Dal Cndcec la guida per i delegati alle vendite

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Dal Cndcec la guida per i delegati alle vendite

E’ stato pubblicato il 18 gennaio 2024 il documento del Consiglio nazionale dei commercialisti e dalla Fondazione Nazionale Ricerca della categoria che si sofferma sulle funzioni del professionista delegato alle vendite e sulle novità di maggior impatto per le attività dello stesso introdotte dalla Riforma Cartabia al fine di potenziarne l’attività e di eliminare alcune incertezze interpretative dovute ai precedenti e reiterati interventi di novellazione delle disposizioni sulla delega.

Il documento si intitola Il controllo sugli atti del professionista delegato (art. 534-ter c.p.c., art. 591-ter c.p.c. e 168 disp. att. c.p.c.) e segue la pubblicazione del primo documento relativo alle funzioni del custode giudiziario.

Il nuovo lavoro si sofferma sulle principali novità che attengono agli atti del professionista delegato e al relativo controllo da parte del Giudice.

In particolare, dopo aver esaminato la disciplina del reclamo ex art. 591-ter c.p.c., oggetto di analisi è la fase della distribuzione del ricavato che risulta gestita dal professionista cui la Riforma Cartabia ha attribuito sia la predisposizione del progetto di distribuzione, sia la convocazione delle parti dinanzi a sé per l’audizione e la discussione sul progetto.

L’ultima parte del documento si sofferma sulle previsioni di cui agli artt. 585 e 586 c.p.c., affrontando il tema degli obblighi di adeguata verifica prescritti dell’art. 22 d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231 e fornendo mirate soluzioni per i professionisti delegati.

Professionista delegato alle operazioni di vendita, chi è

La riforma del processo civile cd Riforma Cartabia (Dlgs n. 149/2022), tra le altre cose, ha modificato anche alcune disposizioni per l’attuazione del Codice di procedura civile.

In particolare il comma 11 lettera c, sostituisce la formulazione dell’art. 179 ter Disp. Att. Cpc. rubricato “Elenco dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita”, nel quale sono elencati i requisiti e gli obblighi formativi a carico dei Delegati iscritti negli appositi elenchi.

NOTA BENE: Questo specifico articolo è entrato in vigore il 30 giugno 2023, a differenza di altri articoli già in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta avvenuta il 18 ottobre 2022.

Le modifiche intervenute con la Riforma Cartabia hanno riguardato non tanto i requisiti soggettivi bensì le modalità di iscrizione.

È stabilito che il professionista può essere iscritto ad un solo elenco territoriale dei delegati alle vendite. Inoltre, l’interessato sarà tenuto a dimostrare la “specifica competenza tecnica ai fini della prima iscrizione nell’elenco” con il possesso di almeno uno dei requisiti previsti.

Le responsabilità del custode e del professionista delegato

Riguardo alle funzioni del professionista delegato alle vendite, nel documento dei commercialisti si legge che il professionista delegato alle operazioni di vendita è ausiliario del giudice e, in quanto tale, nei suoi confronti può configurarsi una responsabilità civile di natura extracontrattuale se non adempiente ai propri doveri. Da questa qualifica, inoltre, deriva il potere di controllo del giudice sulla regolarità delle attività compiute “e, per traslato, un reciproco obbligo di informativa”. Non solo, visto che dal ruolo di ausiliare «sembra discendere, secondo alcuni, la possibilità di applicazione del regime di responsabilità delineato dall'art. 64 cpc, con limitazione della stessa ai soli casi di colpa grave nell'esecuzione degli atti”.

In primo luogo, si legge nel testo, per determinare l'ambito della responsabilità civile del delegato «occorre fare riferimento all'ordinanza di delega della vendita (emessa ex artt. 569 e 591-bis c.p.c.), considerato che questa costituisce lex specialis della singola espropriazione per la quale è stata emessa, con riferimento in particolare a modalità, tempi e condizioni della delega». Pertanto, «qualora sia possibile accertare che le c.d. “gravi e ripetute irregolarità nella gestione della delega” abbiano determinato una violazione delle condizioni di vendita fissate con l'ordinanza ex art. 569 del c.p.c., da ciò non potrà che conseguirne l'illegittimità derivata dell'atto del delegato, per violazione del provvedimento di delega che, costituisce la fonte dei poteri del professionista e, per l'effetto, l'illegittimità dell'aggiudicazione.

Il Documento, inoltre, analizza la fase della distribuzione del ricavato che risulta gestita dal professionista a cui la Riforma Cartabia ha attribuito sia la predisposizione del progetto di distribuzione sia la convocazione delle parti dinanzi a sé per l'audizione e la discussione del progetto.

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