Dal decreto cd. “Ristori” un nuovo contributo a fondo perduto

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Dal decreto cd. “Ristori” un nuovo contributo a fondo perduto

Contributo a fondo perduto “Redivivo”. Con la pubblicazione in gazzetta ufficiale del decreto-legge cd. “Ristori” (entrato in vigore lo scorso 29.10.2020) viene dato nuovo smalto – con le opportune modifiche – al contributo a fondo perduto di cui all’ex articolo 25 del D.L.n.34/2020. L’intento del Governo, con detta misura, è quello di “ristorare” le imprese dei settori oggetto delle nuove restrizioni mediante un contributo a fondo perduto che segue, a grandi linee, la procedura già utilizzata dall’Agenzia delle entrate in relazione ai contributi previsti dal decreto “Rilancio”. La platea dei beneficiari rispetto al precedente intervento normativo è più ristretta in quanto riguarda solo le attività interessate dalle misure del DPCM del 24.10.2020.

Ma procediamo con ordine alla comprensione delle misure previste.

Requisiti soggettivi

Come anticipato, sul piano soggettivo, il riconoscimento di un contributo a fondo perduto è circoscritto agli operatori dei settori economici interessati dalle misure restrittive introdotte con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020 per contenere la diffusione dell'epidemia da "Covid-19".

In particolare, al fine di beneficiare della nuova misura occorrerà:

  • essere in possesso, alla data del 25 ottobre 2020, di una partita Iva “attiva” (articolo 35 del D.P.R. n.633/1972);
  • dichiarare di svolgere come attività “prevalente” una di quelle riferite ai codici Ateco riportati nell'Allegato 1 al D.L. n.137/2020 in esame (si riporta di seguito l’elencazione); è chiaro che l’esercizio di una delle suddette attività in via “non prevalente” comporta l’impossibilità di accedere al beneficio. Sul punto, restano diversi dubbi: ad esempio, come comportarsi nel caso in cui, nel corso del 2020 (per effetto dell’emergenza sanitaria), l’attività prevalente sia cambiata oppure non sia più quella che risulta dichiarata nei modello AA7/AA9. Si attendono chiarimenti operativi.   

Tuttavia, il contributo non spetta ai soggetti che hanno attivato la partita Iva a partire dal 25 ottobre 2020.

L’elencazione del citato Allegato 1, pur essendo è tassativa, può subire "modificazioni". Viene, infatti, prevista la possibilità, con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia, di individuare “ulteriori codici Ateco” riferiti a settori economici aventi diritto al contributo, rispetto a quelli riportati nell’Allegato 1, a condizione che tali settori siano stati direttamente pregiudicati dalle misure restrittive introdotte dal DPCM 24.10.2020. Tale previsione appare particolarmente significativa in quanto, con un semplice atto amministrativo, si potrebbe allargare la platea dei beneficiari del contributo pur sempre nel solco dei soggetti che risultano danneggiati dalle nuove misure restrittive.

Si riporta, di seguito, una tabella riepilogativa delle diverse categorie economiche interessate dalla misura di sostegno, come dall’Allegato 1 al D.L. n. 137/2020, e la relativa percentuale di contributo.

Codice ATECO

%

493210 - Trasporto con taxi

100%

493220 - Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente

100%

493901 - Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o sub-urbano

200%

551000 - Alberghi

150%

552010 - Villaggi turistici

150%

552020 - Ostelli della gioventù

150%

552030 - Rifugi di montagna

150%

552040 - Colonie marine e montane

150%

552051 - Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence

150%

552052 - Attività di alloggio connesse alle aziende agricole

150%

553000 - Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte

150%

559020 - Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero

150%

561011 - Ristorazione con somministrazione

200%

561012 - Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole

200%

561030 - Gelaterie e pasticcerie

150%

561041 - Gelaterie e pasticcerie ambulanti

150%

561042 - Ristorazione ambulante

200%

561050 - Ristorazione su treni e navi

200%

562100 - Catering per eventi, banqueting

200%

563000 - Bar e altri esercizi simili senza cucina

150%

591300 - Attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi

200%

591400 - Attività di proiezione cinematografica

200%

749094 - Agenzie ed agenti o procuratori per lo spettacolo e lo sport

200%

773994 - Noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed audio senza operatore, palchi, stand ed addobbi luminosi

