termini agevolazioni “prima casa”

Prorogata al 31 marzo 2022 – mediante modifica dell’articolo 24 del D.L.23/2020 - la sospensione dei termini che condizionano l’applicazione delle agevolazioni “prima casa”. Con l’articolo 3 comma 5-septies, infatti, il decreto cd. “Milleproroghe” convertito stabilisce quanto segue: “All'articolo 24 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2022»”.

Si rammenta, al riguardo, che l’articolo 24 del D.L. n. 23/2020 convertito aveva “sospeso” dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2021 i termini previsti dalla norma in materia di agevolazioni per l’acquisto della “prima casa” che condizionano l'applicazione dell'imposta di registro agevolata (2 per cento) agli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di case di abitazione non di lusso nonché il termine per il riconoscimento del credito d'imposta per il riacquisto della prima casa.  

Per effetto della modifica, di fatto, la sospensione arriva fino al 31 marzo 2022. Conseguentemente, i termini previsti dalla nota II-bis all'articolo 1 della Tariffa parte prima, allegata al DPR 131/1986 (TUR) nonché il termine previsto ai fini del riconoscimento del credito d'imposta per il riacquisto della prima casa, sono sospesi nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 marzo 2022 e occorrerà riprenderne il computo a partire dal 1° aprile 2022. Si ricorda che la suddetta “nota II-bis” prevede, al comma 1, che, ai fini dell'applicazione dell'aliquota del 2% agli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di case di abitazione non di lusso e agli atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione relativi alle stesse, debbano ricorrere le seguenti condizioni:

  • che l'immobile sia ubicato nel territorio del comune in cui l'acquirente ha o stabilisca entro 18 mesi dall'acquisto la propria residenza o, se diverso, in quello in cui l'acquirente svolge la propria attività ovvero, se trasferito all'estero per ragioni di lavoro, in quello in cui ha sede o esercita l'attività il soggetto da cui dipende ovvero, nel caso in cui l'acquirente sia cittadino italiano emigrato all'estero, che l'immobile sia acquistato come prima casa sul territorio italiano;
  • che nell'atto di acquisto l'acquirente dichiari di non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui è situato l'immobile da acquistare;
  • che nell'atto di acquisto l'acquirente dichiari di non essere titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione legale su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge usufruendo di una serie di agevolazioni elencate dalla nota in esame.

L'articolo 7 della L. n. 448/1998 stabilisce inoltre che, ai contribuenti che provvedono ad acquisire, a qualsiasi titolo, entro un anno dall'alienazione dell'immobile per il quale si è fruito dell'aliquota agevolata prevista ai fini dell'imposta di registro e dell'Iva per la prima casa, un'altra casa di abitazione non di lusso, in presenza delle condizioni di cui alla citata nota II-bis all'articolo 1 della Tariffa, parte prima, allegata al TUR è attribuito un credito d'imposta fino a concorrenza dell'imposta di registro/Iva corrisposta in relazione al precedente acquisto agevolato. L'ammontare del credito non può essere superiore, in ogni caso, all'imposta di registro o all'Iva dovuta per l'acquisto agevolato della nuova casa di abitazione non di lusso.

Così, ai contribuenti cui spetta il credito d’imposta (pari all’imposta pagata per il vecchio acquisto, nei limiti dell’imposta del nuovo acquisto) se al 23.02.2020 era in corso il periodo utile al “riacquisto” dell’immobile, questo riprenderà a partire da aprile 2022; allo stesso modo, se l’atto di vendita del vecchio immobile viene stipulato nel periodo 23.02.2020 – 31.03.2022, i termini per il riacquisto decorrono dal 1° aprile.

Note di variazione Iva

Tempi “certi” per le novità in materia di note di variazione Iva in caso di assoggettamento del debitore ad una procedura concorsuale. Con l’articolo 18 del D.L. n. 73/2021 (cd. “Decreto Sostegni-bis”), infatti, l’articolo 26 del DPR 633/1972 è stato modificato o meglio, “aggiornato” ai principi comunitari. In particolare, è stata prevista la possibilità per il cedente/prestatore di portare in detrazione l'imposta e di emettere nota di variazione - anche in caso di mancato pagamento del corrispettivo, in tutto o in parte, da parte del cessionario/committente - già a partire dalla data di assoggettamento del debitore alla procedura concorsuale, in luogo di dover attendere l’infruttuoso esperimento della stessa procedura.

In merito alla decorrenza viene ora stabilito che le suddette norme si applicano alle procedure concorsuali avviate dal 26 maggio 2021 “compreso” (in luogo delle procedure avviate “successivamente” al 26.05.2021). In tal modo, rispetto alla versione originaria della norma, la decorrenza della disciplina viene “anticipata”.

