Dal “decreto Natale” restrizioni e nuovo contributo alla ristorazione
Pubblicato il 24 dicembre 2020
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Con la pubblicazione in gazzetta ufficiale del decreto-legge cd. “Natale” (entrato in vigore lo scorso 19 dicembre 2020) viene messo in campo un nuovo contributo a fondo perduto agganciato a coloro che hanno già fruito del beneficio di cui al decreto “Rilancio”. Il beneficio, infatti, spetta esclusivamente ai soggetti che hanno già fruito del contributo a fondo perduto di cui all'articolo 25 del D.L. n.34/2020 convertito e che non hanno provveduto alla restituzione del predetto ristoro. L’intento del Governo con dette misure è quello di "ristorare" le imprese del settore della ristorazione che sono state particolarmente colpite dalle nuove restrizioni previste per il periodo delle festività natalizie (dal 24 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021). Questa volta, rispetto al passato, le nuove misure "anti-covid" sono state accompagnate dall’immediata presenza di norme sui ristori.
Prima di entrate nel merito delle disposizioni riguardanti il nuovo contributo, si segnalano le misure riguardanti la mobilità delle persone previste dall’articolo 1 del D.L. n.172/2020, che si innestano nelle numerose altre norme già previste per contrastare la diffusione del virus.
Le nuove misure per le festività
Al fine di dare un quadro di sintesi delle disposizioni concernenti la mobilità delle persone nell’ambito del territorio nazionale si fa presente che il primo comma dell’articolo 1 del D.L. n.172/2020 stabilisce che: “Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, nei giorni festivi e prefestivi compresi tra il 24 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021 sull'intero territorio nazionale si applicano le misure di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020”.
Vengono, quindi, richiamate le seguenti disposizioni:
Articolo 1, co. 2 del D.L. n. 158/2020 |
Dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 è vietato, nell'ambito del territorio nazionale, ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni o province autonome, e nelle giornate del 25 e del 26 dicembre 2020 e del 1° gennaio 2021 è vietato altresì ogni spostamento tra comuni, salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. E' comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, con esclusione degli spostamenti verso le seconde case ubicate in altra Regione o Provincia autonoma e, nelle giornate del 25 e 26 dicembre 2020 e del 1° gennaio 2021, anche ubicate in altro Comune, ai quali si applicano i predetti divieti. |
Articolo 3 del DPCM 3.12.2020 |
Dal 3 dicembre e fino al 15 gennaio 2021 sono state previste misure “differenziate” per le Regioni e le provincie Autonome in relazione al colore (giallo, arancione, rosso) assunto dalle stesse ed agganciato all’evolversi della situazione epidemiologica. |
Quindi, fatte salve le disposizioni del DL n.158/2020 in materia di spostamenti all’interno del territorio nazionale nel periodo compreso tra il 21.12.2020 e il 6.01.2021, il nuovo decreto legge prevede che:
- nei giorni festivi e prefestivi compresi tra il 24 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021, sull’intero territorio nazionale, si applicano le misure previste dal DPCM 3 dicembre 2020 per le cosiddette “zone rosse”, cioè le aree caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto;
- nei giorni 28, 29, 30 dicembre 2020 e 4 gennaio 2021, sull’intero territorio nazionale, si applicano le misure previste per la zona cd. “arancione” (di cui all'articolo 2 del DPCM 3.12.2020); negli stessi giorni sono consentiti gli spostamenti tra comuni diversi: in particolare, sono consentiti gli spostamenti dai Comuni con popolazione massima di 5.000 abitanti verso località distanti non più di 30 chilometri, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia;
- oltre agli spostamenti già consentiti, nel periodo compreso tra il 24 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021, tra le ore 5.00 e le ore 22.00, è consentito, una sola volta al giorno, spostarsi, in un massimo di due persone, verso una sola abitazione privata della propria Regione. Alla persona o alle due persone che si spostano potranno accompagnarsi i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali si eserciti la potestà genitoriale) e le persone disabili o non autosufficienti che con queste persone convivono.
Così, con la reintroduzione - su tutto il territorio nazionale - della zona “rossa” (nei giorni 24,25, 26, 27 e 31 dicembre 2020, nonché 1, 2, 3, 5 e 6 gennaio 2021) nonché della zona “arancioni” (nei giorni 28, 29, 30 dicembre 2020 e 4 gennaio 2021) per le festività natalizie, scattano inesorabili anche le chiusure già note per numerose imprese: dalla ristorazione, al commercio al dettaglio ai servizi alla persona; restano fuori da tali restrizioni le sole attività che sono state definite “essenziali”.
Il contributo a fondo perduto
La norma del nuovo contributo a fondo perduto la si ritrova nell’articolo 2 del D.L. n.172/2020 che ripercorre - almeno in parte - alcune delle direttrici già previste negli altri decreti ristori. Il contributo è riconosciuto in via "automatica" e, quindi, non sarà necessario presentare alcuna apposita istanza. In base alla norma in esame il contributo è riconosciuto – nel limite massimo di 455 milioni di euro per l’anno 2020 e di 190 milioni di euro per l’anno 2021 – alle imprese operanti nel settore della ristorazione al fine di “ristorare” tali attività dai danni economici conseguenti le nuove restrizioni previste per contenere la diffusione dell’epidemia.