200%

799011 - Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d'intrattenimento

200%

799019 - Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio nca

200%

799020 - Attività delle guide e degli accompagnatori turistici

200%

823000 - Organizzazione di convegni e fiere

200%

855209 - Altra formazione culturale

200%

900101 - Attività nel campo della recitazione

200%

900109 - Altre rappresentazioni artistiche

200%

900201 - Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli

200%

900209 - Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche

200%

900309 - Altre creazioni artistiche e letterarie

200%

900400 - Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche

200%

920009 - Altre attività connesse con le lotterie e le scommesse (comprende le sale bingo)

200%

931110 - Gestione di stadi

200%

931120 - Gestione di piscine

200%

931130 - Gestione di impianti sportivi polivalenti

200%

931190 - Gestione di altri impianti sportivi nca

200%

931200 - Attività di club sportivi

200%

931300 - Gestione di palestre

200%

931910 - Enti e organizzazioni sportive, promozione di eventi sportivi

200%

931999 - Altre attività sportive nca

200%

932100 - Parchi di divertimento e parchi tematici

200%

932910 - Discoteche, sale da ballo night-club e simili

400%

932930 - Sale giochi e biliardi

200%

932990 - Altre attività di intrattenimento e di divertimento nca

200%

949920 - Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di hobby

200%

949990 - Attività di altre organizzazioni associative nca

200%

960410 - Servizi di centri per il benessere fisico (esclusi gli stabilimenti termali)

200%

960420 - Stabilimenti termali

200%

960905 - Organizzazione di feste e cerimonie

200%

 

Sul piano operativo, il contributo a fondo perduto spetta a “condizione” che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. Conseguentemente, per la determinazione dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di aprile 2020 e aprile 2019 occorre far riferimento alla data di effettuazione delle operazioni di cessione dei beni e di prestazione dei servizi. 

Sul punto, richiamando i chiarimenti della circolare 15/E/2020 si osserva che, ai fini del calcolo, occorre far riferimento alle operazioni oggetto delle liquidazioni periodiche Iva dei mesi di aprile 2019 e di aprile 2020: vanno considerate le fatture con data ricadente nel mese di aprile e, in caso di fatture differite, occorrerà far riferimento alla data del DDT (cessioni di beni) o del documento equipollente (prestazioni di servizio). Nello specifico, occorre tener conto di tutte le fatture attive (al netto dell’Iva) con data di effettuazione dell’operazione compresa tra il 1° e il 30 aprile (del 2019 e 2020), comprese le fatture differite emesse nel mese di maggio e relative a operazioni effettuate nel mese di aprile. Dalle fatture emesse vanno sottratte le note di credito emesse nel mese di aprile (anche se vanno a “rettificare” operazioni effettuate in mesi precedenti), mentre concorrono all’ammontare del fatturato le operazioni connesse alle cessioni di beni ammortizzabili. 

Ulteriori chiarimenti hanno riguardato specifiche casistiche; in particolare:  

  • i commercianti al minuto e gli altri contribuenti di cui all'art.22 del DPR 633/72 devono considerare l'ammontare globale dei corrispettivi (al netto dell’Iva) delle operazioni effettuate nel mese di aprile;
  • per i commercianti al dettaglio che applicano la “ventilazione” dei corrispettivi o il regime del margine oppure nel caso delle agenzie di viaggio, poiché può risultare difficoltoso il calcolo delle fatture e dei corrispettivi al netto dell’Iva, l’importo può essere riportato al “lordo” dell’Iva, ricordandosi di applicare la stessa regola sia con riferimento al 2019 che al 2020;
  • per i soggetti che svolgono operazioni non rilevanti ai fini IVA, come ad esempio le cessioni di tabacchi, giornali e riviste, all’ammontare delle operazioni fatturate e dei corrispettivi rilevanti ai fini IVA vanno sommati gli aggi relativi alle operazioni effettuate non rilevanti ai fini IVA.

