Da rimuovere le opere sulla proprietà esclusiva che incidono sul decoro del condominio

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La Corte di cassazione, con la sentenza n. 53 del 3 gennaio 2014, ha confermato la statuizione con cui i giudici di merito avevano condannato al ripristino dello stato dei luoghi una coppia di coniugi che, nel contesto di un immobile condominiale, aveva realizzato sul terrazzo di copertura di loro esclusiva proprietà due manufatti in profilato in ferro e pannelli.

Anche per la Seconda sezione civile di Cassazione, in particolare, le opere realizzate sulla proprietà esclusiva dei due ricorrenti andavano rimosse in quanto arrecavano un pregiudizio al decoro architettonico e ostacolavano il normale deflusso delle acque piovane.

Ed infatti – si legge nel testo della decisione – il concetto di danno a cui fa riferimento l'articolo 1122 del Codice civile non va limitato al solo danno materiale, inteso come modificazione della conformazione esterna o della natura intrinseca della cosa comune, ma va esteso “anche al danno conseguente alle opere che elidono o riducono apprezzabilmente le utilità ritraibili della cosa comune, anche se di ordine edonistico od estetico”.
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  • ItaliaOggi7, p. 19 – Parti esclusive, danno a 360° - Bordolli, Di Rago

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