Requisiti soggettivi e oggettivi
Sul piano soggettivo, la platea dei beneficiari del nuovo contributo a fondo perduto è circoscritta agli operatori del settore della ristorazione. In particolare, al fine di beneficiare della nuova misura occorrerà:
- essere in possesso, alla data del 19 dicembre 2020 (data di entrata in vigore del decreto legge), di una partita Iva “attiva” (articolo 35 del DPR 633/1972);
- dichiarare di svolgere come attività “prevalente” una di quelle riferite ai codici Ateco riportati nell’Allegato 1 al D.L. n.172/2020 in esame (si riporta di seguito l’elencazione); è chiaro che l’esercizio di una delle suddette attività in via “non prevalente” comporta l’impossibilità di accedere al beneficio. Sul punto, restano aperti anche diversi dubbi: ad esempio, come comportarsi nel caso in cui, nel corso del 2020 (per effetto dell’emergenza sanitaria), l’attività prevalente sia cambiata oppure non sia più quella che risulta dichiarata nei modello AA7/AA9. Sul punto si attendono chiarimenti operativi.
Si riportano, di seguito, le attività economiche interessate dalla nuova misura (Allegato 1):
Codice ATECO |
561011 – Ristorazione con somministrazione |
561012 – Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole |
561020 – Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto |
561030 – Gelaterie e pasticcerie |
561041 – Gelaterie e pasticcerie ambulanti |
561042 – Ristorazione ambulante |
561050 – Ristorazione su treni e navi |
562100 – Catering per eventi, banqueting |
562910 – Mense |
562920 – Catering continuativo su base contrattuale |
563000 – Bar e altri esercizi simili senza cucina |
Da questa elencazione, però, restano fuori numerosi esercizi commerciali (ad esempio i commercianti al dettaglio) che comunque restano obbligati alla chiusura nel periodo di applicazione della cd. “zona rossa”.
Si auspica che in sede di conversione si tenga conto anche delle difficoltà affrontante di tali soggetti.
Sul piano operativo, il contributo a fondo perduto spetta “esclusivamente” ai soggetti che:
- hanno già beneficiato del contributo a fondo perduto di cui all’articolo 25 del D.L. n.34/2020 convertito;
- non hanno provveduto alla restituzione del predetto ristoro.
In tal caso, il beneficio è corrisposto dall’Agenzia delle Entrate mediante accreditamento “diretto” sul conto corrente bancario o postale sul quale è stato erogato il precedente contributo. Ciò in quanto, i dati per la determinazione del beneficio sono già a disposizione dell’Amministrazione Finanziaria: questa, in base alla precedente istanza, selezionerà i contribuenti che esercitano in via prevalente una delle attività di cui all’allegato 1 e riliquiderà l’importo previsto (100%) nella precedente edizione del contributo. Infatti, a norma dell’articolo 2, comma 4 del decreto legge l’ammontare del contributo “è pari al contributo già erogato ai sensi dell’articolo 25 del decreto-legge n. 34 del 2020”.
I contribuenti interessati, quindi, non dovranno fare altro che attendere l’accredito della somma spettante sull’Iban comunicato con la precedente istanza in quanto la procedura è automatica. Al momento non è chiaro come procedere nel caso in cui il contribuente abbia “cambiato” Iban così come nel caso in cui la vecchia istanza sia ancora “in lavorazione” oppure sia stata proposta una istanza di revisione.
In ogni caso, l’importo del contributo non può essere superiore a 150.000 euro.
Inoltre, il contributo non spetta ai soggetti che hanno attivato la partita Iva a partire dal 1° dicembre 2020. Questa affermazione – prevista nell’ambito dell’articolo 2, comma 1 del D.L. in esame – appare “disallineata” con il riconoscimento del beneficio ai soli soggetti che hanno già beneficiato del contributo di cui al decreto Rilancio; ciò in quanto, come riportato nelle istruzioni all’istanza: “Il contributo non spetta se il richiedente ha una partita IVA con data di inizio attività successiva al 30 aprile 2020, poiché la norma (art. 25 del decreto legge n. 34 del 2020) stabilisce che il contributo è finalizzato a “… sostenere i soggetti colpiti dall’emergenza epidemiologica “Covid-19” ”, salvo per il caso dell’erede che ha aperto una partita IVA per proseguire l’attività del de cuius (soggetto persona fisica) titolare di partita IVA prima di tale data”.
Così, paradossalmente, se un contribuente ha aperto la partita Iva il 20 maggio non ha potuto beneficiare del contributo di cui al decreto cd. “Rilancio” e, ulteriore beffa, non potrà beneficiare nemmeno di quest’ultimo contributo. Si auspica, quindi, che in sede di conversione il legislatore ritorni sui suoi passi e faccia chiarezza.