In generale, gli importi del fatturato e corrispettivi di aprile 2019 e di aprile 2020 devono essere calcolati utilizzando un criterio “omogeneo”, applicato nel medesimo modo per entrambi i mesi. Confermato, poi, che il contributo a fondo perduto spetta - a prescindere dal calo di fatturato – anche ai soggetti riportati nell'Allegato 1 che hanno attivato la partita Iva a partire dal 1° gennaio 2019.

Rispetto al contributo a fondo perduto “prima edizione” viene meno il limite di fatturato/compenso, ossia l’aver conseguito, nell’anno 2019 (per i soggetti con periodo d’imposta solare), un ammontare di ricavi o compensi non superiore a 5 milioni di euro. Nella nuova edizione, quindi, il contributo potrà essere richiesto anche dai soggetti che nell’anno precedente hanno conseguito ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro.

Calcolo del contributo

L'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando - a seconda del codice Ateco dell’attività prevalente - una percentuale variabile dal 100% al 400% dell’importo risultante dall’applicazione  dei criteri individuati dall’articolo 25 del decreto cd. “Rilancio”. Così, per i soggetti che hanno già beneficiato del contributo a fondo perduto ”prima edizione” il calcolo appare alquanto semplificato in quanto l’ Amministrazione Finanziaria applicherà  la misura percentuale prevista alla quota del contributo già erogato. Nel caso dei contribuenti che “non” hanno avuto accesso al contributo ex articolo 25 del D.L. n. 34/2020, questi dovranno ora  presentare  l’istanza e procedere alla determinazione del contributo nel rispetto delle regole  di cui ai commi 4, 5 e 6 del citato articolo 25; qualora l'ammontare dei ricavi o compensi di tali soggetti sia superiore a 5 milioni di euro, il valore è calcolato applicando la percentuale di cui al comma 5, lettera c), dell'articolo 25 del D.L. n.34/2020. Si tratta, comunque, di una verifica (fatturato corrispettivo di aprile 2020 rispetto ad aprile 2019) che appare del tutto scollegata dalle attuali restrizioni che restano agganciate ad un periodo temporale differente rispetto alla vecchia norma.

Per le modalità di calcolo segnatamente prevista dalla nuova disposizione normava occorre, quindi, seguire i seguenti passaggi:

  1. determinare il calo di fatturato. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi. Così, ad esempio, in presenza di un fatturato di aprile 2019 pari a 10.000 euro, i cui 2/3 sono pari ad euro 6.667, per ottenere il contributo occorre che il fatturato di aprile 2020 sia inferiore a euro 6.667 (ad esempio 1.000 euro). Diversamente, il contributo non spetta se – a parità di condizioni per l’anno 2019 - il fatturato di aprile 2020 è superiore a euro 6.667 (ad esempio, 7.000 euro).
  2. applicare al valore risultante dal calo di fatturato una percentuale “variabile” a seconda dell’ammontare complessivo dei ricavi o compensi realizzati nel periodo d’imposta precedente a quello in corso al 19 maggio 2020 (2019, per i soggetti con periodo d’imposta solare).

       Le percentuali previste sono le seguenti:

  • 20%, se i ricavi/compensi dell’anno 2019 sono inferiori o pari a 400.000 euro; 
  • 15%, se i ricavi/compensi dell’anno 2019 superano i 400.000 euro ma non 1 milione di euro;
  • 10%, se i ricavi/compensi dell’anno 2019 superano 1 milione euro (ma non 5 milioni di euro, nella vecchia edizione); quest’ultima misura percentuale, per effetto delle nuove disposizioni, si applica anche ai soggetti che presentano un ammontare di ricavi o compensi superiore a 5 milioni di euro.