Dilazioni dei ruoli - Proroga

Importanti novità anche in materia di rateizzazione dei ruoli. Con l’articolo 2-ter del D.L. 228/2021 convertito, infatti, viene stabilito che i contribuenti con piani di rateizzazione “decaduti” prima della sospensione dell’attività di riscossione conseguente all’emergenza da Covid-19 (ossia l’8 marzo 2020 ovvero il 21 febbraio 2020 per i soli contribuenti che, alla medesima data, avevano la residenza, la sede legale o la sede operativa nei comuni della cosiddetta “zona rossa”), possono presentare una “nuova” richiesta di dilazione per le somme ancora dovute entro il 30 aprile 2022, senza necessità di saldare le rate scadute del precedente piano.  Come noto, l'articolo 13-decies comma 5 del D.L. n.137/2020, aveva riaperto i termini per la rateazione del pagamento dei carichi contenuti nei piani di dilazione per i quali, prima dell’8 marzo 2020 o del 21 febbraio 2020, era intervenuta la decadenza dal beneficio; in particolare, era consentito di dilazionare nuovamente i carichi, dietro presentazione della relativa richiesta entro il termine del 31 dicembre 2021.

Per effetto delle modifiche operate si “posticipa“ nuovamente il termine per la rateazione dei carichi contenuti nei piani per i quali, prima dell’8 marzo 2020 o del 21 febbraio 2020, è intervenuta la decadenza dal beneficio, consentendo di presentare la richiesta di dilazione dal 1° gennaio 2022 al 30 aprile 2022.

Va detto che per le domande presentate dall'1.1.2022 al 30.4.2022, la decadenza dai piani viene determinata nel caso di mancato pagamento di 5 rate anche non consecutive (art. 19 del DPR n. 602/1973).

Si dispone inoltre che, per le richieste di dilazione presentate entro il 30 aprile 2022, restano definitivamente acquisite le somme eventualmente già versate, anche a seguito di una rinnovata dilazione con saldo delle rate scadute ai sensi dell’articolo 19, comma 3, lettera c) del D.P.R. n. 602/1973. Quest’ultima disposizione prevede che il carico possa essere nuovamente rateizzato se, all'atto della presentazione della richiesta, le rate scadute alla stessa data sono integralmente saldate. In tal caso, il nuovo piano di dilazione può essere ripartito nel numero massimo di rate non ancora scadute alla medesima data.

Ulteriori novità - Sintesi

Bonus  beni strumentali - Proroga

 

 

 

 

Con l’articolo 3-quater del D.L. 228/2021, convertito, si “estende” la portata della disciplina relativa al credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi disciplinato dalla Legge di bilancio 2021. Nello specifico, slitta al 31 dicembre 2022 (in luogo del 30.06.2022) il termine "lungo" entro cui effettuare gli investimenti prenotati (ordine accettato dal venditore e pagamento acconto minimo 20%) entro il 31.12.2021. La novità consiste, quindi, nell’allungamento del termine di consegna dei beni “prenotati”, ciò per far fronte alle difficoltà di approvvigionamento dei materiali riscontrate sui mercati. Alla luce delle modifiche previste la proroga in esame riguarda, in particolare, gli investimenti in:

  • beni strumentali materiali "ordinari" di cui all'art. 1 co. 1054 della L. 178/2020, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 2 milioni di euro;
  • beni strumentali immateriali "ordinari" di cui all'art. 1 co. 1054 della L. 178/2020, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milioni di euro;

Per queste due casistiche, si ricorda, che il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 10%, elevato al 15% per gli investimenti in strumenti e dispositivi tecnologici destinati alla realizzazione di forme di lavoro agile;

  • beni materiali "4.0" di cui all'art. 1 co. 1056 della L. 178/2020. Per questi il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 50% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni, 30% per la quota di investimenti tra 2,5 e 10 milioni, 10% per la quota di investimenti tra 10 e 20 milioni.

Limiti contante

Ancora una modifica per il regime di utilizzo del contante. Con l’articolo 3, comma 6-septies del D.L. 228/2021, convertito, si interviene nuovamente sull'articolo 49 comma 3-bis del DLgs. 231/2007 stabilendo che, dal 1° gennaio 2022, il limite per i pagamenti in contante e, più in generale, per i trasferimenti a qualsiasi titolo tra soggetti diversi di denaro contante, non deve più sottostare alla soglia di 1.000 euro (o meglio 999,99 euro) ma a quella di 2.000 euro (o meglio 1.999,99 euro). Quindi, per l’anno 2022 il divieto al trasferimento del contante fra soggetti diversi ritorni ad essere previsto nella misura di 2.000 euro fino al 31 dicembre 2022, per ridursi a 1.000 euro a decorrere dal 1° gennaio 2023. Va detto che tale novità è, al momento, priva di coordinamento con le indicazioni in ordine ai minimi edittali.

 

Detrazione spese visti e asseverazioni

Con l’articolo 3-sexies del D.L. 228/2021, convertito, il legislatore dispone che, per tutti gli interventi edilizi “diversi” dal superbonus 110%, è possibile portare in detrazione anche le spese sostenute dal 12 novembre al 31 dicembre 2021 per il visto di conformità e l'asseverazione di congruità.

La Legge di bilancio 2022, lo si ricorda, ha previsto, a decorrere dal 0.1.01.2022, che l’obbligo del visto di conformità e dell’attestazione della congruità delle spese non si applica ai bonus “diversi” dal superbonus 110% per le opere già classificate come attività di “edilizia libera” e agli interventi di importo complessivo non superiore a 10.000 euro, eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni dell'edificio, fatta eccezione per gli interventi del cd. bonus facciate.