In ogni caso, l’aggancio del nuovo beneficio al contributo a fondo perduto previsto dal decreto “Rilancio”, permette di prendere le distanze dai diversi decreti ristori che si sono succeduti negli ultimi mesi, lasciando però per strada numerose incertezze normative ed operative. Infatti, con i precedenti decreto Ristori il contributo a fondo perduto è stato erogato (in misura percentuale - dal 100% al 400% - dell’importo risultante dall’applicazione dei criteri dell’articolo 25 del decreto cd. “Rilancio”), secondo due diverse modalità operative: a) ai soggetti che hanno già beneficiato del contributo di cui all’articolo 25 del D.L. n.34/2020, mediante accreditamento “diretto” sul conto corrente bancario o postale; b) ai soggetti che non hanno ottenuto il contributo ex decreto “Rilancio” (per volontà o perché non vi rientrano, ad esempio, per effetto della soglia di ricavi di 5 milioni di euro), previa presentazione di apposita istanza entro il 15 gennaio 2021.
Così, rispetto al passato, con la nuova disposizione restano fuori dal contributo:
- sia coloro che – pur avendone diritto – non hanno presentato nei tempi previsti l’istanza;
- sia coloro che “oggettivamente” non potevano presentare istanza (ossia, i soggetti con ricavi superiori alla soglia di ricavi di 5 milioni di euro e quelli che hanno aperto la partita Iva dopo il 30.04.2020).
Ancora, la norma del nuovo D.L. n.172/2020 non fa cenno ai soggetti con domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti da eventi calamitosi.
Si ricorda, al riguardo, che il comma 4 dell’articolo 25 del D.L.n.34/2020 stabilisce espressamente che: “Il.. contributo spetta anche in assenza dei requisiti di cui al presente comma ai soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019 nonché ai soggetti che, a far data dall’insorgenza dell’evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19.”
Resta, così, in piedi la possibilità – per i soggetti che rispettano i suddetti requisiti e che hanno già beneficiato del contributo di cui al decreto “Rilancio”, seppur in assenza del test sul fatturato in quanto ubicati in comune calamitato - di poter accedere al contributo in esame (mentre per questi soggetti era escluso – o comunque fortemente dubbio – l’accesso al contributo a fondo perduto previsto dal decreto “Ristori”).
Ulteriori indicazioni normative
La norma richiama alcune disposizioni previste dalla precedente disciplina, ossia afferma che: “Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 25, commi da 7 a 14, del decreto-legge n. 34 del 2020”. Tuttavia, nel presupposto che il contributo sia riconosciuto in via “automatica”, senza quindi la presentazione di una apposita istanza, si ritiene non trovino applicazione quelle disposizioni (di cui ai commi da 8 a 10) strettamente legate alla modalità di compilazione ed invio della domanda.
Resta fermo, invece, quanto disposto dal comma 7 dell’articolo 25 del DL 34/2020, ossia che il contributo a fondo perduto è escluso da tassazione sia per quanto riguarda le imposte sui redditi che per l’Irap e non incide sul calcolo del rapporto per la deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi di reddito, compresi gli interessi passivi di cui all’articolo 109, comma 5 del Tuir.
Con il richiamo, poi, al contenuto dei commi 12,13,14 dell'articolo 25 del D.L. n. 34/2020 vengono confermati i poteri di controllo da parte dell’Agenzia delle Entrate; in particolare:
- qualora dai controlli emerga che il contributo sia in tutto o in parte non spettante - anche a seguito del mancato superamento della verifica antimafia - l’Agenzia procede alle attività di recupero del contributo, irrogando la sanzione prevista dall’articolo 13, comma 5, del Dlgs. n. 471/1997 (nella misura minima del 100% e massima del 200%) e applicando gli interessi dovuti ai sensi dell'articolo 20 del DPR 602/1973.
- qualora successivamente all'erogazione del contributo, l'attività d'impresa o di lavoro autonomo cessi o le società e gli altri enti percettori cessino l'attività, il soggetto firmatario dell'istanza inviata in via telematica all'Agenzia delle entrate è tenuto a conservare tutti gli elementi giustificativi del contributo spettante e a esibirli a richiesta agli organi istruttori dell'amministrazione finanziaria. In questi casi, l'eventuale atto di recupero è emanato nei confronti del soggetto firmatario dell'istanza.
- la percezione del contributo in tutto o in parte non spettante comporta l’applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 316-ter del codice penale.
Aiuti di stato
La norma (all’articolo 2, comma 6 del D.L. in esame), infine, evidenzia che è possibile fruire del contributo in esame nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” e successive modifiche.
Per effetto di tale disposizione, gli aiuti (intendendo come tali anche tutte le diverse agevolazioni previste) sono concessi nel limite massimo di 800.000 euro per singola impresa. Si ricorda che - come previsto dal punto 20 della Comunicazione del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final - le misure di aiuto applicate sulla base del Framework temporaneo possono essere cumulate con gli aiuti previsti dai regolamenti “de minimis”, a condizione che siano rispettate le norme previste da tali regolamenti.
Quadro Normativo |
DECRETO LEGGE N.172/2020 PUBBLICATO IN G.U. N.313 DEL 18.12.2020; CONSIGLIO DEI MINISTRI – COMUNICATO STAMPA N.85 DEL 19.12.2020; |
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