3) “rivalutare” quanto ottenuto applicando le percentuali di ristoro di cui all’allegato 1 del decreto.

Così, ad esempio, una gelateria che nel 2019 ha realizzato ricavi per 500.000 euro ed ha verificato un calo di fatturato tra aprile 2020 e aprile 2019 pari a 30 mila euro (nel rispetto delle relative condizioni), applicando un coefficiente del 150% beneficerà di un contributo di 6.750 euro (30.000 x 15% x 150%).

Allo stesso modo, un albergo (in attività alla data del 25 ottobre 2020) che ha conseguito, nel 2019, ricavi superiori a 5 milioni di euro e, quindi, non ha presentato istanza ex articolo 25 D.L. n. 34/2020 potrà ora presentare istanza ed ottenere il contributo. Ipotizzando la seguente situazione:

  • fatturato/corrispettivi di aprile 2019: 680.000 euro;
  • fatturato/corrispettivi di aprile 2020: 240.000 euro.

il contribuente ha realizza un calo di fatturato superiore al 33% e, conseguentemente, potrà accedere al contributo a fondo perduto previsto dal D.L. n. 137/2020. In particolare, il contributo virtuale dovrà essere pari a 44.000 euro [(680.000 - 240.000) x 10%]; a questo va applicata la percentuale stabilita dall’allegato 1 al decreto cd. "Ristori" pari a 150%; conseguentemente, il contributo sarà pari a 66.000 euro (44.000 x 150%).

Il richiamo della nuova norma ai contenuto del comma 6 dell’articolo 25 permette anche di affermare che il contributo a fondo perduto è riconosciuto ai soggetti beneficiari dello stesso, per un ammontare “minimo”: ossia  per un importo non inferiore a 1.000 euro alle persone fisiche e a 2.000 euro ai soggetti diversi dalle persone fisiche. In base alla precedente disposizione, possono beneficiare del contributo “minimo” anche i soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019 e che in fase di start up non avevano ancora conseguito ricavi nel 2019 e che, quindi, sarebbero stati penalizzati dal confronto con il mese di aprile 2020. Fissato, poi, un tetto massimo per il contributo: l’ammontare del contributo riconosciuto a ciascun contribuente non può, in ogni caso, superare i 150.000 euro.

Contributo a fondo perduto e Comuni calamitati

La norma del nuovo D.L. n.137/2020 non fa cenno, rispetto al decreto cd. “Rilancio”,  ai soggetti con  domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti da eventi calamitosi. In realtà, l’articolo 1, comma 7 del decreto “Ristori” richiama il comma 4 dell’articolo 25 del D.L.n.34/2020 il quale espressamente stabilisce che: “Il.. contributo spetta anche in assenza dei requisiti di cui al presente comma ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019 nonché ai soggetti che, a far data dall'insorgenza dell'evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19.” Conseguentemente, anche se pare sia confermato quanto previsto dalla prima edizione del contributo (ossia la possibilità di poter accedere al contributo anche in assenza del requisito del calo di fatturato), manca ad oggi un coordinamento tra le due norme e, pertanto, occorrerà attendere chiarimenti sul punto.

Procedura diversificata

Stante il nuovo dettato normativo, il contributo a fondo perduto sarà erogato secondo due diverse modalità.