 

Sterilizzazione  perdite

Con l’articolo 3 comma 1-ter del D.L. 228/2021, convertito, si estende alle perdite emerse nell’esercizio in corso al 31 dicembre 2021 la disciplina di “sterilizzazione” prevista in origine dal D.L. n. 23/2020. In sostanza, anche per le perdite emerse nell’esercizio in corso al 31 dicembre 2021, non si applicano alcuni obblighi previsti dal codice civile. In particolare, evocando gli articoli 2446 e 2447, per le società per azioni, e 2482-bis e ter per le società a responsabilità limitata, in caso di perdite superiori al terzo del capitale (che non riducano il capitale sociale al di sotto del   minimo   legale) che non siano “assorbite” entro l’esercizio successivo, non scatta l’obbligo, per l’assemblea, di ridurre il capitale di pari importo. Analogamente, in caso di perdite superiori al terzo del capitale, che lo riducano al di sotto del minimo legale, non scatta   l’obbligo di convocare l’assemblea per l’assunzione degli opportuni provvedimenti. Così, fermo restando il dovere degli amministratori di informare i soci, l’assemblea   convocata, in alternativa all’immediata riduzione del capitale e al contemporaneo aumento del medesimo a una cifra non inferiore al minimo legale, potrà deliberare di rinviare tali decisioni alla chiusura del quinto esercizio successivo. L’assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve procedere alle deliberazioni prescritte dal codice civile, cioè la riduzione del capitale e, se del caso, l’aumento al di sopra del minimo. Per coordinare la previsione di tale periodo di moratoria con ulteriori previsioni codicistiche si prevede che fino alla data di tale assemblea non operi la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale.

Le perdite emerse devono essere distintamente indicate nella nota integrativa con specificazione, in appositi prospetti, della loro origine nonché delle movimentazioni intervenute nell'esercizio.  Per effetto della norma in esame, la disapplicazione dei predetti obblighi si estende anche alle perdite emerse nell’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2021.

Credito d'imposta cuochi professionisti - Proroga

Con l’articolo 18-quater del D.L. 228/2021, convertito, viene prorogato al 31 dicembre 2022 il termine per avvalersi dell’agevolazione fiscale prevista a favore dei cuochi professionisti per l'acquisto di beni strumentali durevoli e per la partecipazione a corsi di aggiornamento professionale. Si tratta, lo si ricorda, del beneficio introdotto dalla legge di bilancio 2021 (L. 178/2020) che attribuisce ai cuochi  professionisti presso alberghi e ristoranti (sia come lavoratori dipendenti che come lavoratori autonomi con partita Iva, anche nei casi in cui non siano in  possesso del codice ATECO 5.2.2.1.0, ovvero corrispondente all’attività di cuochi in alberghi e ristoranti) un credito d’imposta fino al 40% delle spese sostenute (tra il 1° gennaio e il 30 giugno  2021) per l'acquisto di beni strumentali durevoli e per la partecipazione a corsi di aggiornamento professionale, strettamente  funzionali all'esercizio dell'attività. L’agevolazione spetta fino ad un massimo di 6.000 euro e nel limite complessivo di 1 milione di euro per ciascuna delle annualità 2021-2023. Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione, è escluso da IRPEF e IRAP, non concorre alla determinazione del rapporto di deducibilità (di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR) e spetta nel quadro del Temporary Framework sugli aiuti di Stato nel corso dell’emergenza economico-sanitaria. Per effetto della nuova disposizione, quindi, detto credito d’imposta viene esteso fino al 31.12.2022.

Bonus psicologo

L’articolo 1-quater del D.L. 228/2021,4 convertito, riconosce l’erogazione - da parte delle regioni e delle province autonome - di un contributo diretto a sostenere le spese riguardanti sessioni di psicoterapia fruibili presso specialisti privati regolarmente iscritti nell’elenco degli psicoterapeuti nell’ambito dell’albo degli psicologi. Il contributo ha un importo massimo di 600 euro a persona ed è parametrato alle diverse fasce ISEE. Sono escluse dalla platea dei potenziali beneficiari le persone fisiche con ISEE superiore a 50.000 euro.

Le modalità di presentazione della domanda per accedere al contributo, l’entità dello stesso e i requisiti, anche reddituali, per la sua assegnazione, sono stabiliti con un apposito decreto interministeriale (Salute/MEF) da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni.

Sanatoria degli omessi versamenti IRAP

Con l’articolo 20-bis del D.L. 228/2021, convertito, si posticipa al 30 giugno 2022 il termine per il versamento, senza sanzioni e interessi, dell’IRAP non versata e sospesa ai sensi dell'articolo 24 del D.L. 34/2020 in caso di errata applicazione delle disposizioni relative alla determinazione dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione UE sul “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID19”.

  

Quadro Normativo

- D.L. N. 228/2021 CONVERTITO IN LEGGE N. 15/2022 

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