Soggetti che hanno già ottenuto il beneficio

Per i soggetti che hanno già beneficiato del contributo a fondo perduto di cui all'articolo 25 del D.L. n.34/2020 convertito, che non abbiano restituito il predetto ristoro, il beneficio è corrisposto dall'Agenzia delle entrate mediante accreditamento “diretto” sul conto corrente bancario o postale sul quale è stato erogato il precedente contributo. Ciò in quanto, i dati per la determinazione del beneficio sono già a disposizione dell’Amministrazione Finanziaria: questa, in base alla precedente istanza, selezionerà i contribuenti che esercitano in via prevalente una delle attività di cui all’allegato 1 e, tenuto conto dell’importo liquidato nella precedente edizione del contributo, determinerà il nuovo ammontare applicando le percentuali previste.

I contribuenti che rientrano in tale fattispecie non dovranno fare altro che attendere l’accredito della somma spettante sull’Iban comunicato con la precedente istanza in quanto la procedura è automatica. Al momento, non è chiaro come procedere nel caso in cui il contribuente abbia “cambiato” Iban così come nel caso in cui la vecchia istanza sia ancora “in lavorazione” oppure sia stata proposta una istanza di revisione.

Soggetti che non hanno ottenuto il beneficio in passato

Diversa la situazione per i soggetti che non hanno presentato l'istanza di contributo a fondo perduto di cui all'articolo 25 del D.L. n.34/2020 (per volontà o perché non vi rientrano ad esempio per effetto della soglia di ricavi di 5 milioni di euro). In tale eventualità occorre, in primo luogo, verificare di essere in possesso di tutti requisiti necessari per accedere al nuovo beneficio: a) avere come attività prevalente una delle attività individuate dai codici Ateco di cui all’allegato 1; b) essere in possesso di una partita Iva attiva al 25 ottobre 2020; c) rispettare la condizione del calo di fatturato (oppure no calo fatturato se partita Iva aperta dal 1° gennaio 2019).

Superato il “primo step” è possibile accedere al contributo previa presentazione di apposita istanza (con l'indicazione della sussistenza dei suddetti requisiti) esclusivamente mediante la procedura web ed il modello approvato con il provvedimento delle Entrate del 10 giugno 2020. La norma evidenzia – come per la passata edizione - che il contributo non spetta, in ogni caso, ai soggetti la cui partita Iva risulti “cessata” alla data di presentazione dell'istanza. Sarà un ulteriore provvedimento dell’Agenzia delle Entrate a definire i termini e le modalità per la trasmissione delle istanze nonché ogni ulteriore disposizione attuativa.

La novella normativa stabilisce, in ogni caso, che “si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 25, commi da 7 a 14, del decreto-legge n. 34 del 2020”.  Conseguentemente, per predisporre e trasmettere l’istanza, il richiedente può avvalersi anche di un “intermediario”, purché quest’ultimo sia stato preventivamente delegato all’utilizzo, per suo conto, del cassetto fiscale ovvero del servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche del portale “Fatture e Corrispettivi”.  In assenza di una delle due deleghe, con lo stesso flusso informativo di trasmissione delle istanze, è possibile comunicare l’attivazione di nuove deleghe con le modalità previste nel provvedimento del 10.06.2020. Il richiedente può anche delegare l’intermediario solo per la trasmissione dell’istanza: in questo caso, l’intermediario - oltre al suo codice fiscale - dovrà dichiarare nel modello e sottoscrivere di aver ricevuto specifica “delega”.  

L'istanza dovrà contenere l'autocertificazione di regolarità antimafia (ossia che non ci si trova nelle condizioni ostative di cui all'articolo 67 del Dlgs.n.159/2011). Qualora dai riscontri emerga la sussistenza di dette cause ostative, l'Agenzia delle entrate procede alle attività di recupero del contributo. In caso di avvenuta erogazione del contributo, si applica l'articolo 322-ter del codice penale (articolo 25 comma 9 del D.L.n.34/2020). Una volta trasmessa l’istanza, il sistema informativo dell’Agenzia delle Entrate invia un messaggio in cui è contenuto il “protocollo telematico” assegnato al file dell’istanza trasmessa.  Al contempo, il sistema effettua una serie di controlli formali su alcuni dati presenti nell’istanza (per esempio, l’esistenza del codice fiscale del soggetto richiedente, della partita Iva attiva, la presenza di tutti i campi obbligatori ecc..). Se i controlli formali hanno esito “negativo”, viene rilasciata una “ricevuta di scarto”.

Diversamente, se i controlli formali hanno esito “positivo”, viene rilasciata una prima ricevuta che attesta solo la “presa in carico” dell’istanza per successivi controlli. Successivamente, viene inviata una seconda ricevuta che attesta l’accoglimento dell’istanza e l’esecuzione del mandato di pagamento del contributo sull’Iban indicato nell’istanza. Se, dopo aver inviato l’istanza, il contribuente si accorge di aver commesso qualche errore, può trasmettere una istanza sostitutiva fino al momento del rilascio della ricevuta. Il contributo a fondo perduto sarà corrisposto dall'Agenzia delle entrate mediante accreditamento diretto in conto corrente bancario o postale intestato al soggetto beneficiario.

 Ulteriori aspetti

La norma, infine, richiama alcune disposizioni previste dalla precedente disciplina. Il contributo, in particolare (tenuto conto del comma 7 dell’articolo 25 del DL 34/2020) è escluso da tassazione sia per quanto riguarda le imposte sui redditi che per l’Irap e non incide sul calcolo del rapporto per la deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi di reddito, compresi gli interessi passivi di cui all’articolo 109, comma 5 del Tuir. Inoltre, tale contributo non è assoggettato a ritenuta a titolo d’acconto (art. 28, comma 2, del DPR 600/1973). Va, altresì, segnalato che è possibile fruire del contributo in esame nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” e successive modifiche.

Per effetto di tale disposizione, gli aiuti (intendendo come tali anche tutte le diverse agevolazioni previste) sono concessi nel limite massimo di 800.000 euro per singola impresa. Si ricorda che - come previsto dal punto 20 della Comunicazione del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final -  le misure di aiuto applicate sulla base del Framework temporaneo possono essere cumulate con gli aiuti previsti dai regolamenti “de minimis”, a condizione che siano rispettate le norme previste da tali regolamenti.

I controlli del Fisco

Con il richiamo della novella normativa al contenuto dei commi 12,13,14 dell'articolo 25 del D.L. n. 34/2020 vengo confermati i poteri di controllo da parte dell’agenzia delle Entrate; in particolare:

  • qualora dai controlli emerga che il contributo sia in tutto o in parte non spettante - anche a seguito del mancato superamento della verifica antimafia - l’Agenzia procede alle attività di recupero del contributo, irrogando la sanzione prevista dall’articolo 13, comma 5, del Dlgs. n. 471/1997 (nella misura minima del 100% e massima del 200%) e applicando gli interessi dovuti ai sensi dell'articolo 20 del D.P.R. n.602/1973.
  • qualora successivamente all'erogazione del contributo, l'attività d'impresa o di lavoro autonomo cessi o le società e gli altri enti percettori cessino l'attività, il soggetto firmatario dell'istanza inviata in via telematica all'Agenzia delle entrate è tenuto a conservare tutti gli elementi giustificativi del contributo spettante e a esibirli a richiesta agli organi istruttori dell'amministrazione finanziaria. In questi casi, l'eventuale atto di recupero è emanato nei confronti del soggetto firmatario dell'istanza.
  • la percezione del contributo in tutto o in parte non spettante comporta l’applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 316-ter del codice penale.

Quadro Normativo

DECRETO LEGGE N.137/2020 PUBBLICATO IN G.U. N.269 DEL 28.10.2020

AGENZIA DELLE ENTRATE – CIRCOLARE N.15 DEL 13 GIUGNO 2020

AGENZIA DELLE ENTRATE – PROVVEDIMENTO DEL 10 GIUGNO 2020

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